PSN ha letto e analizzato la bozza del Decreto Legge che era stata approntato dal Governo per l'attuazione della #BuonaScuola e che con buona probabilità sarà ripresa nel Disegno di Legge che sarà presentato al CDM del 10 marzo. Al di la della ristrettezza dei tempi per l'attuazione del piano di stabilizzazione, emergono con chiarezza numerosi punti critici sul testo trapelato. Un testo che presenta diverse criticità al limite dell'incostituzionalità e che potrebbe rendere il piano inattuabile su diversi aspetti che darebbero vita a tutta una serie di contenziosi.
Criticità che metteranno comunque fortemente a rischio le immissioni in ruolo entro il 1° settembre 2015 al di la dello strumento normativo che sarà utilizzato, sia esso il DL o DDL e ciò nonostante il premier Renzi abbia confermato assicurato che “non c’è rischio che le assunzioni saltino”.
Abbiamo riassunto di seguito alcuni dei punti più critici presenti nel testo e che minano la effettiva attuazione delle promesse assunzioni:
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- Organico dell'autonomia (Art. 10 commi 3,4 e 5): E' stato definito un organico dell'autonomia che sarebbe composto da uno di base su posti curricolari e sostegno e uno aggiuntivo per il potenziamento dell'offerta formativa, mai criteri per la sua definizione sono tutt'altro che certi. L'organico aggiuntivo sarebbe ottenuto incrementando di una percentuale ancora non nota gli organici di determinate classi di concorso che si intende "potenziare" quali Musica, inglese, Arte, Diritto ed economia, Educazione Fisica, Matematica e italiano (Art. 37 comma 3). Quindi l'organico aggiuntivo incrementa i posti con l'applicazione di una aliquota ancora non stabilita solo per determinate classi di concorso e non per tutte le materie senza garanzia che siano riassorbiti gli esuberi su di esse (come ad esempio Diritto ed Economia). Ciò significherà che molte cdc in esubero rimarranno tali e per questo saranno tagliate fuori dal piano delle assunzioni. E' il caso ad esempio di numerose cdc della tabella C, oltre che di A019, A031 e altre della tabella A.
- Graduatorie ad Esaurimento (Art. 12 comma 2): Saranno destinatari di proposta di assunzione soltanto i docenti presenti nelle GM del concorso 2012 e nelle GAE ma nel limite dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. Si confermano dunque le indiscrezioni di PSN sul mancato esaurimento delle Graduatorie ad Esaurimento. Le graduatorie vengono soppresse al 1 settembre 2015 (Art. 12 comma 10) e sono scorse ma solo nel limite dei posti vacanti e disponibili che saranno liberi nell'organico dell'autonomia (organico di base più quello aggiuntivo per il potenziamento). Chi non sarà immesso in ruolo sarà cancellato indipendentemente che la sua Gae sia stata esaurita.
- Proposta di assunzione (Art. 12 comma 6 e 7): Il testo predisposto prevede che i presenti in GAE o GM che abbiano il titolo di specializzazione sul sostegno ricevano prioritariamente la proposta di assunzione sui posti di sostegno. In subordine sarà proposta l'assunzione sulla classe di concorso col punteggio più alto. Dal testo si prevede che in caso di rinuncia non si potrebbe essere oggetto di ulteriore proposta di assunzione. Anche in questo caso ci sarebbero profili di inammissibilità della procedura adottata, visto che i docenti sia in GAE che GM presenti su più classi di concorso hanno sostenuto e superato una prova a valore concorsuale per ciascuna di esse. Hanno quindi diritto a poter avere la proposta di assunzione su tutte le classi di concorso in cui sono inseriti e ciò a maggior ragione visto che i posti disponibili potrebbero essere nella provincia scelta o fuori regione a seconda della classe di concorso.
- Esclusione dei docenti di ruolo (Art. 12 comma 9): Dalle proposte di assunzione sarebbero esclusi i docenti già di ruolo presenti in graduatoria sia essa GM o GAE. Se è vero che per le GAE la cancellazione da tutte le cdc è già prevista da tempo all'atto dell'immissione in ruolo per un decreto dell' 11 marzo 2011 (tra l'altro già ritenuto illegittimo da alcuni Giudici del Tar) non è altrettanto vero per chi ha partecipato al concorso visto che nulla dispone il decreto citato. Anche in questo caso potrebbero riproporsi contenziosi, come nel punto precedente, su chi ad esempio abbia già ottenuto il ruolo quest'anno da GAE magari fuori regione di residenza e sperava di rientrare ottenere una proposta di assunzione da GM sulla propria regione.
- Graduatorie del concorso 99 e 90 (Art. 12 comma 11): All'entrata in vigore del Decreto le graduatorie di merito dei concorsi precedenti al 2012 (quindi '99 e '90) sono soppresse. Le immissioni avverranno dunque solo dalle GAE e dalle GM del 2012 come già indicato al punto precedente e quindi sarà negato il diritto all'assunzione a tanti docenti ancora inseriti in queste graduatorie su cdc non bandite col concorso 2012. Va infatti detto che il Testo Unico Dlgs 297/94 tutt'ora in vigore considera le GM per le classi di concorso non bandite ancora valide fino all'espletamento di un nuovo concorso. E' una grossa forzatura che darà adito sicuramente a contenzioso.
- Deroga a blocco triennale su Mobilità (Art. 38 comma 1): Il decreto prevede l'apertura per tutti i docenti già di ruolo alla mobilità sopprimendo in deroga temporanea il blocco triennale per i neo assunti. Questo se è positivo per chi già di ruolo e vorrebbe tornare verso casa imporrà di attendere i tempi della mobilità per poter decidere i numeri su cui assumere.Tra l'altro la mobilità sarà consentita solo sull'organico di base (art. 37 comma 4) e non su quello aggiuntivo dell'autonomia (che sia per posti curricolari, sostegno o potenziamento dell'offerta formativa) negando la possibilità di avvicinarsi a chi chiede mobilità su cdc con poche disponibilità. Anche questo passaggio porterebbe notevoli contenziosi visto che chi è ad esempio di ruolo da anni lontano da casa chiederà di poter accedere ai posti aggiuntivi che andrebbero alle immissioni in ruolo.
- Assegnazioni provvisorie bloccate (Art. 37 comma 8): Per il 2014/15 saranno bloccate negando un diritto costituzionalmente riconosciuto con il Dlgs 151/2001, meglio conosciuto come Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità, che prevede l'avvicinamento a casa del lavoratori con figli minori di 3 anni e la possibilità del lavoratore di prestare l'assistenza al disabile familiare (104) .
- Definizione dell'organico dell'autonomia (Art. 37 comma 1): Il decreto fissa al 15 marzo il termine per la definizione dell'organico dell'autonomia di base a partire dal quale determinare l'organico aggiuntivo per il potenziamento dell'offerta formativa. Come abbiamo già scritto in questo articolo, i tempi tecnici per definire l'organico di base (di diritto) vanno ben oltre la data del 15 marzo come si spiegherà di seguito.
Queste le criticità immediatamente rilevabili da una prima lettura del Decreto Legge che era allo studio. Criticità che avrebbero messo comunque fortemente a rischio le immissioni in ruolo entro il 1° settembre 2015 al di la dello strumento normativo che fosse utilizzato, sia esso il DL o DDL. Il Premier Renzi ha confermato e ha assicurato che “non c’è rischio che le assunzioni saltino”. Ma quanto delineato nella riforma prevede dei passaggi, a livello tecnico, che richiederanno del tempo. Innanzitutto definire i nuovi organici (con posti curriculari, di sostegno e “di potenziamento”): una dotazione di personale che verrà fatta prima a livello regionale, poi tra i diversi livelli territoriali, gradi di istruzione e classi di concorso; in proporzione al numero delle classi e degli studenti, ma anche tenendo conto di fattori sociali locali (come area a rischio dispersione o a forte immigrazione, su cui va trovato l’accordo con la Conferenza Stato-Regioni). Un lavoro molto specifico, dunque. Come anche l’assegnazione alle singole scuole (in base a sedi e classi di concorso) dei docenti neoassunti, che ovviamente potranno esprimere una preferenza. Gli insegnanti dovranno anche presentare un’apposita domanda online, con termine di scadenza fissato verosimilmente tra giugno e luglio. Alcuni potrebbero rinunciare, innescando la girandola delle sostituzioni e degli scorrimenti delle GAE e GM. E' quantomeno azzardato pensare di riuscire nell'impresa di assicurare le immissioni in ruolo promesse senza conoscere al più presto e con precisione chi, come e dove beneficerà del provvedimento (e tant'è che non ci sono cifre certe di immessi in ruolo né il decreto ne specifica i numeri). Mentre un ddl prevede tempi di discussione più o meno lunghi, e soprattutto la possibilità di essere modificato. Le assunzioni sono abbastanza condivise fra i parlamentari, ma in Aula le varie correnti (anche all’interno del Pd) potrebbero cominciare a perorare la causa dell’una o dell’altra categoria (tra GaE e Gi, Tfa e Pas, i precari che aspirano ad una cattedra fissa sono circa il doppio dei posti disponibili). L’approvazione di piccole variazioni sarebbe una catastrofe, costringerebbe a rivedere tutto l’impianto. A meno di non porre la fiducia, il che però vanificherebbe l’apertura al dialogo per cui si è rinunciato al decreto. Renzi, di fatto, con il passaggio parlamentare costringerebbe l’Aula a ratificare ogni riga del provvedimento in esame. Senza modifiche sostanziali, per non far saltare le assunzioni.
Così si spiegano i tanti dubbi all’interno dell’esecutivo. Persino dopo la conferenza stampa il ministro Giannini ha lasciato aperto uno spiraglio per il decreto: “Il veicolo lo decideremo martedì prossimo. Per noi le assunzioni sono una priorità – ha detto –, sarà uno strumento che consenta di ottenere questo risultato”. Resta sul tavolo, dunque, l’ipotesi di scorporare dal ddl almeno la parte delle assunzioni. Probabilmente, viste le scadenze impellenti, sussisterebbero anche le condizioni di “necessità e urgenza” che motivano i decreti. Forse sarebbe la soluzione migliore; e non è detto che il governo non possa ricorrervi, ora o magari più in là dopo aver tastato la situazione in Aula. Di certo, in caso di contrattempi sul ddl e di slittamento delle assunzioni, le conseguenze sarebbero gravi. Sul piano politico, governo e ministero rimedierebbero una figuraccia storica. Su quello pratico, considerando che la scuola comincia a settembre e che tutto passa dalle assunzioni, l’intera riforma verrebbe posticipata di un anno esatto.