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A seguito della pubblicazione da parte del MIUR della nota “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie”, riportiamo  un piccolo vademecum per docenti e dirigenti scolastici.

 

Ricordiamo brevemente che:

la sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017, inizia il giorno 21 giugno 2017 alle ore 8.30, e seguirà il seguente calendario:

prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2017, ore 8.30; (durata massima: sei ore)

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 22 giugno 2017, ore 8.30 (sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all’indicazione della prova);

  • Nei licei artistici la durata massima della prova è tre giorni, per sei ore al giorno,con esclusione del sabato.

  • Nei licei musicali e coreutici la prima parte della prova ha la durata di un giorno per massimo sei ore. La seconda parte nei licei musicali si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento, della durata massima di venti minuti per candidato. Nei licei coreutici la seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale della durata massima di dieci minuti per candidato.

terza prova scritta: lunedì 26 giugno 2017, ore 8.30.

Ogni Commissione determina anche la durata massima della prova. Ciascuna commissione ed entro il 23 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente, ove necessario, stabilisce, per ciascuna

delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.

Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.

Il 26 giugno 2017 ogni commissione, tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del consiglio di classe, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. Per i licei artistici e, ove necessario, nei licei musicali e coreutici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta. Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative la terza prova si effettua il 27 giugno anziché il 26 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle aule alla istituzione scolastica).

quarta prova scritta: martedì 27 giugno 2017, ore 8.30 (nelle scuole sedi di

seggio elettorale, si effettua il 28 giugno anziché il 27, e comunque il giorno successivo allo svolgimento della terza prova scritta).

Tale prova si effettua:

nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95 alle cui disposizioni si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente ordinanza;

nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese

2. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/ commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/

commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ, altresì, determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

3. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

4. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare di cui al successivo articolo 15, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al

colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998.

Del diario dei colloqui, il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

  • La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 8.30;

  • la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 6 luglio 2017 alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, nei giorni successivi per gli esami nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici;

  • la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva;

  • la quarta prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati,si svolge nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova scritta.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

7. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, solo qualora non vi siano motivi ostativi, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.

8. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

9. Il Presidente della commissione adotterà le necessarie misure organizzative per quanto non previsto.

 

Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (articolo 5, comma 2 D.P.R. n.

323/1998).

2. Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza

prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

3. Parimenti, per gli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma il consiglio di classe rende atto delle attività didattiche effettivamente svolte specificando nel dettaglio quanto previsto dal comma precedente.

4. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni,

sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 5, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

5. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il documento del consiglio di classe predisposto direttamente dall’istituzione formativa farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

6. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

7. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998.

8. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

9. Il suddetto documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

 

Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I Presidenti e i commissari nominati insostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/ commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.

In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che

chiedono di usufruire della abbreviazione per merito di cui al precedente articolo 2, comma 10, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui al precedente articolo 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per i candidati esterni, l’esito dell'esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c) e la documentazione per il corso annuale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d);

h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 22, in particolare individuando gli alunni con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 90;

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento

(DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate;

j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati

sostengono le prove d'esame con riserva Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'articolo 14, comma 4 della presente ordinanza.

In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dal successivo articolo 21. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per

l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui al precedente articolo 8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione della lode, di cui al successivo articolo

Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

 

Riunione plenaria e diario delle operazioni

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri

interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 19 giugno 2017 alle ore 8,30.

2. Il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il Presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

 

Riunione territoriale di coordinamento

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale o il Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle commissioni.

 

Prima prova scritta

1 Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prima prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139.

Seconda prova scritta

1. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della seconda prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10. Le tipologie di tale prova scritta per i diversi indirizzi di studio sono descritte dall’articolo 2 all’articolo 11 del suddetto decreto ministeriale.

2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.10, la seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva/ musicale e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato nell’ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, di cui alle tabelle A, B, C, allegate al decreto citato, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato.

3. Per l’anno scolastico 2016-17 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado sono state individuate con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 gennaio 2017, n. 41.4. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta può essere anche grafica/scrittografica o compositiva/ esecutiva musicale e coreutica, le modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.

5. In particolare, nei Licei coreutici, al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e dopo due ore alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea.

I candidati che hanno effettuato l’esibizione collettiva di danza classica procedono, subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.

6. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, tenuto conto delle indicazioni di cui all’articolo 1, comma 5 del D.M. 29/1/2015, n.10, con decisione motivata del Presidente, la seconda parte della seconda prova potrà svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d’esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati).

7. Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di INTERNET), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno

che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.

8. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebraic System). È inoltre vietato l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano

la connessione alla rete elettrica. Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

9. Nei corsi interessati al Progetto ESABAC e nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale, il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.

Terza prova scritta

1. Per quanto concerne le modalità di attuazione della terza prova scritta trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche generali.

2. La terza prova scritta è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, della presente ordinanza.

3. Nella terza prova possono essere coinvolte, non più di cinque discipline come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.

4. La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL, così come descritte

5. nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.

6. Nell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, la Commissione terrà conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato, secondo le risultanze del documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.

7. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano relativamente al corso annuale per

l’esame di Stato, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze predispone la terza prova in correlazione al piano di studi del corso annuale nel rispetto dei principi indicati nel Protocollo d’Intesa citato in premessa. In particolare, la terza prova scritta è volta ad accertare le conoscenze, abilità e competenze: dell’area matematica, scientifica e tecnologica, dell’area tecnico professionale e la competenza linguistica in riferimento ad una lingua straniera per la provincia Autonoma di Trento, alla seconda lingua per la Provincia Autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della provincia Autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica nella lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova scritta.

8. Nei licei linguistici e nei corsi del settore economico dell’istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella oggetto della seconda

prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.

9. Negli altri indirizzi è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.

10. Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 429 del 2000. Il coinvolgimento della lingua o delle lingue straniere è subordinato alla presenza del commissario della o delle lingue straniere coinvolte.

 

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente articolo 14, comma 6; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente articolo 16.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici il termine è

fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'articolo 14, comma 6, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione

delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

 

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e

congruamente motivate.

3. La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà, di norma, l’applicativo Commissione web che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell’esame.

 

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di

60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 15, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame

pari ad almeno 70 punti. Per l’attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’articolo 20, comma3 e all’articolo 21, comma 7. 5. La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che

conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe.

d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime della commissione d’esame.

6. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, articolo 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017, la commissione, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza

fruire della integrazione di cui all’articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti

il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;

c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame nella misura massima con voto all’unanimità.

Il credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al decreto ministeriale n.99 del 2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (articolo 3, comma 4 del suddetto decreto ministeriale).

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, ai candidati abbreviatari per merito si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009 (cfr. articolo 4, commi 4, 5, 6, del suddetto decreto ministeriale).

7. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 8. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

8. Il modello di certificazione è quello di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

9. Per i candidati che hanno superato l’esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello allegato alla presente ordinanza ministeriale per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat.. Tale modello viene inviato a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell’Académie di

Nizza che trasmette il suddetto certificato. Le modalità informatiche di invio e ricevimento di tali certificazioni saranno comunicate, come di consueto, direttamente alle scuole interessate dagli esami ESABAC. Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95. Il presidente della Commissione di esame verificherà la correttezza dei dati relativi agli alunni che superano l’esame ESABAC, che andranno inseriti in “piattaforma”, rilasciando alla scuola sede di esame apposita attestazione di avvenuto controllo. I Dirigenti scolastici, per parte loro, verificheranno successivamente ed ulteriormente i dati immessi in “piattaforma”. L’inserimento di dati non corretti pregiudica il rilascio dei diplomi di Baccalaureato da Parte francese. Con successiva nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione saranno fornite alle scuole interessate precise istruzioni a riguardo.

10. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Per l’esame ESABAC, il diploma di Baccalauréat, come precisato nel comma precedente, viene consegnato in tempi successivi.

11. In relazione alla prova scritta di matematica dei Licei Scientifici, i Presidenti di commissione d’esame potranno compilare un questionario disponibile nell’applicativo Commissione Web” o nel SIDI, tramite le segreterie delle scuole sedi di esame. E’, inoltre, disponibile sul SIDI e nell’applicativo “Commissione web” una griglia di valutazione che la commissione potrà adottare nella propria autonomia nella fase di correzione delle prova scritta.

12. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.

13. A sua volta, il coordinatore regionale, anche avvalendosi degli elementi forniti dagli ispettori di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale degli esami di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al Direttore regionale, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della Struttura Tecnica Esami di Stato.

14. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

15. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo

15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura:<<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.>>. Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio-

 

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