Sono tantissimi i docenti che contattano la redazione per sapere se il decreto approvato ieri sera dal CdM sospenda tutte le attività del personale docente compreso quelle collegiali.. Ricordiamo che, a differenza di quanto anticipato dalle agenzie di stampa, il decreto non ha disposto una vera e propria chiusura delle scuole, ma soltanto la sospensione delle attività didattiche. “Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona rossa, fino al 15 marzo a partire da domani”. Con queste parole si conclude un pomeriggio convulso, fatto di notizie che si rincorrevano una dopo l’altra, per arrivare ad un finale quanto mai scontato, vista la situazione che sta coinvolgendo non solo le zone rosse o gialle, ma l’Italia intera.
Si rende comunque necessario a questo punto un chiarimento definitivo, perché i maggiori organi di stampa (per non citare i social media e le comunicazioni interne) non conoscono con esattezza la differenza tra “chiusura delle scuole” e “sospensione dell’attività didattica” e spesso nemmeno il personale della scuola ha le idee ben chiare su cosa rientri nel termine “attività didattica”. In merito una nota miur fa chiarezza.
Procediamo con ordine.
SCUOLA CHIUSA: Se la scuola è chiusa, NESSUNO può entrare nell’edificio. E’ un provvedimento grave che viene adottato in caso di necessità urgenti e non prevedibili, generalmente dagli enti locali (Comune in primis). Lo abbiamo sperimentato in caso di nevicate, alluvioni, terremoti e quindi anche nell’emergenza corona virus delle zone rosse.
ATTIVITA’ DIDATTICA SOSPESA: Le scuole sono aperte, gli uffici sono aperti, il personale ATA in regolare servizio (salvo eventuali aggiustamenti in conseguenza del fatto che gli alunni non sono presenti a scuola).
ATTIVITA’ DIDATTICA: Sono sospese le lezioni, quelle in orario scolastico, ma anche i PON, qualsiasi progetto, qualsiasi attività con gli alunni in presenza. Per quanto riguarda invece le riunioni degli organi collegiali (consigli di intersezione, consigli di interclasse, consigli di classe, consiglio d’istituto, collegio docenti, dipartimenti, riunioni di programmazione eccetera), ci viene in aiuto la nota Miur del 4 marzo 2020, che si occupa di “Particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche.” Tale nota afferma chiaramente che “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate fino all’8 marzo 2020 potranno essere posticipate ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, avuto ovviamente riguardo alle diverse dimensioni dei predetti organi.”
Cosa si intende per ADEGUATO DISTANZIAMENTO ? Lo dice l’allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020 n dove parla di mantenere nei contatti interpersonali la distanza di un metro.
E’ quindi chiaro che il dirigente scolastico, sentiti i suoi collaboratori tra cui il responsabile della sicurezza, se ritiene necessario convocare i docenti per un collegio straordinario o per una delle attività collegiali indicate sopra, può farlo anche in presenza, purché siano adottate le misure previste dal DPCM.
Collegio docenti in palestra ? Nel cortile della scuola ? Via Skype o in modalità telematica da casa o in presenza a scuola utilizzando i laboratori scolastici assicurando le distanze prescritte dal decreto ? E' il dirigente scolastico che nella sua veste datoriale, ai sensi del dlgs 81/08, che valuta le condizioni decidendo, se davvero ritiene necessario svolgere attività collegiali in questi giorni di sospensione dell’attività didattica.
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