Per la domanda per le graduatorie di istituto, in scadenza il 24 giugno, Professionisti Scuola ripropone il suo servizio on line di calcolo del servizio, utile per verificare in base ai giorni di servizio cumulati il punteggio raggiunto.
Ricordiamo che il punteggio per le supplenze va calcolato per anno scolastico. Nelle scuole statali e paritarie è possibile raggiungere il max punteggio (12 punti) con 6 mesi di servizio (5 mesi e 16 giorni). I criteri generali per la valutazione del servizio (compreso sostegno).
Riportiamo per praticità il calcolo rapido:
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Nelle scuole statali o paritarie:
da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
da 166 gg. in poi uguale p. 12.
Nelle scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate il punteggio, a parità di servizio, è invece dimezzato.
N.B. Il punteggio va calcolato per anno scolastico, non è possibile sommare i giorni di supplenza di un anno scolastico a quelli di un altro.
Qui il calcolatore di servizio di PSN !
Per la II fascia delle graduatorie di istituto:
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è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;
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il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;
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non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di cui al punto A4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi posto o classe di concorso;
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il servizio d’insegnamento prestato sui posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
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il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
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è valutabile ai sensi del punto B.1) il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio è stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guide per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali (Intesa del 16/12/2010)
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per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:
- il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04
- il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1), a decorrere dall’a.s. 2003/04 (3);
- il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
- il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;
- il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
Per la III fascia delle graduatorie di istituto invece
1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
1 bis) il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/09. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.
2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.
3) li servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2 della lettera D).
4) li servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole stata I i.
5) li servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste, Udine o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
6) li servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2 della lettera D).
7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal I febbraio tino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola del!' infanzia.
8) li servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.
10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.
11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come serv1z10 specifico, di cui al punto I, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.
12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di Il grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati ne Il' area di riferì mento.
13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.
14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto I è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.
15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.
18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti I, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.
19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro di pendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili ali' area del!' ampi i amento del!' offerta formativa, sono valutati. previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.
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