Respinto il ricorso di docenti Diplomati Magistrali che mirava al riconoscimento del diritto all'inserimento in Graduatoria ad Esaurimento degli iscritti in II fascia delle GI.
Alla sentenza, la n. 12888/14, erano interessati centinaia di docenti che speravano di ottenere l'ingresso in GAE dopo che la sentenza del Consiglio di Stato, aveva loro riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale a cui il Miur aveva dato ottemperanza consentendo l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di Istituto. Ora i ricorrenti chiedevano al TAR la possibilità di inserirsi in Graduatoria ad Esaurimento e poter così accedere alle immissioni in ruolo promesse dal piano della "Buona Scuola".
Con il presente ricorso gli interessati, tutti docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, impugnavano il decreto ministeriale con il quale il MIUR ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014 - 2017 senza che tuttavia possano esservi inseriti i docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, né nella III fascia, né in una fascia aggiuntiva appositamente costituita.
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Per far valere le loro ragioni dinanzi al TAR i ricorrenti contestavano al Miur tutta una serie di violazioni sia normative (Testo Unico dlgs 297/94, DL 104/2013 ed altri) e sia comportamentali scaturenti dal presunto aggiramento delle disposizioni comunitarie quali: eccesso di potere, omissione difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria, manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Nella sentenza appena emessa, il Collegio giudicante ha però ravvisato l’infondatezza del presente ricorso confermando precedenti pronunce della Terza Sezione Bis del Tar nelle sentenze n. 7851, 7855 e 7856, tutte pubblicate il 21 luglio 2014.
Nelle stesse si è posto in rilievo che al di la della inammissibilità per mancanza dell’attualità dell’interesse, gli istanti in nessun punto del ricorso chiariscono come mai avendo conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002, diploma del quale certo il Collegio non nega il valore abilitante, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 124-99 che ha trasformato le graduatorie dei docenti in permanenti, non abbiano partecipato a nessuna delle successive procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie prima permanenti ora ad esaurimento previste da numerose disposizioni normative susseguitesi fino ai giorni nostri.
Essi invece rappresentano soltanto che dietro apposita diffida del 1° febbraio 2014 il Ministero non avrebbe fornito alcuna risposta alle loro richieste di inserimento, avuto riguardo all’atto adottato dalla Comunità Europea in data 31 gennaio 2014.
Lamentano che anzi il Ministero avrebbe dato un riscontro solo parziale all’atto comunitario riconoscendo valore abilitante al diploma magistrale solo per ciò che attiene le graduatorie di istituto nelle quali essi possono essere inseriti nella II fascia, laddove non possono avere ingresso nelle Graduatorie Ad Esaurimento nelle quali chiedono di essere inseriti. Insistono che invece la Commissione Europea in data 31 gennaio 2014 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla difformità della Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli Stati della CE e la Commissione dopo avere analizzato la legislazione italiana ha chiarito che il diploma magistrale qualifica pienamente all’insegnamento.
I ricorrenti lamentavano quindi che l'operato del Miur si ponesse in contrasto con detta pronuncia della Commissione Europea, in quanto considera il diploma di maturità magistrale conseguito dai docenti negli anni scolastici entro il 2001/2002 come valido ai fini delle supplenze e cioè per l’inserimento nelle graduatorie di II fascia, ma non ai fini dell’inserimento nelle GAE che consentirebbe il conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Di diverso avviso il collegio giudicante secondo cui le posizioni dei ricorrenti non appaiono condivisibili ed in parte perché è impedito al giudicante di valutare quale sia la corretta posizione dei ricorrenti in ordine all’atto impugnato, poiché, come sopra chiarito non è precisamente riferito in oltre dieci anni di procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, a far tempo dalla loro istituzione, quale sia stata la ragione per cui essi non abbiano potuto usufruire delle dette procedure; in parte perché le censure si presentano pure infondate, avuto riguardo al parere della Commissione europea in ordine al titolo di maturità magistrale conseguito da un docente nella stessa situazione dei ricorrenti.
Scrivono i giudici: "La circostanza che con l’atto pubblico del 31 gennaio 2014 la Commissione europea abbia chiarito che il diploma magistrale è una qualifica completa all'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e che il concorso a cattedra non rappresenta una procedura di abilitazione, ma solo una procedura di reclutamento nella scuola statale, di tal che i possessori di diploma di maturità magistrale sono pienamente abilitati ad insegnare in tutta Europa, non toglie che detto atto vada rapportato alla legislazione vigente oggi in Italia in ordine alle Graduatorie Ad Esaurimento nelle quali i ricorrenti, in virtù del detto atto pubblico, vorrebbero essere inseriti".
In sostanza i ricorrenti omettono di indicare che il motivo ostativo al loro ingresso in tutti questi anni nelle graduatorie prima permanenti e poi ad esaurimento sia la diversa natura delle stesse, rispetto alle Graduatorie di Istituto, essendo necessario altro requisito per poter essere inseriti quando ancora possibile prima della loro chiusura: ovvero l'aver superato una prova a valore concorsuale di cui gli abilitati col diploma magistrale conseguito entro il 2001/02 mai avrebbero potuto fregiarsi se non superando una selezione per il reclutamento quale ad esempio l'idoneità concorsuale.
Al riguardo, fanno notare i giudici nella sentenza, gli interessati paiono ignorare, ed in nessuna parte del ricorso vi si fa riferimento, che l’inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento è inibito da due provvedimenti normativi che non consentono nuovi inserimenti né la creazione di ulteriori fasce aggiuntive oltre la quarta, già peraltro creata per categorie particolari di personale docente ed alle quali essi non appartengono.
Come ricostruito anche nella sentenza della sezione n. 9503 dell’8 settembre 2014 in particolare le due disposizioni normative sono una la legge n.106-2011 la quale stabilisce che «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 296-06, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza....» e l'altra, la legge n.14-2012, che ha consentito l’integrazione solo della IV fascia, senza toccare la terza fascia.
I giudici fanno infine presente che la circostanza che la Commissione Europea si sia pronunciata riconoscendo la validità dell’abilitazione magistrale conseguita entro l’a.s. 2001/2002 ai fini dell’insegnamento nei Paesi della CE non consente di derogare la disciplina interna dello Stato in ordine ai sistemi di reclutamento, posto che la stessa Commissione ha chiarito che essa non c’entra nulla con le Graduatorie Ad Esaurimento né con i concorsi a cattedra, dei quali semmai chiarisce che non rappresentano una procedura abilitativa.
Per tutti questi motivi conclude il TAR che "il ricorso va respinto, ancorché sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite."
In allegato la sentenza n. 12888-14
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