In questi giorni tanti docenti aspettano che arrivi la notizia che venga approvato l’emendamento presentato dalla senatrice Granato del M5S, che prevede la digitalizzazione e quindi la presentazione delle istanze per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per il personale docente ed educativo. L’emendamento è inserito nel disegno legge “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, in discussione al Senato in questi giorni e che deve essere approvato entro il 7 giugno.
La senatrice Granato, è intervenuta stamane dal suo profilo Facebook con un post scrivendo che l’emendamento sull’aggiornamento e la riapertura delle graduatorie provinciali ha avuto il parere positivo della Ragioneria Generale dello Stato, ora si attende l’approvazione definitiva in senato in quanto poiché sussistono delle evidenti tensioni all’interno dei gruppi parlamentari, l’iter del provvedimento si sta rallentando. La senatrice conclude il suo post scrivendo: “Ci auguriamo che prevalga in tutti, forze di maggioranza e di opposizione, quel senso di responsabilità che ci deve guidare verso una celere e non più differibile conclusione dei lavori. Il mondo della scuola ha diritto ad avere risposte e certezze. Noi abbiamo il dovere di dargliele”.
La speranza della senatrice si accomuna a quella dei tanti precari che stanno attendendo che finalmente l’emendamento venga approvato, infatti l’emendamento presentato dalla senatrice ha fatto tirare un sospiro di sollievo dopo che il decreto Scuola, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 6 Aprile, aveva previsto la proroga dell’aggiornamento delle graduatorie degli elenchi di II e III fascia esistenti, rinviando l'aggiornamento al prossimo anno scolastico 2021/2022.
Ricordiamo che le graduatorie di istituto verranno trasformate in provinciali, infatti la legge del 20 dicembre 2019, n 159 ha previsto la costituzione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Verranno aggiornate tramite modalità informatica e saranno valide per il conferimento delle supplenze nel biennio 2020/21 e 2021/22.
Questo il testo dell'emendamento su cui si è espressa la Ragoneria di Stato:
2.200 (testo corretto)
La Relatrice
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»
Graduatorie di istituto: Calcola on line il punteggio di servizio da dichiarare nella domanda