Sembra un incubo ma ormai l’Italia è avvolta in un vortice e lo spettro del Coronavirus aleggia un po’ dappertutto, e dopo le prime misure precauzionali adottate per evitare che il contagio da epidemia si trasformi in pandemia, anche il Ministero dell’istruzione è sceso in campo. il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso lo scorso 22 febbraio di evitare le gite d’istruzione in Italia e all’estero, oltre a disporre la chiusura delle scuole e delle Università in molte aree del nord d’Italia. A tali provvedimenti si sono aggiunte ordinanze sindacali di diversi comuni che hanno disposto la chiusura di altre scuole per motivi precauzionali per motivi legati alla presenza di persone provenienti dalle zone a rischio, come ad esempio in Irpinia, dove il sindaco di Valle Lauro, ha predisposto la chiusura delle scuole per il rientro di due docenti tornati venerdì scorso, da Codogno, proprio da dove è partita proprio l’epidemia.
Stamane si è riunita a Roma la task force del Ministero dell’Istruzione impegnata nella gestione del coronavirus. Erano presenti gli alti vertici del Ministero, la Vice Ministra Anna Ascani, rappresentanti della Protezione Civile, dei pediatri, i referenti territoriali del Ministero, i rappresentanti delle Associazioni dei genitori e degli studenti, realtà pubbliche e private che supporteranno l'azione del MI nei prossimi giorni.
La ministra Azzolina, dalla sua pagina Facebook, ha dichiarato che le ore di lezioni perse in questa settimana dagli studenti di Liguria, Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia non dovranno essere recuperate, e che: "Al momento ci sono scuole chiuse in alcune Regioni come misura precauzionale. La situazione è in evoluzione, stiamo valutando tutti gli scenari. Il diritto alla salute in questo momento viene prima di tutto, ma non vogliamo farci trovare impreparati. Stiamo studiando soluzioni per la didattica a distanza. Vogliamo garantire un servizio pubblico essenziale ai nostri studenti”.
La ministra ha ribadito che sono al lavoro affinché possano dare un supporto alle scuole e ai dirigenti scolastici, attraverso la predisposizione di tutte le misure operative. Infatti sul sito del Ministero sarà aperta una sezione per rispondere a tutti i quesiti che saranno posti, anche tramite delle apposite FAQ.” Il Ministero dell’Istruzione, ha concluso la Ministra, è al lavoro: anche in un momento difficile come questo la comunità educante si farà trovare pronta”.
il Ministero dell’Istruzione ha inoltre convocato per mercoledì 26 febbraio le organizzazioni sindacali per un’informativa sulle misure che l’Amministrazione intende adottare o sta già adottando contro la diffusione del Covid-19, dalla sospensione dei viaggi di istruzione all’interruzione dei sevizi scolastici.
Per fronteggiare l’emergenza coronavirus è stato reso pubblico sulla gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, entrato in vigore il 23 febbraio 2020:
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché' delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Un altro quesito che imperversa è quello relativo all’assenza forzata del personale Ata e dei docenti, i quali non devono recuperare i giorni né tantomeno subire una decurtazione dallo stipendio in quanto essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria si fa riferimento all’art.1256 del Codice civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
Quindi il personale scolastico interessato non dovrà presentare nessuna giustificazione, richiesta di congedo o presentazione di certificati medici per i giorni in cui le autorità hanno predisposto la chiusura delle scuole.
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