Arrivano in redazione numerose richieste di chiarimento da parte di docenti e anche genitori, sulla possibilità di confermare sulla stessa scuola e per lo stesso alunno diversamente abile, per il prossimo anno scolastico, l'insegnante di sostegno invocando la continuità didattica secondo quanto sarebbe previsto dall'art. 14 comma 3 del Dlgs 66/2017.
Una disposizione normativa che, stando agli annunci del Ministro Fedeli, avrebbe consentito ai genitori di richiedere al Dirigente scolastico la conferma del docente supplente anche per l'anno successivo assicurando così una continuità didattica per l'alunno disabile.
A spingere verso questa richiesta anche associazioni di docenti di sostegno e genitori che hanno diffuso addirittura un modulo per avanzare la richiesta al dirigente scolastico. In merito, visto la enorme disinformazione diffusa anche da siti poco attendibili, è bene precisare che la norma è rimasta allo stato attuale un mero spot dell'ex Governo PD.
Va infatti detto che l'articolo 14 del Dlgs 66/2017 che consentirebbe di richiedere la continuità didattica nel conferimento supplenze sul sostegno da parte della famiglia in accordo con il dirigente scolastico, non è in vigore poichè manca in primis il decreto attuativo. Tuttavia, come spesso accade, chi scrive norme in materia scolastica non ha tenuto conto di diverse criticità che questa disposizione presenta per la sua concreta attuazione.
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Il citato decreto legislativo n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, dedica l’articolo 14 alla continuità didattica da garantire agli alunni disabili prevedendo al comma 3 quanto segue: Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131."
Secondo questo articolo quindi, il dirigente scolastico potrebbe confermare, su richiesta della famiglia e valutato l’interesse per l’alunno, il supplente per l’anno scolastico successivo, fermo restando la disponibilità di posti per le operazioni riguardanti il personale a tempo indeterminato e il divieto di stipulare contratti a tempo determinato per più di 36 mesi anche non continuativi (articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015). La conferma del supplente può essere effettuata non prima dell’inizio delle lezioni.
Tuttavia in concreto ciò non è affatto possibile allo stato attuale per la mancanza del necessario decreto attuativo che il Miur avrebbe dovuto emanare ma che ad oggi è ancora mancante. Un decreto attuativo che doveva essere emanato già entro lo scorso anno e che potrebbe essere stato al momento accantonato o ritardato anche per le pesanti criticità riguardanti l'adozione di tale principio con l'attuale sistema del reclutamento. Criticità ben evidenziate anche dal CSPI sia nei confronti del Testo Unico che della stessa precedenza nel conferimento della supplenza nei confronti degli specializzati sul sostegno così come sancito dalla Legge 104/92.
Il CSPI infatti scrive: "Si segnala una preliminare questione di coerenza tra il provvedimento proposto da un lato e l’impianto complessivo del DM 131/2007 (Regolamento supplenze) e le garanzie per un servizio di qualità previste dalla legge 104/92 dall’altro. Il richiamato Regolamento è incentrato sui principi di trasparenza e di merito (scorrimento delle graduatorie oggettive definite per servizi e titoli), per cui l’accesso agli incarichi avviene sulla base della posizione che ogni aspirante ricopre all’interno delle graduatorie e delle fasce in cui è oggettivamente collocato.
Lo Schema proposto vorrebbe invece introdurre, per la sola copertura dei posti di sostegno, una modalità diversa di chiamata: un’assegnazione effettuata a cura del Dirigente scolastico con l’avallo delle famiglie degli studenti, modalità contraria ai principi contenuti in tutto l’impianto normativo vigente"
Senza il decreto attuativo, tuttavia i dirigenti scolastici non potranno applicare le nuove disposizioni dal 2018/19, mancando le indicazioni prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il decreto 66/2017 presenta, inoltre, altre due gravi problematiche:
- la prima, non tiene conto che la stessa possibilità dovrebbe essere garantita anche ai docenti di ruolo specializzati che occupano ogni anno i posti di sostegno in organico di fatto con le assegnazioni provvisorie e che di anno in anno non hanno la certezza di ottenere AP su stessa scuola, prima ancora che su stesso alunno/a diversamente abile;
- la seconda, che il decreto 66/2017 pur riferendosi solo ai docenti precari, non specifica affatto che debbano essere necessariamente specializzati sul sostegno per poter essere riconfermati per la invocata continuità didattica;
Titolo di specializzazione che dovrebbe essere prioritario nel doveroso nel rispetto dei principi della legge 104/92. In merito interviene Ernesto Ciraci presidente del Movimento insegnanti di sostegno specializzati (Misos) che evidenzia come tutte queste gravi criticità rendano ad oggi impossibile l'attuazione del comma 3 dell'art. 14 del Dlgs 66/2017 e sottolineando che l’unico modo per garantire la tanto sventolata continuità didattica potrebbe essere, fin da subito, la stabilizzazione di tutti i posti in organico di fatto e i posti in deroga, tale da permettere l’assunzione in ruolo tutti i docenti specializzati precari.
"Occorre ricordare - continua ancora Ciraci - come quest’anno oltre agli storici precari specializzati ancora presenti nelle graduatorie d’istituto ed in Gae, sono presenti circa 10.000 specializzandi sul sostegno che a breve termineranno il loro percorso formativo del terzo ciclo TFA sostegno.
Visto che il numero di alunni disabili è in aumento continuo e sensibile per voltare pagina, servivano provvedimenti adeguati ed efficaci. Invece purtroppo ogni anno ci ritroviamo con la grande piaga della discontinuità didattica e un posto su tre di sostegno ancora una volta in deroga occupato dai precari specializzati, tutto ciò semplicemente perché in questo modo lo Stato risparmia sul pagamento degli stipendi per i mesi estivi mantenendo il personale in stato di precarietà permanente. Un risparmio che oltre a gravare sulle spalle dei precari, si ottiene però sulla pelle degli alunni diversamente e delle famiglie che ogni anno sopportano i gravi problemi dovuti ad una inclusione solo parziale ed una frammentaria continuità didattica."
Ricordiamo che, secondo i dati recentemente diffusi dal Miur ed aggiornati al 2016/17, sono 254.366 le alunne e gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane di ogni ordine e grado, il 2,9% del totale della popolazione studentesca. In totale, nell’anno scolastico 2016/2017 il 43,3% delle classi, comprese quelle della scuola dell’infanzia, aveva almeno un’alunna o un alunno disabile al suo interno, un dato ormai da anni in crescita.
Sono invece 139.554 i docenti impiegati su posti di sostegno nell’anno scolastico 2016/2017, di questi 87.605 con contratto a tempo indeterminato e ben 51.949 docenti con contratto a tempo determinato, con una percentuale di precari vicina al 40%.
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