Nuovo terremoto sulla mobilità, il TAR, con diverse sentenze appena pubblicate, respinge i ricorsi contro l'O.M. 241/2016 che ha regolato i trasferimenti dei docenti. Ricorsi a cui tantissimi docenti avevano partecipato dopo la pubblicazione degli esiti in cui si erano visti traferire sparati via dalle province di assunzione come palle da cannone. Il Tar del Lazio, dopo aver in un primo momento emesso ordinanze cautelari favorevoli, ravvisando un fumus boni iuris (quindi una fondatezza del ricorso), con le sentenze che PSN mostra in anteprima, ha invece respinto i ricorsi, invocando il difetto di giurisdizione in merito e indicando quale organo competente il tribunale del lavoro.
Tutto da rifare quindi per i docenti che speravano di vedere risolta per via giudiziaria al Tar la controversia sulla loro titolarità sugli ambiti territoriali decisi dall'oscuro algoritmo che li ha sparati a caso nelle varie province d'italia senza uno straccio di trasparenza come dovrebbe essere in una qualsiasi procedura ad evidenza pubblica riguardante un dipendente statale.
E dovranno iniziare tutto da capo, con costi molto più alti, tentando la via giudiziaria al giudice del lavoro con tempi che sono ben più lunghi del TAR visto che in alcune province i tribunali ordinari sono oberati di liti pendenti con tempi che vanno facilmente oltre i 5 anni.
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In sostanza il Tar decide di non decidere e di passare la palla al giudice del lavoro. Insomma la storia si ripete, si rischia di vedere una nuova edizione del famoso caso del ricorso per inserimento a pettine, dove anche in quel caso il TAR, dopo alcune sentenze favorevoli, dichiarò la propria incompetenza, passando la parola al giudice del lavoro e impedendo a tanti docenti di ottenere giustizia rispetto a un diritto riconosciuto dalla Costituzione basato sul principio di non discriminazione e sull'uniformità di valutazione di uno stesso punteggio in graduatoria in maniera omogenea senza distinzione territoriale o sulla base di un precedente inserimento.
Ma a stravolgere ancora la macchina impazzita della mobilità, aggiungendo caos su caos, contribuiranno anche questa serie di sentenze che rimescolano di nuovo le carte e costringeranno gli USP ad annullare i provvedimenti di titolarità sulle precedenti province di assunzione, emessi in base alle ordinanze cautelari, ristabilendo la titolarità dei docenti nelle province e sugli ambiti assegnati con la pubblicazione dei trasferimenti. Un caos da cui si può uscire solo mettendo mano seriamente ai provvedimenti presi dal Miur e a cui il nuovo Ministro dovrà dedicare particolare attenzione per riparare ai torti fatti dall'oscuro algoritmo della mobilità.
Le sentenze Tar, di cui pubblichiamo il testo in allegato, riguardano ricorsi collettivi seguiti dai legali avv. Nobile, avv. Spina e altri (cui ha partecipato anche il Comitato 8000 Esiliati fase b e c Gae), e lo studio degli avv. Donato e Mancuso. I ricorrenti sono insegnanti a tempo indeterminato, assunti dalla data del 1/9/2015, a seguito del piano di assunzioni varato con la Legge n. 107 del 16/7/2015 nella fase B e C.
Nel ricorso si può leggere "... è pacifica nel ritenere sussistente la giurisdizione del G.O. in materia di mobilità, ancorchè vengano in considerazione atti amministrativi presupposti. Né si ignora la giurisprudenza secondo cui, anche in materia di pubblico impiego, la cognizione dell'esercizio del potere amministrativo e la rimozione degli effetti del provvedimento lesivo spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, quando implichino la deduzione di una posizione di interesse legittimo, rispetto alla quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio e gli effetti pregiudizievoli derivino direttamente dall'atto presupposto di cui si contesta la legittimità ...."
E ancora "...Orbene, premesso che la giurisprudenza amministrativa si è già espressa nel senso che essendo la materia della mobilità riservata dalla legge alla contrattazione collettiva, in tale ambito non residuano spazi per atti autoritativi di macro-organizzazione, ... , tali profili sono a maggior estranei all’O.M. n.241/2016 sono estranei profili di c.d. “macro-organizzazione” trattandosi al contrario di un atto di c.d.”micro-organizzazione” adottato dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri datoriali di cui all’art.5 d.lgs. n.165/2001, sulla base di una espressa disposizione del CCNI la cui illegittimità o inefficacia ... non può che essere valutata dal Giudice Ordinario."
Il Collegio, pertanto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Tenuto conto della natura della controversia e del fatto che rimane ancora impregiudicata ogni decisione sul merito della stessa da parte del giudice munito di giurisdizione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ai sensi dell’art.11 c.pa. Spese compensate.
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