Sta destando non poco sconcerto la nota 31120 diramata dall'AT Roma in data 18/11/2014 che negli intenti voleva dare dei chiarimenti in merito al superamento dell'anno di prova per i neoimmessi in ruolo su nomina giuridica ma che invece sta creando notevole apprensione a chi è stato immesso dopo il 1/09/2014 e sta prestando servizio con nomina a tempo determinato su classe di concorso affine. Se la nota dovesse essere applicata alla lettera e in maniera restrittiva, sarebbero infatti a rischio la validità dell'anno di prova per tali docenti neoimmessi. Riportiamo il testo della nota:
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"In esito ad alcuni quesiti pervenuti da parte delle Istituzioni scolastiche in merito al superamento del periodo di prova per il personale nominato in ruolo dopo il 01.09.2014, si riporta di seguito quanto chiarito sull’argomento dal MIUR – Dip.to per il sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – con nota prot. AOODGPER n. 14800 del 7.11.2014 in risposta a specifico quesito posto dalla Direzione generale dell’U.S.R. Lazio: “…..In particolare, si precisa che per il personale docente, educativo ed A.T.A. neonominato in ruolo dopo il 31 agosto 2014 e in servizio nel corrente anno scolastico come supplente annuale o sino al termina delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova, purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso, ovvero, per il personale A.T.A., nello stesso profilo professionale.” Resta inteso che tali disposizioni esplicano i loro effetti per tutto il personale, docente ed ATA, venutosi a trovare nelle condizioni sopra descritte."
Come si evince, rispetto ad altre note MIUR precedenti, è stata modificata la parte che recitava “il servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini”, dove per materie affini, come chiariva l'USR Piemonte in una nota Prot.n. 4749/P/C2 del 23 aprile 200823 aprile 2008, si intendono quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione e, a norma della C.M. 27/07/1985 n. 230, sono valide, ai fini del superamento del periodo di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall’art. 14 della Legge n. 270/1982, reiterato nell’art. 455 del D. Lgs. n. 297/1994;
Stesso criterio riportato nelle note emesse l'anno scorso sia dal MIUR che dallo stesso AT Roma i cui riferimenti sono : http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1441_14.pdf
L'AT Roma nella sua nota emessa in data 18/11 fa riferimento alla nota miur prot. AOODGPER n. 14800 del 7.11.2014 della quale non risulta traccia, quindi non si comprende se sia stata una svista o ci sia una precisa volontà nel negare ai neoimmessi in ruolo su nomina giuridica la possibilità di far valere l'anno di prova per materie affini.
Ci giungono in redazione diverse segnalazioni di docenti neoimmessi in ruolo con nomina giuridica visto che alcune segreterie sembrerebbero intenzionate ad attenersi alla lettera alla nota appena pubblicata. Sicuri che si tratti solo di una mancata attenzione nella trascrizione della nota, sono però urgenti chiarimenti quanto prima anche in vista delle eventuali immissioni promesse dalla buona scuola e delle operazioni di mobilità preliminari che potrebbero essere precluse a coloro cui fosse negata la validità dell'anno di prova se immessi in ruolo con nomina giuridica mentre prestava servizio su classe di concorso di materia affine.