utilizzazioni ass provvisorieIl personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.


L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.


L’assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all’una che all’altra.


Questa materia è regolata, annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che viene sottoscritto dai sindacati e dal Miur. Per il 2015/2016 la pre-intesa per il nuovo CCNI è stata sottoscritta il 13 maggio 2015. Il Miur l’ha inoltrata agli USR per dare avvio alle operazioni (ivi compresa la presentazione delle domande), in attesa dell’autorizzazione alla firma definitiva. In questa pre-intesa è prevista anche la possibilità di integrare il contratto nel caso in cui il DDL sulla scuola, in fase di approvazione in Parlamento, dovesse avere ricadute per il prossimo anno scolastico anche sulle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria del personale già di ruolo cui si applica il presente contratto.

Scadenza delle domande


Docenti
- scuola dell’infanzia e primaria: dal 15 al 30 giugno 2015 (online)
- scuola secondaria di primo e di secondo grado: dal 1 al 15 luglio 2015 (online)
- religione cattolica: dal 1 al 15 luglio 2015 (su carta)


Personale educativo
- dal 1 al 15 luglio 2015 (su carta)


Personale ATA (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario)
- dalla pubblicazione dei trasferimenti al 10 agosto 2015 (su carta)


Tutto il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria presenterà le domande in modalità web attraverso le istanze online.


Il personale educativo, gli insegnanti di religione cattolica e tutto il personale ATA potrà presentare domanda su carta utilizzando i moduli predisposti dal Miur.


Contratto collettivo integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il 2015/2016
(pre-intesa sottoscritta il 13 maggio 2015)

I punti salienti e le poche novità

  • Utilizzazioni. Previsto il diritto, fino a 9 anni, a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto. Pertanto potranno presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella precedente scuola o in scuole dello stesso comune tutti coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio, per non averla presentata affatto, a partire dall’anno scolastico 2007/2008 o successivi, a condizione che tutti gli anni abbiano chiesto di rientrare.
  • Qualora non ci siano posti disponibili nelle preferenze espresse ed i posti provinciali complessivi siano inferiori al personale da utilizzare, si è stabilito comunque il diritto a rientrare nella scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio, se si appartiene a classe di concorso o tipologia di posto in esubero in ambito provinciale per attività di arricchimento e potenziamento nell’ambito del POF. Tali provvedimenti saranno adottati, nei limiti del riassorbimento dell’esubero, per tutto il personale che lo richiederà esplicitamente nella domanda e tenendo conto dell’ordine di graduatoria (art. 5 c. 5 e c. 9). In presenza di personale a disposizione nella scuola, e ferme restando le competenze degli OO.CC e della contrattazione di scuola, sarà possibile adottare, nel POF, anche una diversa articolazione delle ore disciplinari tra gli insegnanti delle stessa disciplina e/o tipologia di posto.
  •  Le ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media e le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato concorrono anch’esse alla costituzione del quadro delle disponibilità per l’insieme delle operazioni annuali di competenza dell’UST (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato) prima che le stesse diventino di competenza del DS della singola scuola (art. 6 c. 1).
  • I titoli per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono valutabili se posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.
  • Il personale in esubero, titolare DOP e senza sede, potrà essere utilizzato, prima a domanda e poi anche d’ufficio, sulla base del titolo di studio. Fa eccezione l’utilizzazione sui posti di sostegno per i quali l’utilizzazione d’ufficio sarà possibile solo se in possesso, oltre al titolo di studio, anche del titolo di specializzazione.
  • Le utilizzazioni in altro ruolo del personale in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d’ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e solo se non vi sono posti disponibili nell’organico di fatto, neanche su spezzoni e neanche a seguito della messa a disposizione nella scuola di provenienza dei docenti trasferiti d’ufficio in altra scuola (art. 5 c. 6).
  • Tutti i docenti che verranno a trovarsi in una situazione di soprannumero parziale o totale rispetto alla nuova dotazione in organico di fatto nella scuola di titolarità, compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli alunni con disabilità, sono utilizzati nell’ambito della scuola stessa. Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg. dall’individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra scuola (art. 5 c. 10).
  • Il personale ITP in esubero potrà essere utilizzato anche nei posti disponibili degli uffici tecnici che possono essere costituiti in tutti gli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
  • Licei musicali e coreutici. Previste le modalità di utilizzazione (art. 6-bis) del personale di educazione musicale e di strumento, in possesso del titolo, nei posti disponibili nei licei musicali e coreutici, a prescindere dall’esubero, ed anche per altra provincia (solo nel caso in cui nella propria non ci siano licei musicali attivati). Previsto anche l’ordine delle operazioni da fare (allegato all’art. 6-bis).
  • Assegnazioni provvisorie. Il diritto a presentare domanda spetta per una qualsiasi delle motivazioni indicate all’art. 7 c. 1 (per i docenti) e all’art. 18 c. 1 (per gli ATA), ovvero per ricongiunzione al coniuge, oppure ai figli, oppure ai genitori, oppure per ragioni di cura in presenza di gravi motivi di salute (gravi patologie). Nelle grandi città è stata prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria anche all’interno dello stesso comune, purché tra diversi distretti scolastici.

  • Il personale docente assunto a decorrere dal 1 settembre 2013, per effetto della legge n. 128/2013, non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per 3 anni per provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Solo i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII non sono soggetti a tale blocco, ivi comprese le lavoratrici madri (e padri) con figli fino a 8 anni di età.NB: su questo punto si prevede un possibile sblocco nel DDL in discussione in parlamento.

  • Precedenze (art. 8 e 19). Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata entro la data di scadenza delle domande.

  • Per il personale ATA è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità annuale verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d’ufficio (art. 11 c. 2 e 3). Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda (art. 12 c. 1).
  • Utilizzo dei DSGA in esubero. L’utilizzo deve avvenire prioritariamente nelle scuole che magari per pochi alunni si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere sarà assegnata a reggenza. Inoltre l’utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui CPIA, nei nuclei di supporto all’autonomia, nei progetti su reti di scuole e su progetti specifici presso gli UST. 
  • Sostituzione del DSGA. All’art. 14 viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Ccnl o dall’attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel Ccni sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, tenendo conto di alcune garanzie valide su tutto il territorio nazionale.Infine, è previsto l’ordine delle varie operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente di cui all’allegato 3 al contratto e per il personale ATA di cui all’allegato 6.

Utilizzazioni


Chi può partecipare
Docenti

  • i docenti in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità;
  • i docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (in pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2015/2016 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2007/2008 o successivi);
  • i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 23 febbraio 2015 (mobilità) che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
  • i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2014/2015 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2015/2016;
  •  i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
  • i docenti che, collocati in pensione, hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

Personale ATA

  • il personale ATA in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi i DSGA;
  • il personale ATA trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (in pratica può produrre domanda di utilizzazione per l’anno scolastico 2015/2016 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2007/08 e successivi);
  • il personale ATA restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 23 febbraio 2015 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  •  il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
  • il personale ATA che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
  • il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;
  •  il personale ATA senza sede definitiva;
  • il personale ATA restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
  • il personale ATA in pensione che ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
  • i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;
  • i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;
  • il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
  • il DSGA che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede scuole del comune di precedente titolarità (punto 5 della sequenza allegato 6).

Presentazione delle domande

Le domande vanno presentate (con procedura online o su carta), entro le scadenze dette sopra ed utilizzando la modulistica predisposta dal Miur, alla scuola di attuale servizio ed indirizzate all’USP di titolarità.
Le domande di utilizzazione e assegnazione in altra provincia debbono essere presentate (se su carta), oppure inviate (se online) direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità.
Le domande di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Punteggi

Per il personale docente ed educativo la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 23 febbraio 2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

  • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
  • per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 della specifica O.M.

Per il personale ATA la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata da ciascuna istituzione scolastica considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 23 febbraio 2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

  • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • n caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
  • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.

Documentazione alle domande

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati non è necessaria alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra o posto è formulata da ciascuna scuola in cui il personale presta servizio ai sensi dell’art. 1 c. 6 del CCNI.

Relativamente, invece, al riconoscimento sia delle precedenze che all’attestazione dei requisiti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità del 23 febbraio 2015, art. 9, che dall’OM n. 4 del 24 febbraio 2015. Rimane fermo l’obbligo di presentare le certificazioni mediche su carta a scuola.

Assegnazioni provvisorie


Chi può partecipare
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta “indifferentemente” per uno dei seguenti motivi (decide il lavoratore per quale):

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria
  • ricongiungimento ai genitori.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007. Nella domanda di assegnazione provvisoria è obbligatori indicare l’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento, anche se dopo singole preferenze di quel comune, e prima di preferenze di altri comuni.
La richiesta di assegnazione provvisoria da parte dei docenti per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è possibile solo in aggiunta a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o tra diverse classi di concorso. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.


Chi non può partecipare
Il personale docente assunto a decorrere dal 1 settembre 2013, per effetto della legge n. 128/2013, non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per 3 anni per provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Solo i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII ed i genitori con figli di età non superiore a 8 anni non sono soggetti a tale blocco.


Modalità di effettuazione delle assegnazioni per i docenti
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

  • l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella per classi di concorso o gradi diversi;
  • l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune ed anche per classi di concorso o posti di grado diverso da quello di appartenenza;
  • le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

Criteri generali nelle operazioni dei docenti

  • Per massimizzare i posti disponibili, sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive. Pertanto le operazioni per la copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con titolo, precedono le operazioni sui posti comuni. Le stesse, ovviamente, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni. Inoltre l’utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune/classe di concorso, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono successive a quelle provinciali e l’Usp è tenuto a darne immediata comunicazione all’Usp di provenienza degli interessati.

Presentazione delle domande da parte del personale docente, educativo ed ATA

Anche le domande di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA vanno presentate alla scuola di attuale servizio ed indirizzate all’USP di titolarità, entro le scadenze dette sopra ed utilizzando la modulistica predisposta dal Miur.
Le domande di assegnazione provvisoria in altra provincia debbono essere presentate direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità. Quelle presentate online vanno inviate esclusivamente all’Ufficio territoriale della provincia di destinazione (mentre quello di titolarità ne sarà informato per conoscenza direttamente dal sistema informativo.
Le domande di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
Non sono consentite assegnazioni provvisorie da parte dei docenti per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non si è superato il periodo di prova.
Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato per lo stesso primo settembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
Pertanto, per l’a.s. 2015/2016, possono chiedere l’assegnazione provvisoria nella stessa provincia anche coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2012/2013. Si può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, ma solo se assunti con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2012 o anni precedenti. Al contrario, chi è stato assunto con decorrenza 1 settembre 2013 non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per 3 anni per provincia diversa rispetto a quella di titolarità per effetto della legge n. 128/2013. Solo i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII non sono soggetti a tale blocco, ivi comprese le lavoratrici madri (e padri) con figli fino a 8 anni di età. Nell’anno successivo può partecipare anche il personale della provincia di Trento ma solo se beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII.
In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.


Punteggi
La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell’articolo 9 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 23 febbraio 2015.
Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata la dichiarazione personale sostitutiva delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la domanda e quelli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Rimane sempre l’obbligo delle certificazioni mediche per fruire delle precedenze L. 104. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, chi aspira  all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle preferenze, anche se preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, e dovrà sempre precedere le preferenze per altri comuni.

Ordine delle operazioni e precedenze
Le operazioni di utilizzazione del personale precedono le operazioni di assegnazione provvisoria (si veda, per i docenti, l’allegato 3 al Ccni e, per gli ATA, l’allegato 6). Le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia. Le operazioni sui posti di sostegno, per i docenti, precedono sempre quelle sui posti comuni. Nell’ambito di ciascuna di queste tipologie di operazioni si applicano poi anche le varie precedenze spettanti (art. 8 e 19 del Ccni).

La seguente  guida riepilogativa per le  domande di Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2015/2016 è stata realizzata dalla FLCGIL.

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