Tanti docenti di ruolo attendono che si chiuda la contrattazione riguardante le prossime assegnazioni provvisorie per sapere se potranno ottenere una sede più vicina ai propri affetti nel caso non ottenessero l'agognato trasferimento con gli esiti della mobilità. Dalle indiscrezioni circolate da fonti accreditate, nel prossimo contratto delle assegnazioni provvisorie potrebbero essere ridotte significativamente le deroghe concesse lo scorso anno per i docenti rimasti titolari fuori provincia. Una circostanza che, se confermata, getterebbe nello sconforto migliaia di docenti impossibilitati ad avvicinarsi a casa se non in possesso di requisiti stringenti. Per questi docenti, tuttavia, esiste una possibilità a tanti del tutto sconosciuta, per avvicinarsi ai propri cari anche se non dovessero ottenere il trasferimento agognato o l'assegnazione provvisoria.
Una possibilità che aumenta sensibilmente se abbinata alla scelta di inserirsi o aggiornare (se già presenti) nelle graduatorie di istituto del prossimo triennio 2017-2020 per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati (per la II fascia) o si ha titolo di accesso con diploma o laurea alla III fascia. E' possibile infatti iscriversi o aggiornare le graduatorie di istituto per i docenti di ruolo non essendo presente alcun divieto specifico nel decreto di riapertura appena pubblicato che ha fissato la scadenza al 24 giugno. Una possibilità che, se sfruttata opportunamente, consente per i docenti di ruolo, secondo l'art. 36 del CCNL del 2009, di accettare una supplenza lasciando la sede di titolarità per incarichi su posti al 30 giugno o al 31 agosto.
L' articolo 36 CCNL 29/11/2007 prevede infatti che:
- “il personale docente a tempo indeterminato (quindi di ruolo) può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”;
Una possibilità che opera anche per incarichi su spezzoni orari e che non si tratta di una vera e propria aspettativa (che invece per l’art. 18 del CCNL scuola è limitata ad un solo anno scolastico) come ha specificato lo stesso ARAN in data 14.12.2011 (clicca qui)
L'opportunità prevista sia per i docenti che per il personale Ata (secondo l'art. 59 del CCNL) prevede che “l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale a tempo determinato…”
Pertanto l’interessato che abbia accettato l'incarico assume (temporaneamente) lo status giuridico del supplente:
- avrà lo stipendio del supplente cioè quello della classe iniziale (senza scatti) della qualifica ricoperta con l’incarico a tempo determinato: infatti lo stipendio che percepiva come dipendente a tempo indeterminato verrà sospeso per tutta la durata dell'”aspettativa”;
- avrà il trattamento giuridico delle ferie, permessi ed assenze del personale supplente(art. 19 del CCNL) riguardo a ferie e malattia (1 mese al 100%, due mesi al 50%, ulteriori 6 mesi senza stipendio);
- avrà diritti all’eventuale completamento d’orario come prevede per i docenti non di ruolo l’art. 4 del Regolamento supplenze docenti (DM.13.06.2007) per la stessa classe di concorso o per diversa;
- dovrà rientrare in servizio come personale di ruolo il 1 luglio nel caso l’incarico scada il 30 giugno
L’ARAN ha chiarito con la nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004 trasmesso dal Miur con nota 386 del 26.2.2004 pubblicata sulla rete INTRANET del Miur che non fa differenza che la supplenza sia al 30 giugno o al 31 agosto (“se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”).
Il servizio prestato in qualità di incaricato secondo l'art. 36 del CCNL 29/11/2007 va valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità sulla sede di titolarità (come per altro avviene anche con le assegnazioni provvisorie).
Va detto che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità come ha chiarito l’USP di Bologna nella nota prot.1542 del 14.03.2012.
Infine riguardo al blocco triennale per trasferimento in altra provincia per i neoimmessi (quest'anno derogato nelle operazioni di mobilità) va sottolineato che un docente che accetti supplenza annuale ai sensi dell’art. 36 del contratto, perchè ad esempio inserito nelle graduatorie di istituto della sua provincia di residenza, può far valere l'anno di servizio come docente a tempo determinato quale anno utile per arrivare ai 3 anni utili per poter fare domanda di trasferimento in altra provincia in quanto il "tempo trascorso", quando anche si trattasse di aspettativa per motivi di famiglia o personali non retribuita, è comunque utile ai fini del superamento del blocco dei 3 anni in quanto il requisito riguarderebbe il superamento del triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo visto che nei contratti di mobilità non si parla mai di "servizio effettivo" di ruolo prestato (stessa cosa vale, ad esempio, anche per i 5 anni di obbligo su sostegno).