Tanti ancora i dubbi e i nodi da scegliere per la prossima fase del piano straordinario di assunzioni, che da qui a pochi mesi, interesserà migliaia di docenti nella mobilità 2016, che potremmo chiamare FASE M. Una fase ancora da venire, alla cui conclusione, potrà dirsi veramente chiuso il piano previsto dalla legge 107/2015 e che dovrà essere regolata dal Contratto Nazionale Integrativo da siglare attraverso il confronto con i sindacati ma che in mancanza di accordo potrebbe essere disciplinato anche da un Decreto Ministeriale, unilaterale e che applichi rigorosamente la legge 107/2015. Sembra infatti ferma la posizione dell’amministrazione sulla costituzione degli Ambiti Territoriali e nonostante le richieste dei sindacati di rimandare la loro definizione e applicare le vecchie regole della mobilità. La contrattazione sindacale è appena partita, le posizioni sembrano molto distanti, ma dai resoconti sindacali si cominciano ad avere delle prime anticipazioni. Tra queste:
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- La titolarità per i docenti di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado (DOS). Si profila la possibilità per i docenti di sostegno della scuola secondaria, che attualmente risultano DOS, di ottenere una sede di titolarità. E’ possibile che tali docenti partecipino alla prima fase della nuova procedura relativa alla mobilità che verrà espletata nel 2016.
- La precedenza su Ambito Territoriale per i soprannumerari. Sembra che per i docenti soprannumerari il MIUR abbia ipotizzato l’ottennio per l’esercizio della precedenza per il “rientro” nell’Ambito Territoriale in cui sarà ricompresa la scuola di precedente titolarità (fonte CISL).
- Le aliquote per la mobilità territoriale e professionale. Un punto che presenta particolari criticità è la mobilità professionale, per la quale la legge 107 non da indicazioni sulla quota da destinare. L’amministrazione ha proposto una quota del 30% dei posti disponibili per i passaggi di ruolo e di cattedra , ma non è ben chiaro cosa si intende per “posti disponibili”, ossia se sono solo quelli relativi al turn over e i “residui” di fase B e C, o anche quelli assegnati in via provvisoria agli assunti in fase B e C da GAE, come recita il comma 108. Questo aspetto potrebbe essere, inafatti, molto complesso. Per comprendere meglio questa criticità possiamo fare un raffronto tra le fasi della “vecchia mobilità” e quelle ipotizzate per la “nuova”.
Mobilità secondo le “vecchie regole”
Fino al 2015 la mobilità prevedeva 3 fasi:
- Fase I: Mobilità all’interno dello stesso comune e su stessa CDC
- Fase II: Mobilità all’interno della stessa provincia e su stessa CDC. In questa fase rientravano anche i neoimmessi in ruolo dell’anno in corso, che presentavano domanda di mobilità per ottenere sede di titolarità. Chi non presentava domanda veniva assegnato d’ufficio dall’USP.
- Fase III: Mobilità territoriale e professionale. Sul totale di posti residui dalle prime due fasi:
- il 50% veniva accantonato per le immissioni in ruolo dell’A.S. successivo;
- il 25% era riservato alla mobilità professionale (trasferimenti da una CDC all’altra e da un grado di scuola all’altro)
- il 25% era riservato alla mobilità territoriale (trasferimenti su stessa CDC da una provincia all’altra).
Ipotesi di “nuova mobilità”
Con la mobilità straordinaria le fasi verranno completamente rivoluzionate per mettere in atto le norme previste dalla legge 107, la Buona Scuola.
La contrattazione sindacale è stata appena aperta e quindi molti punti sono ancora da definire, ma dai resoconti sindacali, si comincia a delineare un ipotesi di contratto che prevede 3 nuove fasi, che secondo la CISL sarebbero così caratterizzate:
- Prima fase - Destinata ai docenti assunti nelle fasi “zero” e “A” a cui verrebbe assegnata la titolarità su una scuola nell’ambito della provincia assegnata. A questa fase parteciperebbero anche i docenti collocati fuori ruolo che rientrano nel ruolo di provenienza. Apertura è stata manifestata rispetto all’assegnazione della titolarità di scuola ai docenti DOS che sarebbe assegnata sempre in questa fase.
- Seconda fase - Rivolta alla mobilità straordinaria volontaria su tutto il territorio nazionale dei docenti assunti entro l’A.S. 2014/15 che in caso di trasferimento acquisirebbero la titolarità di ambito territoriale.
- Terza fase destinata all’assegnazione della titolarità di ambito territoriale ai docenti assunti nelle fasi “B” e “C”. In questa fase i docenti assunti da concorso ordinario avrebbero la precedenza nei limiti della Regione assegnata. Successivamente sarebbero trattati i docenti assunti dalle GAE che dovranno obbligatoriamente esprime la preferenza per tutti gli ambiti nazionali.
Questo significa che dei nuovi docenti immessi in ruolo solo gli assunti in fase 0 e A avranno sede di titolarità, come già più volte da noi indicato, mentre gli assunti in fase B e c andranno su Ambito Territoriale.
I docenti assunti prima del 2015, invece, manterranno la titolarità se non chiederanno trasferimento o se non risulteranno soprannumerari. Coloro che chiederanno trasferimento, sia su un Ambito della stessa provincia che su ambiti di provincie diverse o coloro che risulteranno soprannumerari, avranno titolarità su Ambito Territoriale (come già indicato nel comma 73).
Ipotesi di aliquote per mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra)
Una criticità che non è stata ancora risolta è la mobilità professionale.
Secondo il comma 108 “Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.”
Il MIUR quindi ha ipotizzato per la mobilità professionale la riserva del 30% dei posti disponibili (fonte CISL) ma non è ben chiaro a quali posti disponibili si riferisce.
Infatti, la mobilità territoriale potrà essere effettuata sul 70% di tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomina inclusi quelli assegnati ai docenti assunti in fase B e C da GAE, in quanto questi ultimi troverebbero comunque allocazione sul territorio nazionale anche se in una provincia diversa da quella provvisoria di assunzione.
Se invece la mobilità professionale verrà effettuata sul rimanente 30% potrebbe capitare che un docente assunto in fase B o C da GAE risulti soprannumerario anche al livello nazionale perché parte dei posti assegnati al ruolo sarebbero occupati dai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo o cattedra. Lo stesso potrebbe succedere per i passaggi da sostegno a posto comune; anche su questa tipologia di movimento si attendono ulteriori chiarimenti.
Ad esempio se ci fossero 1000 posti su totale nazionale assegnati ad altrettanti docenti di A060 e 200 posti venissero assegnati a docenti che chiedono il trasferimento da A059 a A060, cosa succederebbe a 200 neoassunti su A060?
Questa è una situazione che in passato non si poteva verificare, in quanto la mobilità professionale avveniva in fase III, ossia successivamente a quella relativa ai neoimmessi in ruolo che afferivano alla fase II.
Una soluzione potrebbe essere quella di ridistribuire i posti di potenziamento sulle diverse aree a cui afferiscono le CDC. In tal caso sarà difficile evitare l’utilizzazione dei docenti su ordini di scuola diversa, ma dovrebbe essere chiarito meglio il requisito del titolo di studio posseduto. Il comma 79, infatti, prevede la possibilità da parte del DS di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. “
Il comma 20, ad esempio, prevede alla primaria la figura del docente “specialista” solo per musica, educazione fisica e inglese, mentre la 107 non parla di docenti delle superiori utilizzati alle medie.
Queste criticità potrebbero rendere ancora più difficile la definizione del numero di posti per classi di concorso per ogni regione relativi al prossimo concorso.
In oltre, con la mobilità "ordinaria" il calcolo delle aliquote veniva effettuato sulle disponibilità provinicali. Bisognerebbe chiarire in questo caso se il calcolo del 30% si applicherà sulle province, sulle regioni o sui singoli Ambiti Territoriali.
Secondo la CISL "L’amministrazione, infine, ha informato circa la predisposizione - nell’ambito del decreto cosiddetto “mille proroghe” - di un emendamento atto a consentire la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria anche per l’a.s. 2016/17".
Questo potrebbe far ben sperare i docenti che non riusciranno ad ottenere in fase M un Ambito Territoriale in provincia di residenza.
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