Con la pubblicazione del maxiemendamento al ddl della #BuonaScuola, il governo bluffa clamorosamente sui docenti assunti nonostante Renzi avesse minacciato l'arma della fiducia per approvare la riforma ed assicurare le 100 mila assunzioni entro settembre 2015.
Il maxiemendamento presentato ieri dal governo al Senato prevede infatti l'assunzione solamente di circa 40.000 insegnanti (senza mettere un euro tra l'altro e nonostante la legge di stabilità 2014 avesse stanziato 1 miliardo) mentre per gli altri 60.000 Renzi ha inventato le “assunzioni virtuali”, con decorrenza giuridica da quest'anno ma cattedra e stipendio rinviati all'anno scolastico 2016-2017.
Chi quindi non rientrerà nella prima fase ORDINARIA delle assunzioni si vedrà costretto a restare fermo al palo senza stipendio per un anno se non destinatario di contratto di supplenza.
Il bluff è svelato adesso che il testo è stato reso noto: anche se fosse approvato subito con la fiducia, approvandolo entro il 30 giugno come chiedeva Renzi, le assunzioni entro settembre 2015 saranno poco meno di 40 mila rinviando di fatto oltre 60 mila al prossimo anno scolastico. Restano dunque la chiamata diretta e tante altre criticità contestate dal mondo della scuola ma sono rinviate al 2016 buona parte delle 100 mila immissioni promesse. E' infatti scritto nero su bianco al comma 95 del nuovo testo che solo l'organico di diritto (non tutto ma solo una parte) sarà coperto con immissioni in ruolo giuridiche ed economiche entro il 15 settembre. Il resto delle immissioni (parte dell'organico di diritto) e tutto l'organico aggiuntivo pari a 55.258 sarà assegnato con immissioni solo giuridiche ma con decorrenza economica dal 2016/17. In sostanza chi non rientrerà sulle immissioni che normalmente vengono fatte ogni anno ha già la certezza di restare al palo per un anno e di restare senza stipendio se non sarà destinatario di supplenze.
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Ma la beffa (e il danno) è ancora più grande se si considera che nello stesso maxiemendamento si esclude che i posti su organico aggiuntivo possano essere dati ad incarichi di supplenza breve come recita il comma 95 "A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria."
L'allarme era stato dato per primo dal M5S, con il senatore Gianluca Vacca, della Commissione Istruzione al Senato che così scriveva sulla sua pagina facebook
#M5S DDL #scuola, maggioranza nel caos più totale: IL MAXIEMENDAMENTO E' UN DELIRIO PAZZESCO!Matteo Renzi rimanda...
Posted by Gianluca Vacca on Martedì 23 giugno 2015
Ma oltre al numero di immissioni effettivamente fatte a settembre 2015 va detto che molto contorto è il sistema della mobilità previsto nel nuovo maxiemendamento oltre allo stesso meccanismo delle immissioni che rischia di trasformarsi in una roulette russa per la fase nazionale per chi non rientrerà nella prima fase di nomine su organico di diritto. Sulla questione ha provato a dare chiarimenti l'ispettore Max Bruschi sulla sua pagina facebook. Questo il testo del suo post (sul quale PSN concorda ma non trova però rispondenza esatta con i numeri indicati al punto 2 di 8.553 posti comprendendo posti di organico di fatto):
#ddlbuonascuola. Provo a dare una prima lettura di alcune parti del testo, particolarmente complesso. Parliamo innanzitutto di assunzioni. Ci sono, sostanzialmente, tre fasi, ognuna delle quali rispetta il "doppio canale", eliminando il profilo di possibile illegittimità costituzionale più volte denunciato.
1. La prima fase (comma 94, quarta riga...) riguarda le ORDINARIE procedure assunzionali, cui si sarebbe comunque dato corso: parliamo, da relazione tecnica, delle 27.431 assunzioni possibili a legislazione vigente (riga 1 e riga 2 della tab. 1 della relazione tecnica al DDL). Detta fase coinvolge gli aspiranti presenti nelle GAE e nelle GM vigenti: 1990, 1999, 2012. Con questo dispositivo, si "disinnesca" il contenzioso dovuto alla cancellazione, ex abrupto, delle GM vigenti. Al termine di questa fase, le GM 1990 e 1999 cessano di avere efficacia. I destinatari di incarichi di questa fase hanno nomina giuridica ed economica a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
2. La seconda fase (comma 94, primo periodo) riguarda ulteriori 16.835 vacanti e disponibili e 8.553 posti definiti come "stabili" (riga 4 e 5 della tab 1 della relazione tecnica al DDL): in sostanza, si "coprono" tutti i posti in organico di diritto, anche adeguando l'organico di diritto a situazioni "di fatto" protratte nel tempo. Questa fase riguarda le GAE e le GM 2012. Anche in questo caso, la nomina giuridica ed economica decorre dal 2015/2016 (comma 97, lettera a).
3. La terza fase (comma 94, secondo periodo; comma 97, lettera c) riguarda i posti per il "potenziamento" dell'offerta formativa, definiti nella Tabella 1 allegata al maxiemendamento (che declina la riga 5 della tab 1 della relazione tecnica al DDL): 48.812 posti comuni e 6.446 posti di sostegno della primaria, secondaria di primo e secondo grado, NON la scuola dell'infanzia, il cui potenziamento è rimandato alla delega legislativa " 0-6 anni". Inoltre, in questa fase sono "recuperati" i posti della fase 2 che non dovessero essere coperti (per mancanza di aspiranti: comma 97, lettera b). Questa fase riguarda le GAE e le GM 2012. La nomina è GIURIDICA a decorrere dal 2015/2016, e diventa anche ECONOMICA dal 2016/2017. Questa terza fase è "in deroga" al Testo Unico, nel senso che prevede una procedura nazionale definita dai commi dal 99 al 102.
Attenzione: ai sensi del comma 103, dalle fasi 2 e 3 (ma, a mio parere, non dalla fase 1, che è "ordinaria") sono esclusi coloro i quali sono già assunti come docenti.