Mobilità stazione centrale PSNPSN pubblica l'utilissimo vademecum per la compilazione della domanda di mobilità, redatto a cura della FLC, aggiornato al 2018 dopo la sottoscrizione definitiva dell’accordo che proroga di un anno il CCNI mobilità 2017/2018 per il personale della scuola, e tenendo conto della l’Ordinanza Ministeriale 207 del 9 marzo 2018 che dà avvio alle procedure per la presentazione delle domande.
I primi a presentare domanda saranno i docenti di ogni ordine e grado che avranno tempo dal 3 aprile fino al 26 aprile. Il personale ATA potrà inoltrarla dal 23 aprile al 14 maggio, mentre per il personale educativo, l’inizio è previsto il 3 maggio e la conclusione il 28 maggio

Il Vademecum 2018 approfondisce la normativa e va ad aggiungersi alla scheda sintetica utile alla compilazione delle domande di mobilità territoriale e professionale per l’a.s 2018/2019
Di seguito inoltre i fac simile delle autocertificazioni di quanto dichiarato nella domanda resi disponibili dal Miur con la nota 13708 del 13 marzo 2018 il MIUR ha trasmesso il contratto, le ordinanze e tutta la modulistica allegata, disponibile in allegato a questo link

  • Dichiarazione personale cumulativa per il personale docente ed educativo
  • Dichiarazione personale cumulativa per il personale ATA
  • Dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo
  • Dichiarazione del diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/92

Deroga al vincolo triennale nei trasferimenti interprovinciali
Anche per la mobilità 2018/2019 tutti i docenti di ogni ordine e grado, titolari sia di scuola che di ambito, compresi i neo-assunti, potranno richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale in deroga al vincolo triennale.
Preferenze esprimibili - docenti
Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall’infanzia alle secondarie di 2° grado, potranno richiedere con un’unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale. Nell’unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze sia per scuole (fino ad un massimo di 5), che per ambiti o per intere province (nei casi dei trasferimenti interprovinciali), ma sempre nel limite complessivo delle 15 preferenze. Anche chi è titolare su ambito con incarico triennale su scuola, potrà esprimere preferenze di scuola.

Se soddisfatti per una delle preferenze sintetiche espresse indicando le province si assumerà la titolarità in un ambito di quella provincia secondo il criterio della prossimità previsto nell’elenco del bollettino ufficiale.

I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all’interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia. Nel caso in cui nella stessa domanda il docente indichi sia scuole che ambiti della propria provincia, e poi anche scuole o ambiti di altre province o intere province, si terrà conto dell’ordine di preferenze indicato da ciascuno qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte più preferenze.
Come per i titolari su scuola, anche i docenti incaricati triennali non potranno esprimere nelle 5 preferenze di scuola la stessa scuola di titolarità o di assegnazione, in quanto “sede non esprimibile”. Questo perché non può essere disponibile, ai fini della mobilità, né il posto occupato da un titolare di scuola, ma neanche quello occupato da un docente con incarico, in quanto questi ha pieno diritto di rimanere nella propria scuola non solo per un triennio, ma anche successivamente per conferma, salvo non diventi perdente posto. Per cui, nei fatti, le due fattispecie (titolare di scuola e incaricato triennale) sono assimilabili perché aventi lo stesso diritto di stabilità e continuità.

Sempre nella mobilità volontaria e secondo lo stesso principio, non sono considerate valide le preferenze sintetiche comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente relativamente alla medesima tipologia di posto.

Sono esprimibili le preferenze: scuola / ambito / provincia, non quelle per “comune” e “distretto”. Nel dettaglio, le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, mentre lo sono quelle per gli ex CTP (sede di organico autonomo), i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i licei europei in quanto preferenze puntuali che potranno essere espressamente richieste.

In caso di preferenza di ambito o provincia si potrà accedere a tali posti (e si è obbligati nella fase di assegnazione dall’ambito a scuola se non ci sono altri posti) solo se richiesto nella specifica casella del modulo domanda.

Possono presentare domanda di mobilità su posti di sostegno anche i docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione e conseguono il titolo dopo il termine previsto dalla OM, purché entro i 5 giorni antecedenti la chiusura delle funzioni SIDI.

Nessun obbligo a permanere tre anni nella scuola richiesta volontariamente
Non si applica alla mobilità 2018/2019 quanto previsto dall’ipotesi di CCNL 2016/2018 art.22 comma 4 a1). La materia è interamente rinviata al prossimo rinnovo contrattuale. Pertanto, il trasferimento/passaggio su una scuola indicata tra le preferenze puntuali, se ottenuto, non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda per l’a.s. 2019/2020.


Link utili
Sezione mobilità sito del Miur
Istanze online

Allegati:

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