Esame di Stato

Si mette in moto la macchina degli Esami di Stato 2017; la Maturità avrà inizio mercoledì 21 giugno con la prova di Italiano a cui seguirà quella del 22 giugno che riguarderà la seconda prova scritta nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Ricordiamo che da quest'anno la prima prova scritta è affidata a commissari esterni, mentre la seconda prova scritta è affidata a commissari interni. Saranno circa 500.000 i ragazzi coinvolti negli Esami, mentre le commissioni  oltre 12.000.

Le scuole hanno ricevuto oggi la circolare per la formazione delle commissioni: sarà quindi possibile da domani, candidarsi a svolgere il ruolo di commissario esterno, inserendo la relativa domanda nel sistema Miur. Successivamente gli istituti scolastici potranno indicare, sulla stessa piattaforma, i nomi dei commissari interni. Nella circolare vi è inoltre uno specifico provvedimento per la formazione delle commissioni d'Esame nelle scuole delle zone colpite da aventi sismici: le commissioni saranno composte solo da membri interni, fermo restando il Presidente esterno. La Ministra Valeria Fedeli emanerà a breve l'apposita ordinanza. Alla circolare di oggi è invece allegato l'elenco delle scuole coinvolte. "L'ordinanza – spiega la ministra Fedeli - rappresenta una necessaria risposta alla richiesta che ci è arrivata dalle scuole, dalle studentesse e dagli studenti visto l'alto numero di giorni di scuola che le ragazze e i ragazzi hanno perso loro malgrado a causa dei numerosi eventi sismici che si sono succeduti in questi mesi e che in molti casi si sono sommati anche al maltempo. Dobbiamo garantire che l'Esame di queste studentesse e di questi studenti sia aderente ai programmi realmente svolti e a quanto sarà indicato nel documento di fine anno del Collegio dei docenti".



Abstract della circolare (in allegato tutti i file)

1.a. Disposizioni generali

In base all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in seguito, legge n. 425/1997), come da ultimo modificato, la commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali la metà interni e la restante metà esterni all'istituto, più il presidente, esterno. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e,

comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e

seconda prova scritta.Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni.

 

Formazione delle commissioni nelle scuole delle zone colpite da eventi sismici.

Come noto l’articolo 5, comma 3 del decreto legge 9 febbraio 2017, in fase di conversione in legge, prevede che <<Ove necessario, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a emanare un’ordinanza finalizzata a

disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.>>.

Il Ministro, avvalendosi di tale disposizione, con propria ordinanza di prossima emanazione, prevederà che le commissioni d’esame del secondo ciclo delle scuole in elenco (Allegato A) siano composte solo da membri interni (in numero non superiore a sei), ferma restando la nomina del presidente esterno da parte del Direttore Generale

dell’USR o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale. I competenti Direttori Generali dell’USR o dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico Regionale segnaleranno, con estrema urgenza, eventuali discordanze rispetto all’Allegato A, inviando relativa PECall’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Pertanto, i docenti e i dirigenti scolastici in servizio nelle suddette scuole si asterranno dal produrre istanze di partecipazione on line come commissari esterni e/o presidenti, potendo, invece, unitamente alle altre categorie di aspiranti di cui al paragrafo 2.c, formalizzare la richiesta in qualità di presidenti direttamente al Direttore Generale o al

dirigente preposto all’USR, il quale osserverà i criteri di nomina previsti nel paragrafo 2.d.c (procedura di nomina dei presidenti), nel rispetto della normativa generale vigente nel settore.Resta inteso che i dirigenti scolastici nel procedere alla formazione delle commissionicon membri tutti interni cureranno che sia assicurata una equilibrata presenza di docenti del più ampio numero di discipline dell’ultimo anno.

1.d. Designazione dei commissari interni

A seguito dell’indicazione delle materie affidate ai commissari esterni e dell’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro avvenuta con D.M. n.41 del 27-1-2017 e dell’effettuazione delle suddette

operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del Modello ES-C (Allegato 2) e lo inoltra agli Uffici Scolastici Regionali per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali.

Solo nelle scuole delle zone colpite da eventi sismici, di cui all’allegato A, i consigli di classe designano tutti i membri interni, come già precisato in premessa del paragrafo 1 (Formazione delle commissioni nelle scuole delle zone colpite da eventi sismici) e il Dirigente scolastico invia l’elenco completo dei suddetti membri interni al Direttore

Regionale che, a sua volta, provvede a costituire le commissioni d’esame, complete della nomina del Presidente esterno.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri vincolanti:

Criteri generali

I commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati necessariamente tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,

individuato tra le materie non affidate ai commissari esterni ai sensi dell’articolo 11 del DM n. 6/2007. Si fa presente che può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la materia selezionata, purché insegni la materia nella classe terminale di riferimento.

b. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. n. 6/2007 deve essere, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad

un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

c. Le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse. E’ assolutamente necessario, per espressa previsione normativa, garantire una equa e ponderata

ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere secondo il

disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.M. n. 6/2007. Occorre precisare che i commissari, sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile di discipline comprese nel piano di studi

dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione

organizzativa e didattica del consiglio di classe, come definita poi nel documento del consiglio di classe del 15 maggio in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della

preparazione del candidato sul maggior numero possibile di discipline previste nel curricolo

d. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. Ciò per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato.

e. Nel caso, assolutamente residuale, come specificato nel precedente paragrafo, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati (Art. 11, comma 2, D.M. n. 6/2007).

f. Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.

g. I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come da ultimo modificato, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale

facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti di uguale insegnamento appartenenti allo stesso istituto.

h. Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità

entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2017, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito

l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

2. NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO

2.a. Disposizioni generali

Obbligo di espletamento dell’incarico

L’articolo 1 del D.M. n. 6/2007, in particolare, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in

sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo nei casi di legittimo impedimento (Articolo 12, comma 1, D.M. n. 6/2007). Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di Stato di scuola secondaria di primo grado e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo

grado, solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare al massimo il regolare svolgimento anche di questi ultimi esami. I docenti degli istituti professionali, nominati nelle commissioni degli esami di Stato

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di commissari, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

2.b. Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato

2.b.a. Principi generali

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema

informativo.

Le domande di partecipazione alle commissioni di esame sono effettuate attraverso le schede di partecipazione di cui ai Modelli ES-1 (Allegato 3) e Modello ES-2 (Allegato 4).

I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007. Gli allegati 6 e 7 alla presente circolare riportano, nell’ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente alla propria posizione giuridica, da individuare e contrassegnare nell’apposita scheda di partecipazione agli esami.

2.c. Obblighi e facoltà del personale scolastico

2.c.a. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come

presidente (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidente:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

2.c.b. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come

presidente (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)

Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d’istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato

nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso

l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

5. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in

compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

6. i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

7. i ricercatori universitari confermati;

8. i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;

9. i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;

10. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnicopratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in

compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6/2007;

11. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di

partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante gli esami (cfr. articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 323/1998);

12. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle

condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;

13. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni

indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;

14. i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n.

425/1997, come da ultimo modificato. Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale

titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici. Si fa, inoltre, presente che, per la nomina a presidente di commissione, l’articolo 4, comma 3, della legge n. 425/1997, legge speciale di settore che presiede alla composizione delle commissioni di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, prevede un preciso ordine di priorità tra le categorie di personale ivi elencate.

Pertanto, i dirigenti scolastici preposti ad istituti del primo ciclo possono aspirare alla nomina subordinatamente ai dirigenti scolastici preposti ad istituti del secondo ciclo, a condizione che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Tale previsione nasce dalla ineludibile esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico al regolare svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo e alla completa costituzione delle relative commissioni d’esame.

2.c.c. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come

commissario esterno (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario

esterno:

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli

insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:

- che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

- che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;

- che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

2. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico,– ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della legge n. 124/1999 e gli

insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:

- che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;

- che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (Allegato 11).

2.c.d. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione

commissario esterno (Modello ES-1)

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:

i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza

di cui all’art. 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata;

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione

giuridica “F”/ ”H”/ ”I”/ “M” di cui all’allegato 7 alla presente circolare). Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di

sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all’esame di Stato (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323); i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui

all’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento posseduta di cui

alla legge n. 124/1999 (cfr. D.M. n. 6/2007, articolo 6, comma 1, lettera d);

i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di

insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;

i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado (“assimilati” alla posizione giuridica “H” di cui all’allegato 7 alla presente circolare).

i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale. Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti

nel precedente paragrafo 2.c.b.Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti

dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto già in precedenza ribadito anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande convalidate.

2.d.b. Disposizioni particolari

Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e

Modello ES-2)

È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico.

Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;

sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006- 2009);

sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;

sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);

si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato. Non è consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale docente

della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2017.

Divieti di nomina

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, e dall’articolo 13 D.M. n. 6/2007, nelle commissioni d’esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

  • in altre scuole del medesimo distretto scolastico;

- in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato,regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari);

- nella stessa scuola, statale o paritaria, ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario,consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;

- nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Parimenti, non si dà luogo alla nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, nei confronti del personale:

destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;

che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;

che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;

che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui

prestava servizio. Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, quale presidente di commissione d’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. La verifica di tale incompatibilità è esclusivamente amministrativa, in quanto le nomine nelle

commissioni per gli esami conclusivi del primo ciclo non sono gestite dal sistema informativo.

Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.

Per le procedure da seguire ai fini dell’esonero si rinvia all’allegato 12 alla presente circolare.

Personale non utilizzato

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2017, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente di tale personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

2.d.e. Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni

Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie - Province con non più di

quattro distretti Solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato - tenuto conto della nota n. 676 del 4 marzo 2014 - si procede nel pubblico interesse alla nomina

d’ufficio dei componenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell’ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui all’articolo 4, comma 7 della legge n. 425/1997 e all’articolo 13 del D.M. n. 6/2007 di seguito specificate, come già in precedenza precisato:

divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni

associate;

divieto di nomina sulla stessa scuola di insegnamento e nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;

divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o commissario esterno;

nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso.

Da ultimo, come ipotesi del tutto residuale ed eccezionale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, si potrà nominare d’ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di

province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza Eventuali posti ancora non coperti con le procedure di nomina automatiche sono assegnati direttamente dal Direttore generale e dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente.

Preferenze

Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. n. 6/2007, la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell’ambito della categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6 del succitato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell’ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall’anzianità di servizio di

ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato l’anzianità di servizio è quella non di ruolo.

A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall’anzianità anagrafica.

Assegnazione alla commissione di esame

L’assegnazione ad una delle commissioni operanti nelle sedi d’esame disponibili alla nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell’alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del MIUR, integrato con l’elenco delle scuole

paritarie. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai

fini dell’assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

2.d.f. Fase finale di nomina delle commissioni di esame

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1 ed ES-2, secondo quanto in precedenza specificato, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici Scolastici Regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.

I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il Modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l’invio di una mail alla casella di posta

elettronica risultante dalla registrazione dell’aspirante al portale POLIS. La mail rimanda l’aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all’interno del portale POLIS.

Si evidenzia che nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento della nuova procedura da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali potranno fare ricorso alle modalità di notifica seguite negli anni precedenti.

I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti ad utilizzare il Modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati, come in passato, dagli Uffici Scolastici Regionali, anche per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, ai diretti interessati, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra

precisato.

Gli Uffici Scolastici Regionali, anche per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d’esame prendendo i dati del presidente e dei commissari esterni dai risultati della procedura informatizzata e allegando, per i commissari interni, i modelli ES-C (Allegato 2 alla presente circolare).

Gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione dandone adeguata e diffusa pubblicazione circa la composizione delle commissioni nell’ambito territoriale e nella scuola stessa.

Si precisa che eventuali esposti da parte degli aspiranti in relazione alla procedura di nomina, indirizzati agli Uffici Scolastici Regionali, dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

2.d.g. Impedimento e sostituzioni

Impedimento ad espletare l’incarico

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata

sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione. La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai

dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.

Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all’art. 16 del D.M. n. 6/2007 e alle disposizioni dell’Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato

dell’anno scolastico 2016/2017 di prossima emanazione.

 

Articoli correlati:

Esame di Stato 2017: Pubblicate le materie della seconda prova scritta. Qui tutti gli indirizzi

Maturità 2018: basterà la media del sei per l'ammissione. Lo schema del decreto