Con la pubblicazione del testo del maximendamento, presentato oggi dalla Commissione istruzione del Senato, è stata diffusa, per la prima volta, anche la suddivisione dei 48.812 posti dell'organico aggiuntivo, ripartiti per ordine e grado di istruzione per ciascuna regione e che saranno utilizzati per il raggiungimento di specifici obiettivi formativi individuati al comma 7 del maxiemendamento.
La tabella allegata riporta anche la suddivisione regione per regione di 6.446 posti destinati al potenziamento del sostegno. La ripartizione per classi di concorso avverrà in un secondo momento, ad opera dell'USR sulla base delle richieste delle scuole.
I docenti inseriti in GM e GAE saranno assunti entro il limite dei posti previsti dal piano e potranno inserire la loro candidatura tra 5 o più province a livello nazionale. Se non ci sarà disponibilità sui posti per le province indicate, non si procederà all’assunzione.
I posti sono quelli massimi previsti dal piano ma non è detto si traducano in altrettante immissioni in ruolo e ciò per via dell'impossibilità di assicurare che domanda (posti) e offerta (iscritti in Gae e GM) possano essere utilizzati per coprire tutti i posti come già spiegato in questo articolo di PSN.
Sarà necessario presentare domanda con scadenza entro 10 giorni dalla pubblicazione dello specifico avviso in gazzetta ufficiale. I docenti interessati dal piano sono
- i docenti iscritti a pieno titolo in Graduatoria ad esaurimento
- gli iscritti nelle Graduatorie di merito del concorso 2012
I soggetti che appartengono ad entrambe le graduatorie scelgono per quale delle due essere trattati. Avranno precedenza i docenti delle graduatorie del concorso, chi non rientrerà nelle assunzioni entro il 15 settembre 2015, sarà assunto solo con decorrenza giuridica ed economica al primo settembre 2015.
Riportiamo i commi dal 94 al 106 che hanno sostituito il precedente articolo 10 del ddl della #BuonaScuola e che regoleranno le immissioni in ruolo se dovesse essere approvato il testo appena pubblicato:
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94. "Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è, altresì, autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1"
I posti della Tabella 1 sono riferiti all'organico aggiuntivo e ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 95.
A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell’organico dell’autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
95. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 94:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
96. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 95. Alle fasi di cui al comma 97, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 102. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 95 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
97. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i soggetti di cui al comma 95, lettere a) e b) sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 94, secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli Uffici scolastici regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere a) e b), che non risultano destinatari di della proposta di assunzione nella fase a), sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 99;
c) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere a) e b) che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi a) o b), sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 99.
98. Per i soggetti di cui alle fasi b) e c) del comma 97, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelle brevi e saltuarie, nel qual caso avviene al primo settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al primo luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
99. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 97, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra 5 o più province, a livello nazionale, per cui intendono partecipare. In caso di indisponibilità sui posti per le province indicate, non si procede all'assunzione.
All'assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 95, lettera a) rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
100. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l’ordine di cui al comma 99, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto, sono determinati scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
101. I soggetti di cui al comma 97, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 102. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 95 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase, non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 97.
102. Per le finalità di cui ai commi da 94 a 104 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 95, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L’avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate attraverso l’uso della posta elettronica certificata ovvero l’uso, anche esclusivo,
del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
103. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 95, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto
previsto dal periodo precedente.
104. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 95, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.
105. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
106. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.