A seguito della pubblicazione da parte del MIUR della nota “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie”, riportiamo di seguito un piccolo vademecum riguardante i candidati esterni, interni e con disabilità ( BES e DSA).
Candidati interni
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 122/2009). Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. Gli alunni delle scuole statali dei percorsi degli adulti di secondo livello che abbiano frequentato l’ultimo periodo didattico, quinta classe, e che nello scrutinio finale conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 263/2012, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione
per merito (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 122/2009);
c) nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia citata in premessa, i quali sono considerati candidati interni. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato. L’ammissione all’esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni interne die e finali dei singoli candidati, il comportamento ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;
d) nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e che hanno positivamente frequentato il corso annuale che si conclude con l’esame di Stato secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del D.P.R. n. 87/2010 e dall’Intesa del 7 febbraio 2013 citata in premessa. Essi sono considerati candidati interni. Nel rispetto di quanto disposto nel capitolo 2 “Struttura e articolazione dell’esame di Stato conclusivo del corso annuale” di cui all’Intesa sopra indicata, l’ammissione degli studenti all’esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale, la quale attribuisce agli stessi anche il credito scolastico.
2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, sia nella sua dimensione individuale che collegiale (articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009), in sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe. In quella stessa sede, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e dell’articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Parimenti, l’ammissione all’esame di Stato degli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma viene deliberata dal Consiglio di classe, che terrà conto dei programmi effettivamente svolti dalla scuola.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012.
4. Ai sensi dell’art.5, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge n.45 del 7 aprile 2017, per le scuole site nei comuni colpiti dal sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016, l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Nelle stesse scuole, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 e di cui all’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009.
5. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge n.45 del 7 aprile 2017, le disposizioni del citato comma
2 si applicano anche alle scuole dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto legge n.189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.6. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell’art.11, comma 10, del D.P.R. n. 263/2012, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. CM n. 3 del 17/03/2016).
7. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate.
8. In sede di scrutinio finale nei confronti dei candidati ammessi a sostenere l’esame (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
9. L’esito della valutazione si rende pubblico all’albo dell’istituto sede d’esame:
se positivo, si riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
se negativo, si riporta solo la dicitura «Non ammesso», senza pubblicazione di voti e punteggi.
10. L’esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, è espresso dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al
P.E.I. esclusivamente nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate, non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
11. L’esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso
didattico differenziato nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate, non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per tutti gli studenti, esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
12. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al
registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
13. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato
(articolo 2, comma 3, decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
14. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi:
a) che, nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;
b) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. D.P.R. n. 122/2009, articolo 6, comma 2 e articolo 14, comma 3; decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010).
15. I candidati agli esami di Stato ad indirizzi di istruzione professionale, per abbreviazione per merito, non sono tenuti a presentare il diploma di qualifica.
16. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
17. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 235/2007.18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d’esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni(articolo 1, comma 11, del D.P.R. n. 235/2007).
Per il vademecum completo: ordinanza_n_257_4_5_2017.pdf
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