Sta facendo molto rumore un parere del Consiglio di Stato, venduto come appena emesso, ma che in realtà è stato pubblicato nel giugno 2013 su un ricorso straordinario che aveva ad oggetto diverse questioni apparentemente connesse, ma in realtà distinte e separate e che tra le altre riguarda anche il diploma magistrale.
La prima riguarda l’esclusione del personale docente della scuola, di qualsiasi ordine e grado non abilitato all’insegnamento, dalle graduatorie ad esaurimento che hanno sostituito le precedenti graduatorie permanenti.
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'abilitazione invocando la direttiva europea, secondo la quale avendo maturato esperienza lavorativa (servizio) per tre anni dovrebbe riconoscersi l'abilitazione all'insegnamento al pari di quanto previsto per la frequenza di specifiche procedure abilitative.
Il decreto che trasformava le graduatorie permanenti in esaurimento ha infatti fatto salvi gli inserimenti nelle stesse effettuate per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo, per i docenti che frequentavano i corsi abilitanti.
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Tale esclusione ritenuta illegittima dai ricorrenti, perché avrebbe violato non solo la direttiva 2005/36/CEE, nella parte in cui stabilisce che l’esperienza professionale intesa quale esercizio effettivo e legittimo della professione, dando vita ad un’esperienza professionale di almeno tre anni, è assimilata a un titolo di formazione; ma anche la direttiva CEE n. 70/99, quella da sempre invocata per la stabilizzazione, che attribuisce precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a chi abbia prestato nella stessa azienda attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
I ricorrenti inoltre lamentavano la violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione ed il trattato di Amsterdam, che attribuisce ai singoli Stati il fine di attuare il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
Il Consiglio di Stato osserva che la chiusura a nuove immissioni nelle graduatorie ad esaurimento scaturite dalla trasformazione delle graduatorie permanenti, che altrimenti ragionando continuerebbero a persistere dietro la facciata del mero cambiamento di denominazione. La legge che ha istituito le GE ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti, che alla data della sua entrata in vigore frequentassero i corsi abilitati e conseguissero, poi, il titolo abilitante, manifestando, anche per questa via, la precisa volontà di chiudere la precedente esperienza di graduatorie permanenti, quale si esplicita nella finalità “di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico”, che si unisce però a quella di “individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente”.
Parificare ai docenti in possesso dei due requisiti previsti dalla legge (frequenza del corso abilitante al momento della sua entrata in vigore e conferimento del titolo) le situazioni dei docenti, che abbiano successivamente o conseguiranno in futuro il titolo abilitante, ai fini del loro successivo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, vorrebbe dire tradire lo spirito della stessa norma della legge n. 296 del 2006.
Per quanto invece riguarda la supposta violazione dei princìpi di diritto comunitario, il Consiglio di Stato da ragione al Miur sulla circostanza che quella del docente sia "una professione regolamentata, il cui esercizio ben può essere riservato a chi possiede una specifica qualifica professionale: il che è proprio quanto disposto dalla legislazione italiana che subordina la possibilità di esercitare in forma stabile la professione nelle scuole a chi sia in possesso di abilitazione all’insegnamento o di titolo equivalente."
Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato afferma che "proprio la sussistenza del titolo abilitante esclude la necessità di un pari trattamento tra chi è in possesso del solo titolo di studio, ma abbia, per così dire, esercitata di fatto la funzione di insegnante, e chi, invece, vede sancita la propria attitudine ad esercitare l’insegnamento in base ad una qualifica professionale conseguita e riconosciuta dall’ordinamento."
Secondo il CDS inoltre la lamentata violazione del principio di eguaglianza è da escludersi visto che tale condizione, quella del titolo abilitante, è richiesta anche per i cittadini di altri Stati appartenenti all’Unione europea, i cui ordinamento richiedono, per l’esercizio della professione di insegnante, il possesso di un particolare titolo abilitante alla professione medesima.
Partendo da queste deduzioni il CDS esclude motivazioni che possano far dubitare della legittimità del combinato disposto dei DD.MM. n. 44 del 2011 e n. 62 del 2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e di istituto.
Il Consiglio di Stato poi entra anche nel merito della supposta violazione (in connessione al principio di eguaglianza) della direttiva 36/2005 e precisamente dell'art. 3 paragrafo 3 che afferma "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro...".
Ebbene il CDS ha rilevato che, anche in questo caso, si tratta della parificazione ai docenti italiani dei docenti che abbiano titolo ad esercitare la professione in uno degli Stati dell’Unione conformemente all’ordinamento dello Stato stesso e non della parificazione tour court dell’esercizio di fatto con il titolo abilitante, come vorrebbero far intendere i ricorrenti.
Diversa la questione relativa ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l’anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege. Qui l’argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell’Amministrazione volte ad escludere che l’abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
A ben guardare l’infondatezza della questione sollevata, nel senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l’abilitazione magistrale entro l’anno 2001-2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inserito nelle graduatorie permanenti, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l’acquisizione, medio tempore e successiva all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l’apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l’aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate."
Dunque il CDS ammette che se i ricorrenti diplomati magistrali lamentano l'esclusione dalla graduatoria ed esaurimento sono comunque prescitti termini per ricorre ma che comunque la questione del loro inserimento è infondata visto che ciò è consentito solo in ipotesi specificatamente determinate. A queste considerazioni va sicuramente tenuto presente che oltre alla abilitazione, requisito fondamentale per l'ingresso nelle graduatorie prima permanenti e poi ad esaurimento è il superamento di procedura con valore concorsuale eventualità certamente da escludersi per i possessori del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro il 2001-2 che non abbiano superato anche un concorso o una procedura riservata secondo il DM 85/05.
Il Consiglio di Stato ritiene invece illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.
Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’anno scolastico 2001-2002.
Secondo questo parere (e non sentenza) del CDS dunque sarebbero inutili le procedure di abilitazione previste dai PAS, riconoscendo valore abilitativo ai diplomi magistrali conseguiti entro il 2001-2.
Pas che lo ricordiamo non avendo valore concorsuale permettono solo l'inserimento in seconda fascia delle Graduatorie di istituto.
Sulla questione va tuttavia rilevato che esistono due sentenze del TAR che stravolgono queste conclusioni.
La prima seguendo un excursus normativo ha infatti stabilito nell'ottobre 2013 che il diploma magistrale non ha carattere abilitante e che "tale titolo abilitava all’insegnamento nelle scuole, anche pubbliche, di grado preparatorio ed elementare, senza necessità di acquisire un ulteriore livello di qualificazione professionale. La normativa sopravvenuta, tuttavia, non soltanto ha previsto livelli di qualificazione differenziati per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria ... ha ritenuto di non poter prescindere da una formazione universitaria (cfr. art.3 legge n. 341 del 1990).".
La seconda ha confermato le disposizioni del DM 249/10 che ha previsto l'obbligo di frequentare i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) anche per i diplomati magistrali per l'accesso alla seconda fascia delle GI.
Il Consiglio di Stato si è infine espresso per tutti i ricorrenti, diplomati magistrali e non, sulla inammissibilità di sollevare questione di costituzionalità dei due decreti ministeriali impugnati, visto che si tratta di atti non aventi forza di legge e, quindi, non suscettibili di scrutinio di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, così come è inammissibile ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199 del 1971 la richiesta che venga riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, visto che il ricorso straordinario si configura esclusivamente come rimedio demolitorio di atti amministrativi illegittimi.
Art. correlati
NUOVA SENTENZA TAR DA RAGIONE AL MIUR: DIPLOMA MAGISTRALE NON ABILITANTE, CONFERMATI I PERCORSI FORMATIVI DM 249/10