Sta ancora suscitando tante discussioni la disposizione di sospensione delle attività didattica per le scuole disposta con decreto del 4 marzo emanato dal Presidente del Consiglio recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Nonostante le diverse interpretazioni tra i docenti, come abbiamo già chiarito in questo articolo di PSN, la norma è sufficientemente chiara per non dare adito a grossi dubbi, anche grazie alla nota Miur successiva, che ne chiarisce ulteriormente ambito e modalità di applicazione.
Ciò nonostante molti continuano a contestare la possibilità per i dirigenti scolastici di convocare riunioni urgenti quali collegi docenti o incontri collegiali sostenendo, erroneamente, che si tratti di attività didattica e quindi faccia parte delle attività sospese. Ma la sospensione prevista dal DPCM riguarda soltanto le lezioni in presenza come scritto chiaramente nelle pagine web dedicate al coronavirus nella FAQ n. 10 del MIUR che così "...La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni...".
Ma c'è di più, a trarre ulteriormente in errore tanti è la pretesa di voler estendere ad esempio alle riunioni collegiali la sospensione prevista per congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali di cui all’art. 1 del DPCM che così recita:
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
Anche il lettore più disattento si renderà immediatamente conto che le attività citate in tale articolo fanno riferimento ad attività extra-lavorative quali convegni, meeting, riunioni ed eventi sociali che si tengono per determinate categorie di personale sanitario e non che non hanno carattere alcuno di obbligatorietà, come invece sono le attività collegiali dei docenti, espressamente previste da CCNL all’art. 29.
Se quindi un docente viene convocato ad una riunione urgente o ad una attività prevista e programmata nel piano annuale, è tenuto ad essere presente. Allo stesso modo il dirigente scolastico è assolutamente obbligato a svolgere questa riunione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal DPCM nell’allegato 1. Sarà sua responsabilità e cura verificare e garantire, con il supporto dell'RSPP, le condizioni di sicurezza per evitare assembramenti e rispettare le distanze minime trai partecipanti come già abbiamo Coronavirus: Nota miur chiarisce che attività collegiali in presenza sono possibili. Decreto sospende solo attività didattiche. Quindi no ai collegi affollati, in cui non si possano rispettare le distanze tra un partecipante e l’altro, sì invece a riunioni in modalità in presenza se garantite le prescrizioni del DPCM del 4 marzo.
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