Mariella – Salve, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato, rientrata da poco in servizio avendo goduto di astensione obbligatoria per maternità e ferie. Ho una bimba di soli 4 mesi, quindi ho chiesto di rientrare con la riduzione dell’orario per allattamento. Avrei bisogno di sapere a quante ore di riposo settimanale ho diritto, avendo una cattedra di 19 ore. Inoltre vorrei sapere in che modo e su quanti giorni devono essere distribuite le ore di insegnamento da prestare effettivamente, poiché nella mia scuola sono un po’ impreparati sulla questione. è possibile avere 2 giorni liberi?

 

Paolo Pizzo  – Gentilissima Mariella,

diamo un po’ di delucidazioni alla scuola. I riferimenti sono l’art. 39 del T.U. 151/01 e le note e circolari ministeriali emanate sull’argomento.

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I riposi giornalieri spettano alla madre lavoratrice solo fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Non esiste proroga oltre tali termini. I riposi possono essere fruiti anche dal padre del lavoratore nei casi previsti dalla legge.

Per  quello  che  concerne  la  riduzione  dell’orario  di  lavoro  non  si  tratta  di  una  riduzione automatica, cioè 1 ora (o 2 ore) al giorno per 6 giorni, in considerazione della settimana di calendario,  ma  obbligatoriamente,  deve  essere escluso il giorno libero  o  i giorni  in  cui  il dipendente della scuola non è in servizio.

Es.

Per il personale docente di I e di II grado, che di norma svolge l’orario intero su 5 giorni (con un giorno “libero” settimanale”), la riduzione di orario deve essere calcolata senza considerare il giorno libero (quindi su 5 e non 6 gg. nella settimana): per 18 ore di lezione a settimana la riduzione sarà quindi di 5 ore (e non 6). Lo stesso discorso vale per qualsiasi docente (di qualunque ordine di scuola) che svolge l’orario settimanale su 5 giorni, nel caso in cui, per esempio, la scuola adotti la c.d. settimana corta.

Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non settimanale e le ore di riposo devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Nel caso in cui il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” all’orario di lavoro per quella determinata giornata), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo.

Pertanto, anche se tu svolgi 19 ore e non le canoniche 18, i riposi restano subordinati all’orario giornaliero e non settimanale. Se quindi le 19 ore le svolgi in 5 giorni e in tali giorni non arrivi mai  a svolgere un orario di lavoro giornaliero pari o superiore alle 6 ore la riduzione sarà di 5 ore. Svolgerai 14 ore.

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L’allora MPI con il Telex 22 febbraio 1985 prot. 278 dava indicazioni su come procedere alla riduzione d’orario:

“Riferimento riduzione orario ex art. 10 legge 1204/71, docente habet titolo fruire riduzione orario per esigenze allattamento per non meno di cinque ore settimanali, atteso che orario di insegnamento viene prestato in cinque giorni settimanali. Precisasi inoltre che riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi,evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale”.

La distribuzione dei riposi nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la lavoratrice/lavoratore e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

Come abbiamo già indicato la riduzione d’orario è relativa alla giornata lavorativa e non al monte ore settimanale.

L’art. 28, comma 5 del Contratto Scuola indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni  definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Pertanto, tenendo conto che i docenti della scuola secondaria svolgono le attività di insegnamento in 5 giorni (considerando il giorno libero o la c.d. settimana corta), la riduzione settimanale è di 5 ore (una per ogni giorno lavorativo) escluso quello libero.

Suggeriamo di seguito le procedura da adottare tenendo conto che svolgerai le 19 ore in 5 giorni e avrai l’onere di effettuare 14 ore (la riduzione è infatti  di  un’ora  al  giorno  considerando  che  l’orario  giornaliero  sarà inferiore a 6 ore ).

La riduzione si realizza togliendo all’insegnante che fruisce dei riposi una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco della settimana.

Il Dirigente dovrà quindi sottrarre al docente una o più classi fino al raggiungimento del tetto cui  il  titolare  ha  diritto  (nel tuo caso 14  ore).  Da  questo  “risultato”  il docente  svolgerà  la  sua  attività d’insegnamento in 5 o meno giorni a seconda del relativo orario previsto nelle classi residuanti.

A  tal  fine  il  Dirigente  potrà  tenere  in  considerazione  le  “ore  a  disposizione”:  se  per salvaguardare l’unicità d’insegnamento le ore da svolgere nelle classi possono per esempio essere solo 11 o 12,  il docente resterà una o due ore a disposizione della  scuola  per insegnamenti e attività secondo una deliberazione collegiale.

Se riducendo l’orario la docente ha per esempio tre classi per un totale di 6 ore (2+2+2) e ha titolo a 5 ore di riposo, occorrerà sostituirla con un supplente per 6 ore (in questo caso per mantenere l’unicità di insegnamento ci deve essere un unico insegnante per le 6 ore), dopodiché rimarranno 12 ore ma la docente dovrà comunque raggiungere quota 13: la sesta ora eccedente le 5 di riposo dovrà essere passata dall’insegnante titolare a disposizione (12+1 a disposizione; 6 ore rimanenti assegnate al supplente).

Nel tuo caso il tutto è rapportato a 14 ore di insegnamento.

3.

Alla domanda se puoi avere due giorni “liberi” non c’è una risposta certa.

Come già detto in altre risposte di norma non è possibile cumulare più ore di riduzione nello stesso giorno, cioè svolgere le 13 ore (nel tuo caso 14) in 3 o 4 giorni, perché appunto la legge parla espressamente di riduzione sull’orario giornaliero e non settimanale. Di conseguenza, la riduzione deve essere su 5 giorni se tali sono quelli lavorativi.

Ci possono però essere dei casi in cui le esigenze didattiche (es. il numero della classi in cui insegna il docente) o più semplicemente l’adattamento dell’orario non lo consentano. In questo caso si potrebbe anche applicare una proporzione: se con 18 ore settimanali la distribuzione è  su  almeno 5 giorni  (art.  28/5  del  contratto scuola), con 13 ore settimanali la distribuzione dovrebbe essere almeno su 4 giorni (13 x 5:18=3,6).

Con 14 ore è lo stesso: 3,88.

L’importante è che comunque si salvaguardi l’unicità d’insegnamento come affermato dal Ministero (Telex n. 278/1985).

Dobbiamo infatti dire che per il comparto Scuola (soprattutto per la scuola primaria e secondaria) non può esistere una “rigida” distribuzione delle ore al supplente o prevedere per forza le ore a disposizione del titolare o altre soluzioni date “certe”. Dipende infatti dall’articolazione dell’orario degli insegnanti e soprattutto dal fatto che è necessario mantenere l’unicità d’insegnamento.

Non a caso la Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210 prevedeva l’autorizzazione ai riposi con l’accortezza che non “dia luogo ad eventuali fenomeni di <<frantumazione delle cattedre>>, che, qualora si verificassero, contrasterebbero fortemente con ogni considerazione di opportunità funzionale e di efficienza didattica”.

Pertanto, sarà il dirigente scolastico che dovrà adottare insieme al dipendente richiedente i permessi le soluzioni migliori nel rispetto della normativa salvaguardando anche il diritto allo studio degli allievi.

 

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/09/allattamento-indicazioni-utili-per-le-scuole-su-come-adottare-la-riduzione-oraria/