segretLa vicenda del riconoscimento del bonus di 6 punti ai docenti abilitati tramite SSIS, SFP e assimilati si arricchisce di nuovi dettagli. PSN è in grado di mostrare in esclusiva la nota del miur che ha destato notevole sconcerto presso lo studio legale De Santis, studio capofila incaricato da PSN per i ricorsi di ottemperanza, in quanto clamoroso e malriuscito escamotage per aggirare le sentenze, del Tar prima e del CdS poi, che hanno riconosciuto il diritto al bonus. Come si ricorderà, la nota era circondata da un alone di mistero visto che non era mai stata resa pubblica (forse ad evitare clamori e polemiche) ma era citata dall'AT di Milano in uno scambio di missive con lo Studio Legale a giustificare riconoscimento del bonus ad alcuni ricorrenti unicamente per il biennio 2009-11


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Dalla lettura della suddetta nota, indirizzata a tutti gli Ambiti Territoriali, risultano evidenti diversi errori grossolani e contraddizioni. Va detto innanzitutto che il Miur propende per una soluzione equivalente (pure ammissibile) per cui invece di concedere il bonus ai sissini dispone di togliere sei punti ai non sissini ma limitando (in modo sconsiderato) tale decurtazione al biennio 2009-11. Nella nota infatti si chiede agli AT di "decurtare i sei punti ai soggetti possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS e/o assimilate" e "che la modifica delle graduatorie dovrà essere esclusivamente limitata al biennio 2009-11"(Primo e secondo periodo di pag 2). 

La nota, nonostante sia citata dall'Ambito Territoriale di Milano per giustificare il suo operato nel decreto a firma del Direttore Bussetti, è incredibilmente disattesa, a differenza di quanto si afferma, visto che ha invece concesso i sei punti (anche se solo per il biennio 2009-11ai nuovi ricorrenti che chiedono l'ottemperanza. E invece a voler rispettare quanto disposto dal Miur, l'AT di Milano avrebbe dovuto ripubblicare integralmente le graduatorie per il biennio 2009-11 operando la decurtatazione dei 6 punti ai docenti presenti in GAE abilitati tramite concorso, corso abilitante riseravato o altra procedura differente da SSIS. E se il punteggio andava decurtato, per poi essere ripristinato negli anni successivi al 2011, non si spiega per quale motivo molti AT hanno invece concesso il bonus ai ricorrenti siss titolari di sentenze Tar e CDS anche nelle graduatorie del 2011-14 e 2014-17 immettendo in ruolo gli stessi con punteggi maggiorati del bonus 6 punti. Sono dunque da annullare tali immissioni in ruolo operate anche dopo l'emanazione della nota 8926 dell'8-09-2014 ? Sono dunque tutte illegittime le graduatorie cosi determinate dagli AT che hanno concesso il bonus invece che decurtato i 6 punti ai non SSIS e assimilati ? 
Ma la nota miur della vergogna (così solo riusciamo a definirla) contiene altre perle.  In essa si fa erroneamente riferimento al punto A.5 del D.M. n. 42 dell’8/4/2009 (non esistendo un tale punto nel Decreto) mentre ad essere stata annullata è la tabella di valutazione allegata ai D.M. 42/2009 al punto A.5 approvato con distinto atto legislativo. Ciò che emerge chiaramente è la volontà del Miur di aggirare maldestramente quanto stabilito dal TAR e dal CdS visto che in essa si dispone l'ottemperanza alle sentenze per il solo biennio 2009-11 di vigenza del decreto di aggiornamento n. 42/2009.
Nelle sentenze TAR e del CDS, di cui PSN ha richiesto l'estensione ai docenti non ricorrenti in prima istanza, è stato posto in risalto l’esistenza di un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto alla abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento contenuto nell’art.1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - poi emanato con il successivo D.M. n. 268/2001- “il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale…in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998”. Per il TAR, Risulta evidente che con tale affermazione il legislatore ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare, che attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per la abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altri percorsi abilitativi siano essi concorsuali o di altro tipo (ad esempio corsi riservati abilitanti). 
Quindi se da un lato le sentenze confermate annullano la tabella di valutazione titoli allegata al D.M. 42/2009, dall'altro stabiliscono e riconoscono natura legislativa all’attribuzione del punteggio ulteriore ai SIssini. Va inoltre osservato che successivamente alle sentenze prima del Tar e poi del Cds non è stata emanata nessuna legge di modifica del punteggio attribuibile alle abilitazione SISS e non SISS (quindi resta ancora il valore premiale delle abilitazione attraverso scuole di specializzazione SISS).
C'è infine un particolare, colpevolmente sfuggito all'estensore della controversa nota, ma di valore fondamentale: la tabella di valutazioni dei titoli allegata ai successivi decreti per l’aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2011-14 e 2014-17 riproduce esattamente la stessa della tabella annullata dai giudici perché dichiarata non conforme a legge.
In sintesi sono due gli errori grossolani contenuti nella nota miur emanata. Il primo, non aver tenuto conto che il bonus premiale alle abilitazioni SISS sia stato riconosciuto assegnato per norma di legge. Pertanto stabilita l’inammissibilità di tale tabella, ogni volta che essa viene riprodotta (allegandola ai decreti di aggiornamento delle Gae degli anni successivi al biennio 2009-11) va inapplicata (di certo non va dichiarata di volta in volta la sua inammissibilità). Sarebbe assurdo dover iniziare ogni qual volta un nuovo giudizio per far dichiarare il contrasto alla legge di tale tabella, per di più, come in questo caso, quando tale principio si è oramai cristallizzato a seguito della definitività della sentenza del Tar. 
Il secondo errore è nel limitare la validità del punteggio aggiuntivo attribuito solo agli anni 2009-2011 che non può che avere efficacia anche nei successivi aggiornamenti di graduatorie visto che nei decreti di aggiornamento successivi nessuna rideterminazione del punteggio già attribuito viene disposto rispetto al bonus premiale agli abilitati SISS riconosciuto per legge e che deve valere sempre fino a quando la norma non venga modificata da altra norma di pari grado.
E' vergognoso che il Miur non faccia chiarezza dando certezze e rispettando le sentenze in vista anche delle eventuali 150 mila immissioni promesse dal governo Renzi in cui la concessione o meno del bonus potrebbe essere determinante per rientrare nel contingente della propria provincia o regione, senza essere costretti a emigrare forzatamente in altra regione o immessi sull'organico funzionale a disposizione di una rete di scuole.