Respinto il ricorso di docenti abilitati tramite TFA che mirava al riconocimento dell'equivalenza con abilitazione conseguita tramite SSIS quale prova selettiva di tipo concorsuale e ad ottenere l'iscrizione, già dall’a.s. 2013/2014, nelle graduatorie ad esaurimento.
Alla sentenza, la n. 12474/14, erano interessati centinaia di docenti abilitati con il primo ciclo TFA, che avevano chiesto al TAR, tramite il legale Sirio Solidoro, di vedere riconosciuto il diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento essendo stato invece reso riconoscibile, in ragione della loro posizione, solo la iscrizione nella II fascia delle graduatorie di Istituto ovvero la possibilità di essere ammessi a partecipare ai concorsi per titoli ed esami.
Iscriviti alla nostra Fan page
Con il ricorso appena respinto, i ricorrenti evidenziavano che i Tirocini Formativi Attivi (TFA), istituiti con il D.M. 249/2010 del MIUR sono finalizzati al conseguimento di un titolo abilitativo attraverso una selezione di tipo concorsuale provando a dimostrare l'equipollenza con i percorsi abilitativi SSIS. Gli stessi chiedevano l'inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento dall’anno scolastico 2013/2014 dunque dall'estate 2013 quando, attraverso il D.M. n. 572, il MIUR disponeva il loro aggiornamento parziale permettendo il diritto di sciogliere le riserva nelle GAE per tutti gli iscritti in sovrannumero alle scuole SSIS.
Nello stesso tempo, lamentavano, non era consentito l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento alle abilitazioni conseguiti tramite TFA avendo accesso esclusivamente all’iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto oltre a costituire requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.
Per far valere le ragioni dinanzi al TAR e dimostrare la tesi sostenuta dell'equivalenza dei percorsi SSIS e TFA, i ricorrenti contestavano al Miur tutta una serie di violazioni sia normative che comportamentali quali disparità di trattamento, illogicità, discriminazione. In particolare negli atti di causa facevano rilevare profili di:
-illogicità poiché il MIUR, che avendo riconosciuto la possibilità a quanti avessero conseguito il titolo SSIS di entrare a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, non aveva considerato che gli attuali TFA (anch'essi con finalità di formazione con tipologie selettive) rappresenterebbero, al pari delle SSIS, percorsi formativi concorsuali, contestando quindi distinzione tra tali percorsi.
-disparità di trattamento quando agli inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (congelati SSIS) ed iscritti in sovrannumero ai percorsi TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, veniva consentito di sciogliere la relativa riserva una volta conseguito il titolo di abilitazione. Anche in tal modo sarebbe stata riconosciuta indirettamente l’equipollenza tra SSIS e TFA.
Ulteriori discriminazioni lamentate si evincerebbero quando ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria ad esaurimento se abbiano conseguito altra abilitazione in uno dei paesi dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, viene rideterminato, previa domanda, il punteggio già conseguito per il tiolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
I ricorrenti contestavano inoltre la mancanza del parere delle Commissioni parlamentari (comunque non obbligatorio ai sensi dellla l. n. 244/2007, n.d.r.) al regolamento emanato con DM n. 81/2013 riguardante la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado".
I ricorrenti infine facevano riferimento anche ad una presunta violazione in materia di norme comunitarie tese ad evitare precariato scolastico quali la direttiva europea CE 70/99 e CE 36/2005 alludendo alla possibilità di essere inclusi solo in seconda fascia delle GI piuttosto che nelle GAE escludendo gli abilitati TFA dalla possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato ma solo sequenze di contratti a tempo determinato (salvo vincere un concorso).
Nela sentenza il TAR fa presente che l'impossibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), lamentata come discriminatoria dai ricorrenti, deve essere ricondotta a disposizioni normative di legge di fonte primaria contenute in due leggi finanziarie: la legge 296/2006 – legge finanziaria 2007 (art.1 comma 605) e la legge 244/2007 – legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 416).
La prima (per quanto interessa il caso che ne occupa) è diretta anche a dettare disposizioni mirate a fornire adeguate soluzioni al fenomeno del precariato storico investendo direttamente le graduatorie permanenti che trasforma in graduatorie ad esaurimento (lett c del comma 605 art. 1 legge 296/2006). Tale disposizione detta anche espresse norme di salvaguardia per fare salvi inserimenti nelle stesse graduatorie in favore di categorie di docenti in possesso (o in attesa di divenirlo) delle abilitazioni. Specificamente : dei corsi abilitanti speciali indetti ai sensi dello stesso decreto legge n. 97 del 2004. La seconda, contenuta nella legge n. 244/2007 (comma 416 art.2 stessa legge n .244/2007) che nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale (e del reclutamento dei docenti) ha inteso definire demandandolo a un regolamento ministeriale, la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale.
Quanto al problema dell’inserimento nelle graduatorie ormai ad esaurimento che costituisce il punto saliente su cui si basa la pretesa degli attuali istanti il collegio giudicante del TAR ha precisato precisato quanto segue:
La legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” per quanto concerne le graduatorie, fa , come già annunciato, espressamente salva la validità delle graduatorie ade esaurimento già permanenti. Nella stessa disposizione (art. 2 comma 416 l. n. 244/2007) in cui intende definire la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale (e demanda a regolamento ministeriale tale definizione) si fa carico di precisarne la salvezza ”è comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all’art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006”.
E’ consequenziale dunque che a tale disposizione deve farsi riferimento per individuare gli ambiti di applicabilità, i limiti e le possibilità estensive auspicate dai ricorrenti che, come più volte evidenziato, intenderebbero ottenere l’inserimento nelle graduatorie permanenti dall’anno cui gli stessi fanno riferimento (cioè dall’a.s. 2013-2014).
Senonchè tale salvaguardia degli inserimenti nelle graduatorie di cui alla legge n. 143/2004 riferisce “……alle graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto – legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi (COBASLID)….. il corso di Laurea in Scienza della formazione primaria”. Appare evidente la non includibilità dei ricorrenti tra i soggetti aventi un normativo riconoscimento per essere ricompresi nelle graduatorie ad esaurimento che gli stessi invocano a decorrere dall’a.s. 2013-2014.
Nella sentenza si mette in risalto come i ricorrenti cerchino una equivalenza non affatto sussistente tra "aggiornamento" ed "inserimento".
Gli aggiornamenti come appare ovvio non possono recuperare le posizioni di coloro che nelle graduatorie ad esaurimento non sono stati mai inseriti né hanno avuto riconoscimento normativi che hanno fatto salva la loro posizione . Quanto al D.M. 572/2013 (anch’esso richiamato dai ricorrenti) è stato emesso (art.1 stesso D.M.) al fine di stabilire il termine (dallo stesso D.M. indicato al 17/7/2013) entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.M. n.44 del12/5/2011 devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l’a.s. 2013-2014, ed i ricorrenti non versano in tale situazione.
Quanto alla assimilazione del corso T.F.A. alle SSIS, il TAR riprende la disposizione contenuta nella legge n. 296/2006 che enumera e specifica espressamente i corsi abilitanti speciali (SSIS; COBASLID; etc) che vengono contestualmente fatti salvi ai fini degli inserimenti dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento che vengono riferite al biennio 2007-2008.
Circa la disciplina regolamentare della formazione iniziale il TAR ha rigettato le censure con cui vengono enunciati profili di sviamento di potere per violazione del principio dell’affidamento facendo presente che essa è intervenuta notevole tempo dopo alla suindicata disposizione di mirata salvaguardia essendo stata disciplinata con il decreto MIUR 10/9/2010 n. 249
Non sono infatti mai intervenute disposizioni dirette a tutelare le posizioni di chi come i ricorrenti non è mai stato incluso neanche con riserva nelle graduatorie ad esaurimento traducendosi perciò in aspettative di mero fatto quelle che gli attuali istanti intenderebbero invece tutelare in sede giudiziaria.
Né si ravvisano effettivi elementi che consentono di avvalorare quanto dai deducenti sostenuto e cioè che la abilitazione della loro posizione sia stata artatamente perpetrata con la emanazione di atti formali che ostinatamente li escludono dalle graduatorie ad esaurimento.
Quanto alla censura sulla emanazione del regolamento impugnato (D.M. n. 81/2013) senza il parere delle Commissioni parlamentari in violazione del comma 416 dell’art.2 l. n. 244/2007, in disparte la considerazione lo stesso comma 416 prevede che decorso il termine di quarantacinque giorni il provvedimento può comunque essere adottato anche senza tale parere, va significato che tale censura viene ricondotta a preteso difetto di motivazione viziante la procedura di emanazione.
Tenuto conto che i rilievi dei ricorrenti sono tutti indirizzati al riconoscimento del loro diritto di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, la esclusione dalla graduatorie ad esaurimento dei titolari di abilitazione conseguito al termine dei percorsi di formazione non richiedeva alcuna motivazione una volta accertato che la stessa esclusione non era in contrasto con disposizioni normative.
Nel quadro delle suesposte conclusioni negative della esistenza di una legittima pretesa degli attuali richiedenti ad essere ammessi nelle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall’a.s. 2013-2014, quanto al loro rilievo investente l’art.2 comma 1 del D.M. n. 81/2013 nella parte in cui prevede che “ il numero dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato” (anziché sul numero dei posti vacanti come preteso dai deducenti) tale censura una volta che i ricorrenti, come gli stessi dichiarano, hanno già superato il T.F.A. con effetti abilitativi (ovvero sono in corso di superamento) i proponenti non hanno interesse a dedurre.
Nelle conclusioni della sentenza si può leggere infine:
"Tra tutti quelli proposti dai ricorrenti non si è ravvisato nessun profilo che consenta l’accoglimento del ricorso che va perciò rigettato mentre quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti in considerazione di giustificate ragioni rinvenibili negli stessi percorsi laboriosi di riforma della formazione dei docenti."