Come già chiarito in questo articolo il requisito per poter invocare la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per i docenti precari è l'aver stipulato almeno 36 mesi su contratto su posto vacante in organico di diritto al 31 agosto.
La sentenza appena emessa ha inoltre sottolineato, come pure sempre sostenuto ed evidenziato da PSN, che non vi può essere alcun automatismo nelle immissioni dei docenti precari. Trattandosi infatti di un rinvio pregiudiziale, e cioè di quel meccanismo che consente ai giudici degli Stati membri di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte non risolve la controversia nazionale. Va infatti valutato caso per caso dal giudice Nazionale decidendo per ciascuna causa conformemente alla decisione della Corte europea. Ma la stabilizzazione del docente precaria non è scontata e non è dovuta se si stabilisce che i requisiti posseduti dal ricorrente non siano quelli previsti dalla sentenza, ovvero tre anni di contratto su posto vacante e disponibile cioè su organico di diritto al 31 agosto.
Ma quanti sono i precari che possono vantare i requisiti richiesti dalla setnenza europea. Sindacati e siti specialistici hanno sparato cifre spropositate tra i 250 e 300 mila allargando la platea anche ai docenti in graduatoria di istituto. Va fatta quindi chiarezza sui contesti che riguardano i precari che possono invocare in qualche modo la sentenza emessa, anche perché alcuni aspetti saranno comunque demandati all'interpretazione del giudice del lavoro e potrebbero avere valutazioni differenti da caso a caso.
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Il giudice avrà piena discrezionalità di scelta fra la stabilizzazione e l’indennizzo economico previa verifica caso per caso sui requisiti posseduti da ciascun ricorrente. E questo proprio perchè la corte Europea ha altresì ammesso che sia possibile reiterare i contratti a tempo determinato a patto che ci siano misure alternative quali un risarcimento economico che possa essere dissuasore dall'abuso della reiterazione dei contratti.
Infatti, non tutti le 150 mila immissioni promesse dal piano della buona scuola rientrano nei requisiti specifici sanciti dalla sentenza della corte europea. Tutti gli iscritti in GAE che vantano non più di 2 anni di incarico su posto vacante non rientrano in questi requisiti. Il Ministro Giannini ha ribattuto alla sentenza vantando il piano della buona scuola, ma se saranno rispettate le promesse, sarà soltanto in virtù delle intenzioni esternate dal governo che, appare chiaro, ha "anticipato" male la sentenza.
E' inoltre pur vero che un numero non ben definito di precari, non inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, ma presenti perlo più in seconda fascia delle GI (ma anche terza) ha maturato i requisiti di almeno 3 contratti al 31 agosto su posto vacante e disponibile su organico di diritto.
Molto probabilmente ci possiamo riferire in massima parte a docenti che in questi anni, dal 2007 a oggi, abbiano avuto supplenze su posto vacante dalle GI in province del nord in classi di concorso poco inflazionate. Si tratta per lo più di docenti che sarebbero comunque esclusi dalle assunzioni del piano della buona scuola perché non iscritti in GAE e per posti che presumibilmente saranno coperti attraverso la mobilità funzionale e/o territoriale in ingresso. Non è possibile comunque per tali docenti l'immissione in ruolo indipendentemente che abbiano o meno l'abilitazione (indifferentemente che sia TFA o PAS) visto la mancata idoneità concorsuale del loro percorso abilitativo che consentiva invece l'ingresso in GAE e dunque tali docenti dopo la valutazione del caso dal giudice nazionale in ossequio al dettato costituzionale che impone l'assunzione attraverso concorso, avendo i requisiti richiesti dalla sentenza della Corte Europea potrebbero vedersi riconosciuto solo il diritto ad un risarcimento ma non all'immissione in ruolo.
Discorso a parte va inoltre fatto per chi identifica molti dei soggetti destinatari della sentenza negli abilitati PAS per i quali venivano richiesti genericamente 3 anni di insegnamento ma non necessariamente su posto vacante e non necessariamente presso istituti statali. Requisiti che sono invece richiesti nel principio della sentenza. In altri termini, se si hanno 3 anni di servizio in una paritaria, è stato concesso di di accedere alle procedure abilitative PAS ma lo Stato non è tenuto ad assumerli, onere che al massimo sarebbe in capo alla scuola paritaria dove si è prestato servizio.
Ultima osservazione va fatto sul requisito dei contratti a tempo determinato stipulati che devono essere necessariamente al 31 agosto (piuttosto rari) in organico di diritto che rientrano a tutti gli effetti nei requisiti sanciti dalla sentenza.
Gli incarichi al 30 giugno su organico di fatto sono stati espressamente esclusi perchè legati ad una esigenza di flessibilità propria del servizio scolastico da garantire per lo stato in materia di istruzione. Flessibilità che è stato riconosciuta come ragione obiettiva giustificativa di stipula di contratti reiterati al 30 giugno a meno di non riuscire a dimostrare che il posto fosse da assegnare al 31 agosto e che illegittimamanete si sia attribuito in organico di fatto. Va fatto però un discorso a parte per i docenti che hanno prestato servizio su posti di sostegno. In questi casi è infatti intervenuta una sentenza che ha stabilito che i posti in organico di diritto sul sostegno devono essere portati a quelli stabiliti nel 2007 almeno. Il governo col decreto Carrozza ha di fatto aumentato i posti in organico di diritto da 64 mila a circa 90 mila ammettendo implicitamente che in questi anni le supplenze siano state artificiosamente date al 30 giugno invece ache al 31 agosto.
Su spezzoni nulla si dice nella sentenza ma essendo al 30 giugno solitamente (se non facenti parti di una cattedra ad orario esterna) non possono dunque essere considerate servizio valido per poter pretendere l'applicazione della sentenza della Corte UE.