Finalmente giunge un po' di chiarezza relativamente al nuovo regolamento sulle classi di concorso (DPR 19/16), dopo l'emanazione da parte del MIUR della nota 5499 del 19 maggio 2017, con cui si forniscono anticipazioni sul contenuto del Decreto correttivo (DM 259/17),in considerazione della necessità di consentire nell’immediato la definizione dell’organico dell’autonomia e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docenti- si legge infatti nella nota.
Il Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio u.s.,dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Poiché gli interventi correttivi in esso contenuti sono direttamente funzionali allo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico 2017/2018, si rendono note le tabelle (in allegato), che individuano, altresì, la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.
Come aveva già dichiarato la Flc Cgil scuola in un comunicato, uno degli interventi correttivi più importanti era l’interpretazione autentica dell’articolo 5 del regolamento relativamente alla validità dei titoli di studio conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso (23 febbraio 2016).
E proprio tramite il DM 259/17, viene definitivamente chiarito:
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chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 febbraio 2017), potrà fare riferimento ai titoli richiesti per le pregresse classi di concorso (DM 39/98 e DM 22/05) confluite nelle nuove.
La precisazione è valida per l’accesso:
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graduatorie d’istituto di III fascia,
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concorsi previsti dal Decreto legislativo 59/17
Inoltre:
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i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del succitato DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 in oggetto indicato, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
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Coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii., possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017.
Intanto proprio in queste ore, Stefano d’Errico, Segretario Nazionale Unicobas, nel suo intervento alla Camera nel corso del convegno “Inclusione scolastica:marginalità o partecipazione?” promosso dall’on. Maria Marzana (M5S), ha chiesto l’istituzione di una classe di concorso sul sostegno: vogliamo che sul sostegno ci vada gente preparata (…) Quando abbiamo tagliato gli organici sulla scuola media abbiamo assistito alla specializzazione di insegnanti di motoria, diventati soprannumerari, con 50 ore di corso. Ma questa la chiamiamo inclusione? Per questo serve una classe di concorso: lo chiediamo a voce alta. Perché va valorizzata la specializzazione sul particolare insegnamento (…)
Attualmente il decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.
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