Nell'incontro tenutosi ieri, 8 febbraio, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il suo parere sullo decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso. Sappiamo infatti che il MIUR, vuole intervenire per correggere anomalie e refusi segnalati.

Con il parere, votato a larghissima maggioranza dai consiglieri (4 i voti contrari) il CSPI ha raccomandato che la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso all'insegnamento tengano contro dei diritti acquisiti da tutti i docenti attualmente presenti nelle graduatorie a esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di istituto, nel caso in cui i titoli di studio di cui sono in possesso non dovessero più  trovare corrispondenza con le classi di concorso del nuovo decreto.

 

Ecco di seguito, il documento firmato dal Presidente del CSPI, Francesco Scrima, riguardante:validità dei titoli di studio pregressi, correlazione tra vecchie e nuove classi di concorso ai fini delle assunzioni e delle supplenze,titoli di accesso alle discipline artistiche, rispetto ad alcune specificità nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, norme di salvaguardia.

 

 

Premessa

Il provvedimento su cui è stato chiesto il parere del CSPI è finalizzato solo a correggere errori, omissioni e imprecisioni contenute nel D.P.R. 19/16 (23/02/2016). È importante che si proceda a correggere gli errori, le imprecisioni e le contraddizioni presenti nel D.P.R. n. 19/2016 che comunque persistono nonostante le correzioni proposte nel D.M. sottoposto all’esame del CSPI e sul quale lo stesso Consiglio non ha potuto esprimere parere. Si auspica pertanto che in occasione dell’approvazione dei decreti legislativi, attuativi delle deleghe di cui al comma 181 art. 1 legge 107/15, si proceda ad una revisione più approfondita ed articolata della materia in esame, promuovendo opportuni incontri di approfondimento con esperti dei settori, al fine di acquisire tutte le conoscenze necessarie per poter operare le migliori scelte disciplinari e culturali, anche al fine di evitare conflittualità e contenziosi.

A tal fine si propone di partire dagli insegnamenti previsti dagli ordinamenti per definire i titoli necessari per accedere alle nuove classi di concorso.

 

Validità dei titoli di studio pregressi

Per garantire la piena continuità con l’attuale situazione delle graduatorie d’istituto, occorre chiarire che quanto prescritto dall’art. 5 del D.P.R. 19/2016 si applichi, ovviamente, anche a chi è già in possesso di un titolo valido per le vecchie classi di concorso e non solo per chi è attualmente iscritto in un percorso di studi: se così non fosse si creerebbe una palese disparità di trattamento. E’ necessario precisare che sia chi era già in possesso del titolo di studio che chi è iscritto ad uno dei percorsi di studio alla data di entrata in vigore del DPR (23 febbraio 2016) ha titolo ad accedere alle nuove classi di concorso (sia per acquisire l’abilitazione che per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia) secondo quanto previsto dai DDMM 39/98 e 22/05 per le pregresse classi di concorso che vi confluiscono.

 

 

Correlazione tra vecchie e nuove classi di concorso ai fini delle assunzioni e delle supplenze

È opportuno che nel provvedimento siano inserite le necessarie norme di salvaguardia per il personale a tempo indeterminato e determinato in modo da evitare eventuali effetti distorsivi dovuti agli accorpamenti delle pregresse classi di concorso. In tal senso sarebbe opportuno che per il prossimo anno scolastico non si proceda ad applicare il nuovo regolamento, salvo che per le classi di concorso di nuova istituzione, in modo da garantire una transizione graduale anche in considerazione dell’unificazione degli organici delle istituzioni scolastiche con più sedi e/o indirizzi (organico dell’autonomia).

In caso non venisse accolta la richiesta di rinvio si propone di inserire all’art. 5 – norme transitorie e finali - il seguente comma a tutela dei docenti a tempo indeterminato e determinato in possesso di abilitazioni e titoli di studio di accesso alle classi di concorso previste dall’ordinamento di cui al DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni:

• “I docenti di ruolo titolari di insegnamenti attribuiti a una diversa classe di concorso dal DPR 19/2016 mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità e partecipano alla mobilità per lo stesso insegnamento anche qualora risultino perdenti posto”.

Il Consiglio auspica che la salvaguardia dei diritti acquisiti, tenuto conto delle difficoltà di confluenza delle Gae nelle classi unificate, venga disciplinata, con criteri oggettivi, praticabili e trasparenti. Gli stessi principi si applicano anche a coloro che sono inseriti in tutte le altre graduatorie utilizzate per la stipula dei contratti a tempo determinato.

 

Titoli di accesso alle discipline artistiche

Con riferimento ai diplomi accademici di II livello delle Accademie di Belle Arti e degli ISIA si rileva che in alcuni casi sono stati indicati titoli di accesso molto specifici nonché riconducibili a corsi di esclusiva attivazione territoriale, con conseguente esclusione di altri titoli di pari validità corrispondenti a denominazioni diverse. Sarebbe opportuno garantire una elencazione dei titoli rilasciati negli indirizzi delle Accademie delle belle Arti e degli ISIA, il più possibile corrispondenti alle macro-aree afferenti alle discipline di insegnamento previste; a tal fine si auspica un ulteriore approfondimento anche con il Dipartimento per l’alta formazione.

 

 

Rispetto ad alcune specificità nelle scuole con lingua di insegnamento slovena

Per la classe di concorso A/70, le novità introdotte richiedono una entrata in vigore posticipata almeno all’a. s. 2019/2020 per dare tempo agli aspiranti al relativo insegnamento, di modificare il proprio piano di studi in quanto all’atto dell’iscrizione tale piano non prevedeva l’obbligo introdotto. Tale posticipo risulta anche opportuno per evitare spiacevoli contenziosi che potrebbero vedere perdente l’amministrazione laddove si potesse dimostrare che non sia stato concesso il tempo necessario per adeguare il proprio curriculum professionale alle nuove specifiche prescrizioni formative. Traendo spunto da quest’ultima riflessione, si propone che sia utilizzata la stessa misura anche negli altri casi in cui si sia verificato un cambiamento significativo nel peso e nella qualità dei CFU richiesti. Per la classe di concorso A/71 è opportuno riconsiderare l’introduzione dell’obbligo di ventiquattro CFU in “Letteratura e Linguistica italiana”, lasciando inalterato l’attuale quadro dei crediti richiesti, in quanto i piani di studio prevalenti nei percorsi di studio in slavistica non prevedono tale quantità di crediti in tale settore scientifico disciplinare. Quanto sopra segnalato non elimina il persistere di incongruenze nel D.P.R. 19/2016 in merito alle classi di concorso A/72, A/73, A/74 e A/75, così come già segnalato al Ministero dall’Ufficio Speciale ex legge 38/2001 art. 13 comma 1.

 

Rispetto alle norme di salvaguardia

Nella colonna degli “indirizzi di studio” presente nella tabella “A”, allegata al D.M. oggetto di parere, ove compaiono norme di salvaguardia esplicitate in corrispondenza di opportuni richiami asteriscati, con dicitura «ad esaurimento limitatamente alla salvaguardia della titolarità», occorre aggiungere «nel limite del contingente orario costitutivo della cattedra», tanto per ragioni di equità e di merito. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime Parere favorevole a condizione che vengano accolte le osservazioni avanzate.