Una nuova sentenza del TAR, la n. 9735/2013 appena depositata, stabiliste che il diploma magistrale non ha valore abilitante e da ragione al Miur confermando le disposizioni dell'art.15, comma 16, del D.M. 249/10 che istituisce "percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria” riservati ai possessori di diploma di maturità magistrale (in sostanza si tratta dei PAS per infanzia e primaria).
La sentenza, che sicuramente interesserà tanti diplomati magistrali, giunge a seguito di ricorso intentato da diversi diplomati che chiedevano il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale e l'annullamento dell'articolo 15 comma 16 del Dlgs 249/10.
I ricorrenti avevano sostenuto la tesi che il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 fosse "titolo abilitante al fine dell’insegnamento…” in quanto l’art. 197 del T.U. della scuola, Dlgs n. 297/94, disponeva:”…Il titolo conseguito nell’esame di maturità ... dell’istituto magistrale abilita...all’insegnamento nella scuola elementare…”
Nonostante tale articolo sia stato abrogato dalla legge 425/97, secondo i ricorrenti, i diplomi di maturità magistrali, conseguiti entro l’anno 2001-2002, sia dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale per via dei successivi D.M. 434/97 e Dpr 323/98 "conservano in via permanente l’attuale valore legale ed abilitante all’insegnamento nella scuola elementare…." attribuendo le stesse caratteristiche anche ai corsi sperimentali quinquennali, purchè il diploma conseguito equivalga al “Diploma di Maturità Magistrale”.
Secondo i ricorrenti, il titolo del Diploma Magistrale, quindi, si intenderebbe intrisecamente "abilitante" poiché conferisce ai soggetti diplomati la qualifica di insegnante della scuola elementare (oggi primaria) e costituirebbe, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all’insegnamento senza necessità di affrontare o superare altro esame, test o concorso.
I ricorrenti, denunciando diverse violazioni della Costituzione, chiedevano dunque l'annullamento del D.M. 249/2010 (e precisamente l'articolo 15 punto 16) e del relativo decreto attuativo 298 del 23 dicembre 2011, concernente “…..Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle mobilità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione, dichiarando la capacità abilitante del titolo di studio “Diploma di Maturità Magistrale” da loro conseguito, nonché il diritto al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria.
Il collegio giudicante del Tar ha però rigettatto la tesi argomentativa dei ricorrenti ritenendo che le nuove disposizioni normative abbiano definito un nuovo ordinamento didattico oltre che previsto un corso di laurea specifico per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole elementare (e materna).
La formazione iniziale degli insegnanti è stata considerata come obbiettivo mirato per qualificare e valorizzare la funzione degli stessi attraverso la acquisizione di competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche-didattiche, necessarie per far conseguire agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente per ciascun ordine e grado di scuola (compresa, particolarmente la scuola primaria e la scuola dell’infanzia) (cfr. art. 2 del Decreto 10 settembre 2010 n. 249).
Tali disposizioni intervenute, in particolare quelle del D.P.R. 471/96 emesso in attuazione dell’art. 3 della legge 341/90, hanno previsto il corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementare, prevedendo una trasformazione della Scuola magistrale che il D.I. 10/3/1997 ha soppresso dall’a.s. 1998-99 (art. 1 stesso D.I. 10/3/1997 “… dall’anno scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”).
In conseguenza della introduzione del nuovo ordinamento ha assunto nuova configurazione anche quella dell’insegnante (di scuola elementare e materna secondo la vecchia denominazione) e conforme ad essa la necessità di raccordarla con una formazione culturale e professionale adeguata alle esigenze dell’insegnamento nella nuova scuola.
In tale quadro il riferimento ai “diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare” contenuto nel co. 16 dell’art. 15 del “Regolamento” di cui al Decreto n. 249/2010, e ancor più quello contenuto nel Decreto interministeriale 10/03/1997 (richiamato dallo stesso co. 16) non sta ad indicare un permanente riconoscimento per tali insegnanti del valore abilitante del diploma magistrale previsto dal T.U. di cui al D.Lgvo 297/94, ma va intesa come diretta al rafforzamento per i medesimi delle competenze di cui all’art. 2 co. 3 del D.M. 10/09/2010 n. 249 (competenze disciplinari, psico – pedagogiche, metodologiche-didattiche etc.) tenendo in dovuta considerazione che, per la integrazione di tali competenze, che costituiscono il fondamento della funzione docente (co. 3 stesso art. 2 D.M. n. 249/2010) si è inteso provvedere mediante lo strumento previsto dal co. 16 dell’art. 15 (Norme transitorie finali del Decreto 10/09/2010 n. 249) e cioè con la previsione della possibilità per i diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna ed elementare di accedere ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per la scuola della infanzia e per la scuola primaria.
Il collegio giudicante conclude che l'art. 15 co. 16 del Decreto n. 249/2010, disposizione formante oggetto della impugnativa proposta dai ricorrenti, in quanto diretta a far acquisire il bagaglio di nozioni e di apprendimenti adeguato ai compiti che ora si richiedono, attraverso la attivazione di “percorsi formativi” esclusivamente per gli stessi, è esente dai rilievi sollevati. Rigettata anche la denuncia di incostituzionalità, stante nuove e sopravvenute situazioni ordinamentali che il legislatore ha inteso risolvere dettando disposizioni di apposita e specifica rilevanza interessante la categoria di insegnanti ricorrenti.
La sentenza emessa potrebbe rappresentare dunque una vera e propria mazzata per i diplomati magistrali, visto anche le ultime notizie che arrivano sul fronte dei PAS proprio previsti dal comma 16 dell'art. 15 del DM 249/10. Dagli ultimi resoconti sindacali, sembra infatti che nessuna Università voglia attivare i corsi PAS per infanzia e primaria proponendo invece proponendo di inserire tutti gli iscritti nel corso di laurea di Scienze della Formazione con delle agevolazioni.
Ricordiamo che sullo stesso argomento era stata già emessa una precedente sentenza:
IL TAR DA RAGIONE AL MIUR: DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE NON ABILITANTE
In allegato la sentenza dei giudici del Tar: