Sono tanti i docenti di sostegno che ci scrivono in redazione lamentando il loro utilizzo come cosiddetti "tappabuchi" in supplenze per sostituire docenti curricolari assenti sia quando l'alunno disabile non sia presente e in alcuni casi addirittura quando l'alunno sia regolarmente a scuola. La pratica è frequente sia per le stesse classi del docente di sostegno che per altre classi non assegnate. Abbiamo già avuto modo, su PSN, di far presente che tale pratica sia del tutto illegittima ma ora a conferma di quanto sempre affermato, arriva una nota dell'Ufficio Scolastico di Como che in maniera perentoria chiarisce che tale utilizzo costituisce vero e proprio inadempimento contrattuale con interruzione di servizio pubblico ai danni dell'alunno disabile.
Una nota quella dell'USP di Como che, per la prima volta, ammette la possibilità per i genitori dell'alunno disabile di procedere ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale nel caso il docente di sostegno sia utilizzato dal Dirigente Scolastico in supplenze su materie curricolari impedendo il dovuto sostegno didattico all'alunno disabile.
Questo il contenuto della nota 7490 del 10-11-2017 che ha per oggetto: "utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni.":
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"Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano:
- la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
- la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali.
Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli.
Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.
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