Il Decreto Legislativo 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” (la cosiddetta Riforma del sostegno prevista dalla Buona Scuola) ha apportato diverse novità.
Le novità introdotte trovano applicazione con una tempistica differente: tant’è che alcune delle novità riguardano già il corrente anno scolastico. La Nota MIUR 1553 del 4 agosto 2017 precisa infatti che “il citato decreto legislativo effettua una ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto - dovere all'istruzione” e che “In questo quadro di riferimento le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale”, ed ancora “Differentemente il legislatore ha voluto che i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica - GLIR e GLI - siano istituiti dal 1° settembre 2017 , così come dalla stessa data sia costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro”.
Ma cosa sono i nuovi gruppi per l’inclusione scolastica GLIR e i GLI?
L’Art. 9 del Decreto Legislativo 66/2017 (Gruppi per l'inclusione scolastica) sostituisce l'art 15 della L. 104/92 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica) e stabilisce che:
1. Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è istituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) con compiti di:
- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».
Sempre nella nota del 4 agosto si legge che “Restano confermate, infine, le disposizioni previste dal D.P.R. n.81/2009 sulla formazione delle classi, che, come ricordato nella nota prot.n. 21315 del 15 maggio u.s, a cura della Direzione generale per il personale scolastico, concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, prevede che, in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.” Dopo pochi giorni e precisamente con Nota MIUR 1556 del 8 agosto 2017 si precisa che “la nota prot.n. 1553 del 4 agosto u.s., avente pari oggetto, e si precisa che, per mero errore materiale, nell'ultimo capoverso è stata riportata l'errata indicazione, di norma, di 22 alunni per classe, in caso di presenza di alunni disabili, anziché, di norma, di 20 alunni per classe, così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.P.R.n.81/2009”
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