La scuola è proprio come la nostra famiglia, ci trascorriamo una buona parte del nostro tempo per cui è importante che regni l’armonia ma soprattutto che vengano mantenuti gli equilibri fra i membri che ne fanno parte. Tutto ciò non sempre avviene soprattutto quando i propri interessi fanno da prevaricatori andando così a ledere l’altro. Potremmo farne una guida a riguardo…oggi invece analizzeremo il momento della mensa a scuola.
L’articolo 21 del CCLN del 2006 – 2009 che riguarda l'Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita, non soppresso dal nuovo contratto in vigore, così dispone:
- Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
- Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa.
- Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
- Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.
- Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch'esso della mensa gratuita.
- Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
Nella nota che il Miur emanò nel 2014 in riferimento alla legge 135/2012 art.7 comma 41 (interpretata in modo molto restrittivo dai Comuni e ignorando che della gratuità dei pasti ne hanno diritto anche gli insegnanti di sostegno e il personale ATA) ribadì così come specificava l’art 21, che aveva diritto alla mensa gratuita tutto il personale docente e non docente in servizio al momento della somministrazione del pasto, con funzioni di vigilanza e assistenza al fine di procedere al regolare svolgimento del progetto degli Enti locali.
A tutt’oggi non ci sono stati cambiamenti o miglioramenti, infatti gli auspicati aumenti delle risorse previsti per poter adeguare sia il giusto numero di dipendenti statali autorizzati che il reale costo del pranzo, non sono avvenuti, così come nessuna modifica che conduca tale spesa nell’ambito delle competenze proprie del Ministero dell’Istruzione.