Si è conclusa la prima settimana di incontri tra il MIUR e le organizzazioni sindacali per la stesura del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018. Nell’attesa del rush finale, che nelle intenzioni delle parti dovrebbe essere nella settimana entrante, facciamo il punto della situazione che si ricava esaminando tutti i vari resoconti sindacali.
Sono stati esaminati i primi 18 articoli del CCNI e questi sono i punti che i resoconti sindacali danno come definitivi
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- Chi può fare domanda di mobilità quest'anno? TUTTI QUELLI CHE LO VOGLIONO (nessuno è obbligato, tranne i perdenti posto-sovrannumerari) . Questo significa che per la prima volta anche i neoimmessi in ruolo 2016 possono, se soddisfatti della sede assegnata, restare dove sono.
- Se la domanda non viene accolta, si resta sulla sede attuale (qualsiasi essa sia). Non è previsto alcun completamento d’ufficio per i docenti che partono comunque da una titolarità (su ambito o su scuola)
- Per quanto riguarda i sovrannumerari, chi dovrà subire un trasferimento d’ufficio perché non soddisfatto nella domanda presentata (con le stesse caratteristiche dei trasferimenti volontari) lo avrà comunque su scuola, sempre in provincia, e non su ambito (come previsto dal comma 73 della legge 107/15). (Fonte FLC CGIL)
- Precedenze: riconfermato in generale l’impianto dell’art 13, c’è un’ampia convergenza su questa novità: la precedenza per l’assistenza ai familiari che beneficiano della legge 104/92 (nella versione vigente al punto V), verrà anticipata al punto IV, ovvero dopo la precedenza per non vedenti ed emodializzati, dopo il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità per il perdente posto trasferito a domanda condizionata e dopo il lavoratore con disabilità o bisognoso di particolari cure continuative. La modifica è nella priorità di trattamento rispetto a chi ha il diritto di rientro nelle “altre” scuole del comune, se perdente posto negli anni passati.
- Sempre riguardo alle precedenze, la seconda novità riguarda l’estensione del diritto di assistenza al congiunto, per effetto della legge 76 del 20 maggio 2016, anche alle persone unite civilmente.
Restano da chiarire molti nodi importanti, dalla disciplina dei sovrannumerari (nazionali, provinciali, vecchi e nuovi, da GM e da GAE, titolari su ambito o su scuola...), alla questione della titolarità, dalla possibilità di poter fare domanda sulla scuola di servizio per chi ha incarico triennale, alla definizione esatta di cosa si potrà indicare nelle 15 scelte, senza dimenticare la questione delle sezioni associate e succursali, considerate dalla nuova normativa come sedi uniche.
Attediamo risposte in merito dalla prossima settimana di incontri.
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