La mobilità 2016 si configura come uno degli aspetti più complessi e controversi della riforma. Non è ancora chiaro come verrà effettuata, in quanto le modalità saranno sicuramente differenti rispetto a quelle messe in atto fino al 2015 e, per avere indicazioni specifiche, bisognerà attendere il Contratto Collettivo Nazionale mobilità 2016.
I docenti immessi in ruolo prima del 2015 potranno partecipare alla mobilità straordinaria interprovinciale in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di assunzione ed avranno la priorità rispetto a ai docenti assunti successivamente.
Ricordiamo che le immissioni in ruolo in fase B sono state effettuate sui posti in organico di diritto su tutto il territorio nazionale, residuati dalle immissioni in ruolo delle fasi 0 e A (provinciali), mentre in fase C si renderanno disponibili i posti di potenziamento in tutte le regioni italiane (secondo la tabella 1 allegata alla legge 107).
In questo modo sono stati assegnati in fase B i posti in province più lontane (rispetto a quelle scelte con priorità nella domanda di assunzione) a docenti con maggiore punteggio in graduatoria; al contrario i docenti con punteggio minore potrebbero vedersi assegnare un posto di potenziamento nella prima provincia scelta. Ciò dipenderà molto anche dalla classe di concorso per la quale si riceve la proposta di assunzione.
Questa stortura sarà probabilmente corretta con la mobilità straordinaria 2016.
Abbiamo provato a delineare quali dovrebbero essere le fasi della mobilità che emergono dall’analisi della legge 107, nello specifico dai comma 73 e 108.
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Docenti assunti nell’A.S. 2015/2016 in fase 0 e A
Il comma 73 così recita: “Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva".
Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono “secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali".
Come si vede, gli assunti in fase 0 e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l’immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere qualora risultassero soprannumerari.
Si rende necessario procedere ad una mobilità ordinaria prima di passare a quelle straordinaria, ma non si sa ancora se per tali movimenti saranno disponibili anche i posti di “potenziamento”.
Un ulteriore interrogativo per gli assunti nelle fasi 0 e A è se sarà concessa loro la possibilità di chiedere il trasferimento su un altra provincia; infatti alcuni docenti nel 2014/2015, ossia quando ancora non si conosceva il piano straordinatio delle immissioni in ruolo, hanno fatto domanda di inserimento in GAE in provincia diversa da quella di residenza e, petranto, chiedono di poter partecipare, a domanda, alla mobilità straordinaria interprovinciale.
Docenti assunti entro l’A.S. 2014/2015 che chiedono trasferimento nell’ambito della stessa provincia di titolarità e soprannumerari.
I docenti che faranno richiesta di mobilità provinciale, professionale o che risulteranno soprannumerari, secondo il comma 73, dovranno essere inseriti nei fantomatici "ambiti territoriali": si profila la possibilità che al momento della presentazione della domanda di mobilità non saranno stati ancora definiti (secondo il comma 66, gli USR dovranno stabilirne l’ampiezza entro il 30/06/2016)!
In tal caso gli interessati sarebbero costretti a produrre la domanda “al buio”, ossia senza conoscere non solo l’estensione definitiva degli ambiti, ma neanche l’effettiva disponibilità di posti per ogni sede scolastica; il che avveniva anche prima, con la differenza che se la richiesta non fosse stata soddisfatta il docente sarebbe rimasto nella sua sede di titolarità o, in caso di soprannumerarietà, avrebbe avuto comunque la precedenza sul rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità qualora la relativa cattedra o posto si rendano disponibili; la nuova normativa sembrerebbe, al contrario, escludere tali possibilità.
Docenti assunti entro l’A.S. 2014/2015 che chiedono trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra su provincia diversa da quella di titolarità
I docenti assunti prima del 2015/2016 potranno partecipare nel 2015 al PIANO STRAORDINAIO DI MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione.
Secondo il comma 108 “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell’incarico triennale”
Di tutto questo vanno notati tre punti fondamentali:
1) I docenti assunti prima del 2015 possono chiedere trasferimento volontario su tutti i posti vacanti e disponibili, anche quelli dati in via provvisoria agli assunti in fase B e C da GAE, e avranno la precedenza su questi ultimi.
2) Gli assunti in fase B e C da GAE avranno assegnata solo una sede provvisoria e dovranno partecipare a mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.
3) I posti degli assunti in fase B e C da GM non sono disponibili per la mobilità dei docenti al punto 1 e 2 e gli assuntu in fase B e C da GM non sono tenuti a partecipare a mobilità su tutto il territorio nazionale, al momento sembrerebbe che siano addirittura esclusi.
È da notare che la mobilità sarà su ambiti territoriali. Quindi se, ad esempio, un docente immesso in ruolo nel 2014/2015 a Milano vuole trasferirsi a Roma, non potrà richiedere le singole scuole, i distretti o i comuni, come si faceva fino all’anno scorso, ma potrà indicare solo gli ambiti territoriali della provincia di Roma (o di altre province, qualora fosse interessato). Se il docente otterrà il trasferimento su ambito territoriale, dovrà poi produrre domanda di assunzione ai Dirigenti Scolastici dell’ambito assegnato. Se il docente non sarà individuato da alcun DS, sarà assegnato d’ufficio (probabilmente dal’USP) ad una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale.
Docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016
In base a quanto detto nel paragrafo precedente, secondo il comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente produrre domanda di mobilità su tutto il territorio Nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria. Tali docenti, pertanto, potrebbero essere trasferiti su un ambito territoriale definitivo di una provincia diversa da quella assegnata in fase B e C.
Ancora non si sa se si potrà richiedere un numero definito di sedi o se si dovranno indicare le 100 province, come nel caso delle domande di assunzione. Nella seconda ipotesi, un altro dubbio che emerge è se vigerà lo stesso ordine di preferenze espresso nella domanda di assunzione o se ne potrà esprimere uno differente.
Docenti assunti da GM in fase B e C nell’A.S. 2015/2016
Gli assunti da concorso o Graduatorie di Merito (GM), secondo il comma 108 riportato in precedenza, non dovranno fare domanda di mobilità obbligatoria su tutto il territorio nazionale, ma, come tutti i neoimmessi in ruolo, dovranno comunque inoltrare domanda di trasferimento per ottenere una sede definitiva.
Resta da capire se dovranno essere richiesti esclusivamente ambiti territoriali della provincia assegnata in fase B o C, oppure se i docenti potranno richiedere anche ambiti territoriali di altre province, partecipando così alla mobilità straordinaria.
Piano straordinario: mobilità e le modalità previste per assegnazione della sede definitiva
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Immissioni in ruolo: Organico di fatto fuori da stabilizzazioni. Mobilità forzata su fase nazionale