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Il Decreto scuola, approvato definitivamente al Senato il 19 dicembre 2019, a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale, presenta importanti profili di incostituzionalità che potrebbero essere sollevati dalla Consulta violando e calpestando diritti dei lavoratori e della tutela dei minori da sempre riconosciuti in Costituzione ben oltre quanto già denunciato da diverse associazioni e sigle sindacali che lamentavano il blocco della mobilità per 5 anni.
Il testo approvato, infatti, introduce un vincolo quinquennale a partire dalla nomina in ruolo non solo per le operazioni di trasferimento e utilizzazione ma anche per l'assegnazione provvisoria negando di fatto, in maniera del tutto arbitraria e discriminatoria, i diritti dei lavoratori a tutela della genitorialità e dei minori e al ricongiungimento familiare riconosciuti dalla Carta Costituzionale e disciplinati dal Dlgs. 151/2001. Le assegnazioni provvisorie sono regolamentate dal CCNI che, recependo quanto disposto dal Dlgs 151/2001, stabilisce i requisiti per poterne usufruire permettendo in questo modo a tutto il personale scolastico di poter prestare servizio per una durata annuale in una scuola che sia più vicina alla residenza di un proprio familiare (che può essere il coniuge o il convivente, oppure un figlio o un genitore) oppure, nelle ipotesi in cui sussistano esigenze di cura, legate a gravi motivi di salute, in scuole di un determinato comune. Con il decreto scuola appena approvato invece si modifica il comma 3 dell’articolo 399 del T.U. del Dlgs 297/94 che così viene riscritto:
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L’alternanza scuola – lavoro resa obbligatoria per gli studenti delle scuole secondarie, con la legge 107/2015 in particolare negli articoli 33 e 34 (la riforma Moratti art.4 L 53/2003 aveva già introdotto la possibilità di organizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola lavoro) rappresenta un modo per poter dare agli studenti uno sguardo a quello che è il mondo del lavoro, passando dalla teoria in classe alla pratica sul campo, svolgendo le ore di alternanza scuola lavoro, presso aziende, biblioteche, musei, strutture pubbliche o private a seconda del proprio indirizzo di studi frequentato.
Lo scorso 8 ottobre, il Miur con Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019 ha pubblicato leLinee guida relative ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento). Esse traggono origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), la stessa ha previsto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO). Di seguito riportiamo i principi ispiratori delle linee guida passando dalla progettazione alle competenze trasversali e trasferite (soft skills), ai compiti di tutor esterni ed interni fino alla valutazione e certificazione dei percorsi di PCTO:
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La scuola è proprio come la nostra famiglia, ci trascorriamo una buona parte del nostro tempo per cui è importante che regni l’armonia ma soprattutto che vengano mantenuti gli equilibri fra i membri che ne fanno parte. Tutto ciò non sempre avviene soprattutto quando i propri interessi fanno da prevaricatori andando così a ledere l’altro. Potremmo farne una guida a riguardo…oggi invece analizzeremo il momento della mensa a scuola.
L’articolo 21 del CCLN del 2006 – 2009 che riguarda l'Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita, non soppresso dal nuovo contratto in vigore, così dispone:
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Anche le nostre classi subiscono l’influenza di una società sempre più multietnica, all’ultimo banco c’è il ragazzino proveniente dalla Polonia, pieno di sé e convinto di conoscere ogni cosa, al mattino arriva con occhi gonfi perché dorme poco la notte, al primo banco c’è un ragazzo di colore, un po’ timido ma sempre sorridente e allora noi docenti siamo lì a far sì che il gruppo classe si amalgami e che gli studenti possano sentirsi partecipi nel processo di integrazione e in quello dell’ acquisizione delle competenze.
Dall’ ultima indagine statistica Focus per l’anno scolastico 2016/2017 (dati aggiornati al 31 agosto 2017) pubblicata dal Miur a marzo 2018, sugli alunni con cittadinanza non italiana, gli studenti stranieri presenti in Italia sono stati circa 826.000 (9,4% dell'intera popolazione scolastica), con un aumento di oltre 11.000 unità rispetto all’a. S. 2015/2016. In particolare, si evidenzia un notevole incremento negli anni ’90 con l'afflusso di oltre 100 mila studenti.
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“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” MIUR nota prot. n. 4274/2009.
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” MIUR nota prot. n. 9839/2010.
Queste due note potrebbero essere definite “leggenda metropolitana” in quanto esistono ma di fatto rimangono inosservate in molti istituti scolastici.
La consuetudine vuole che in assenza di un docente curricolare, si vada subito a guardare l’orario dei docenti di sostegno da poter utilizzare per supplire il docente assente oppure si trovi a sostituire lo stesso docente contitolare assente. In entrambi i casi siamo dinanzi a procedure illegittime.
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No, non è il famoso algoritmo della altrettanta famosa legge 107/2015 ma oggi si chiama CALL veloce, ebbene sì! Vediamo cosa è emerso oggi 25 novembre 2019 nel dibattito avvenuto alla Camera dei Deputati sul decreto-legge avente per oggetto misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Molti sono stati gli interventi che hanno evidenziato il lavoro che le Commissioni hanno svolto e le modifiche migliorative apportate da tutte le forze presenti comprese quelle delle opposizioni. L’onorevole Rina De Lorenzo (M5S) nel suo intervento, ha affermato che tra i tanti obiettivi, questo decreto - legge pone l’attenzione sul fenomeno del precariato con oltre 150 mila nomine e contratti a tempo determinato, corrispondente ad altrettante cattedre vuote.”
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Le assemblee sindacali, rappresentano un diritto di tutti lavoratori che spesso non sono informati su come fruirne. Vediamo quali indicazioni dà la normativa a chi nel contesto scolastico voglia prenderne parte dal momento che molti ci pongono delle domande a riguardo.
Quale normativa regola l’assemblea sindacale?
L’assemblea sindacale è un diritto di tutti i lavoratori art. 2 del CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, assemblea sindacale aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali), in riferimento al personale della scuola, l’art 8 del CCNL comparto scuola prevede che:
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese".
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“Settimana calda” e ovviamente non ci stiamo riferendo al tempo meteorologico ma a quello che accadrà alla Camera, infatti dal 25 al 29 novembre è prevista la Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2222 - Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (da inviare al Senato – scadenza: 29 dicembre 2019). Il 20 novembre si è concluso l’esame da parte della Commissione Cultura, scienza e istruzione e lavoro in relazione agli emendamenti che sono stati approvati e che nel loro iter dovranno passare alla Camera e al Senato per diventare infine attuativi. Vediamo quali sono: