Per quanto fosse già stato anticipato con la nota 5499/17, in un nostro precedente articolo, il Ministero ha pubblicato il Decreto Ministeriale 259del 9 maggio 2017 con cui si apportano rettifiche e integrazioni alDPR 19/16, sul regolamento delle nuove classi di concorso.
Inoltre con il DM 259/17 (nello specifico l'articolo 5 di seguito riportato*) si fa finalmente un po' di chiarezza su chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 febbraio 2017): gli interessati, infatti potranno fare riferimento ai titoli richiesti per le pregresse classi di concorso (DM 39/98 e DM 22/05) confluite nelle nuove.
Precisazione che è valida per l’accesso alle graduatorie d’istituto di III fascia, per l’accesso ai TFA e per l’accesso ai futuri concorsi previsti dal Decreto legislativo 59/17.
Abstract del decreto
Articolo 1
Con il presente decreto si dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.
Articolo 2
Al fine di consentire la definizione dell’organico dell’autonomia e di assicurare conseguentemente
l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente, gli allegati B, C, D ed E al presente decreto, di cui formano parte integrante e sostanziale, individuano la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.
Articolo 3
Alla tabella A allegata al DPR n.19 del 14 febbraio 2016 sono apportate le seguenti correzioni:
dove è scritto: “LICEO SPORTIVO” leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”;
dove è scritto: “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” leggasi: “ LM11-Scienze
per la conservazione dei beni culturali”.
Articolo 4
Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 e del presente decreto, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Articolo 5*
Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.
Articolo 6
Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 7
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, ivi comprese tutte le operazioni propedeutiche alla formazione degli organici e alla mobilità relative al medesimo anno.
In allegato le tabelle di corrispondenza tra insegnamenti e classi di concorso del nuovo ordinamento.
Articoli correlati: