Nuova puntata della saga "bonus 6 punti" riguardante il riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai docenti abilitati tramite procedura ssis, Sfp o assimilata. Punteggio che in vista delle eventuali 150 mila immissioni promesse dal governo Renzi potrebbe essere determinante per rientrare nel contingente della propria provincia o regione, senza essere costretti a emigrare forzatamente in altra regione o immessi sull'organico funzionale a disposizione di una rete di scuole. In attesa del pronunciamento del TAR sul ricorso per l'estensione del bonus, previsto per inizio dicembre, PSN è venuto a conoscenza di un documento dell'AT di Milano, qui mostrato in esclusiva, contenente un provvedimento di ottemperanza per il riconoscimento del bonus ssis che ha dell'incredibile. L'AT di Milano ha infatti notificato un provvedimento allo studio legale De Santis, studio capofila incaricato dall'associazione PSN di seguire il ricorso per l'attribuzione del bonus ssis di 6 punti, in cui ha riconosciuto a diversi ricorrenti il bonus ma per il solo biennio 2009-11. Nel provvedimento, a firma del dott. Marco Bussetti dirigente dell'AT, a giustificare la legittimità dell'attribuzione solo parziale, si fa riferimento ad una nota miur la n. 8926 del 8-09-2014.
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La nota Miur, di cui lo studio legale ha già chiesto acquisizione e mai resa pubblica, sarebbe dunque un capolavoro di follia, un clamoroso autogoal, osteggiata tra l'altro, a quanto pare, da qualche ispettore ministeriale avveduto che metteva in guardia, già a luglio, della sua improcedibilità intravvedendo in essa un aggiramento della sentenza del Consiglio di Stato. Nel provvedimento disponibile in anteprima solo su PSN si può leggere che il bonus è riconosciuto solo per il biennio 2009-11 secondo "la nota ministeriale MIUR.AOODGPER n. 8926 del 08/09/14 con cui vengono fornite indicazioni in merito all’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato sopracitate, ed in cui si ribadisce che la modifica delle graduatorie dovrà essere esclusivamente limitata al biennio contestato (2009/11)".
Il provvedimento inspiegabilmente introvabile sul sito dell'AT di Milano ma regolarmente registrato secondo il nuovo protocollo Miur con numero 16921, è datato 22.10.2014 ed è stato comunicato via pec allo studio legale, riguardando alcuni dei ricorrenti inseriti in questa provincia ed in particolare solo per quelli presenti nelle graduatorie per gli anni 2009-2011.
Il provvedimento rappresenta un macroscopico errore da parte dell’Ufficio Scolastico milanese, che ha deciso di ottemperare, infatti, per espressa indicazione del MIUR, solo ed esclusivamente per il biennio 2009-2011. Tale decisione del Ministero e conseguentemente dell’Ambito Territoriale presenta anomalie che difficilmente sono spiegabili, se non con la volontà persistente in questo paese di creare confusione e scompiglio aggirando le sentenze del CDS. Una decisione inconcepibile e per certi versi carente dei minimi presupposti di lucidità e logicità. Nel corpo del provvedimento, come detto, vi è una clamorosa omissione tesa ad aggirare maldestramente la sentenza, ossia i punteggi sono stati aggiornati solo per quelle graduatorie del biennio senza ripercussioni sui successivi aggiornamenti dei trienni 2011-14 e 2014-17. Appare evidente che dietro la presunta ottemperanza vi è la malcelata reale volontà di lasciare tutto immutato. Seguendo il ragionamento dell'AT e del Miur ai ricorrenti viene attribuito il punteggio ulteriore per gli anni 2009-2011, ma poi, per un miracolo della P.A. italiana tale ulteriore punteggio non è più meritevole di essere attribuito nelle graduatorie degli anni successivi.
Al di la della logicità e correttezza del ragionamento, questo provvedimento apre una falla più grande della toppa che tenta goffamente di riparare. E' infatti inconfutabile che essendo il provvedimento dell'AT basato su una nota Miur, occultata forse per evitare polveroni, va comunque attribuito almeno per il biennio 2009-11 sicuramente a tutti gli iscritti delle graduatorie degli altri ambiti territoriali. Ma questo significa dover rivedere i ruoli attribuiti in quel biennio e, se il caso, procedere all'immissione in ruolo retrodatata per i docenti che avrebbero ottenuto il ruolo col bonus aggiuntivo in quel biennio e il conseguente risarcimento del mancato ruolo fino alla data attuale. Secondo il Miur per il professor Tizio (sissino) ricorrente, nella graduatoria del 2009-2011 in cui aveva 100 punti, nel 2014, a seguito della notifica del ricorso, si stabilisce che per quegli anni il suo punteggio diventi 106. Fin qui tutto chiaro, ma il ragionamento successivo è sbalorditivo, per gli anni successivi e gli aggiornamenti susseguenti tale incremento di punteggio non ESISTE. Pertanto l’attuale punteggio, frutto dei vari aggiornamenti, sarebbe di nuovo decurtato dei sei punti che gli sono stati attribuiti per il biennio 2009-2011, come per una magia di Houdini, spariti dunque nel nulla.
Se davvero il MIUR e gli AT vogliono ottemperare, almeno lo facciano senza aggiramenti della sentenza del Consiglio di Stato, che lo ricordiamo, confermando le sentenze del TAR ed entrando nel merito della questione, ha confermato in via definitiva il diritto, per i soli docenti (di tutte le classi di concorso) abilitati all’insegnamento per avvenuta frequenza di corsi di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e ad essi assimilati (quali Cobaslid, Scienze formazione Primaria –SFP- e alle abilitazioni conseguite con corsi biennali per Didattica della Musica), all’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 6 punti. Si badi bene, per sempre...non solo nel biennio 2009-2011. E che il bonus spetti anche per gli anni successivi al biennio 2009-11 lo si spiega semplicemente tenendo presente che la sentenza del CDS ha annullato parte del punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli dell'allegato 2 approvata con DM 27 del 15/3/07 e integrata con DM 78 del 25/9/07 rimasta immutata dal 2007 e sempre richiamata in tutti i decreti di aggiornamento dal 2007 al 2014.
PSN, in nome della trasparenza, chiede innanzitutto al Miur di rendere pubblico il testo della nota 8926 del 8-9-14, che non può essere occultata e confida, inoltre, in una modifica di tale provvedimento a tutela dei docenti aventi diritto al bonus ssis ma anche a tutela del buon senso e tenendo presente che diversamente il piano delle promesse 150 mila immissioni in ruolo sarebbe inficiato da graduatorie illegittime che darebbero corso all'ennesimo contenzioso per i docenti che, vedendosi negato ancora il diritto al bonus, rischiano di essere costretti ad accettare l'eventuale ruolo fuori regione.