E' ancora incerto e tortuoso il percorso che attende i precari nonostante la sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre, salutata da numerose sigle sindacali come una grande vittoria e che potrebbe lasciare nello sconforto migliaia di precari invitati a ricorrere anche spinti da una certa stampa specialistica che preannunciava da tempo l'Europa come la carta vincente per ottenere finalmente la stabilizzazione.
Sulla questione della reiterazione dei contratti a termine nella scuola, interviene anche Italia Oggi, confermando le indicazioni di PSN sull'esclusione dei contratti al 30 giugno e facendo presente che la vicenda è ben lontana dall'essere risolta. In due differenti articoli, il quotidiano rappresenta che a seguito della sentenza UE, la Corte Costituzionale dovrà ora pronunciarsi a breve su una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che consentono all’amministrazione scolastica di conferire supplenze annuali, reiterandole senza limiti di tempo, nelle in attesa dell’espletamento dei concorsi.
Iscriviti alla nostra Fan page
Italia Oggi fa altresì presente che l'oggetto delle decisioni dei giudici di Bruxelles e della Corte Costituzionale, non è semplicemente la questione delle reiterazioni dei contratti a termine e a fronte di migliaia di ricorsi annunciati solo pochi sarebbero i casi di cui la sentenza si applicherebbe. Questo perchè la sentenza della Corte di Giustizia europea fa luce solo ed esclusivamente sull'assenza di limiti e di indennizzi alla reiterazione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) nelle more dei concorsi. Nulla dice invece sulla reiterazione delle supplenze fino al 30 giugno e sulle supplenze brevi. Va ricordato, peraltro, che la Corte di Giustizia emette decisioni vincolanti solo per quanto riguarda il dispositivo. E dunque, gli obiter dicta (e cioè le riflessioni e le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza) non sono vincolanti. Insomma, la questione è ben lungi dal trovare una soluzione. Tanto più che, a breve, si pronuncerà anche la Corte di Cassazione, davanti alla quale pendono due giudizi sulla reiterazione dei contratti, attualmente sospesi in attesa della pronunce della Corte di Giustizia (avvenuta il 26/11) e della Corte Costituzionale (che si pronuncerà a breve). E' ragionevole ritenere, dunque, che la Suprema Corte di Cassazione confermerà il proprio orientamento per quanto concerne la reiterazione delle supplenze fino al 30 giugno secondo quanto già stabilito con la sentenza n. 10127/2002 in cui si escludeva il diritto alla stabilizzazione e al risarcimento economico. Ma rispetto alla reiterazione delle supplenze annuali (al 31 agosto) dovrà tenere conto di quello che verrà fuori dalla pronuncia della Corte Costituzionale.
Le norme su cui la Corte Costituzionale si potrebbe pronunciare sono, in particolare, i commi 1 e 11 dell’articolo 4 della legge 124/99. Non è possibile prevedere in che misura e, soprattutto, se la Corte cancellerà tutto con un colpo di spugna oppure indicherà la strada al legislatore. In altre parole, non vi è dubbio che la questione di legittimità costituzionale sia fondata. Ma non è ancora dato sapere se la Consulta disporrà l’espunzione dall’ordinamento delle norme oggetto del giudizio oppure se deciderà con una sentenza interpretativa (additiva).
In quest’ultimo caso le soluzioni probabili sono essenzialmente due:
- La prima è che la Corte dichiari le norme incostituzionali nella parte in cui non prevedono un indennizzo in caso di reiterandone delle supplenze annuali in assenza di un termine perentorio all’indizione e svolgimento dei concorsi.
- La seconda è che dichiari incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede una termine massimo di 36 mesi (o altro limite) per lo svolgimento dei concorsi a cattedra e non prevede un indennizzo quando tale termine non venga rispettato dall’amministrazione scolastica.
In buona sostanza, dunque, la questione ruota essenzialmente sulla facoltà dell’amministrazione scolastica, prevista dalla legge, di provvedere alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo. E sull’analoga facoltà prevista in riferimento al personale Ata. Restano fuori dal giudizio sia e supplenze fino al 30 giugno che le supplenze brevi.
Quanto al diritto all'indennizzo, stando alla lettura del dispositivo della Corte di Giustizia, spetterebbe solo ai precari che hanno cumulato più di 3 supplenze annuali al 31 agosto ovvero su posti vacanti e disponibili, sui quali l'amministrazione avrebbe dovuto disporre immissioni in ruolo astenendosi dal ricorrere ai supplenti. Si tratta, dunque, di situazioni piuttosto residuali. Infine c'è la questione dell'indennizzo sul quale la Cassazione non si è mai pronunciata. Che potrebbe andare nel senso del diritto alla ricostruzione di carriera, in analogia ad altri settori, nel senso del versamento da 4 a 20 mensilità. Sempre che il legislatore non intervenga in via di urgenza fissando indennizzi molto più modesti e prevedendo contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti già proposti dal Jobs Act.
Sulla sentenza è intervenuto anche l'ispettore del Miur, dott. Max Bruschi che in una intervista ha evidenziato come la sentenza abbia escluso il diritto alla stabilizzazione prevedendo un risarcimento ma ristretto ai casi in cui siano stati reiterati 3 contratti al 31 agosto ma nella stessa scuola. Qui l'intervista all'ispettore Bruschi.
Ti potrebbero interessare:
Corte UE: sentenza shock, esclusi i precari con incarico su organico di fatto
Sentenza UE: precari con TFA e PAS nessun ruolo, si solo a risarcimento se si hanno requisiti
Esclusiva PSN: Comunicato Stampa e testo integrale sentenza della Corte di Giustizia Europea
Corte Europea: 26 novembre lettura sentenza. Attese, ansie, ricorsi e prese in giro di una generazione di precari