Lalla - Riepiloghiamo le sanzioni alle quali va incontro il docente a tempo determinato per rinuncia, mancata assunzione in servizio, abbandono, ricordando che tutte le sanzioni sono valide esclusivamente per l'anno scolastico in corso e che la sanzione non si applica qualora vi siano giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

 

 

Le sanzioni sono regolamentate dall'art. 8 del Dm 131/07 (Regolamento delle supplenze) e vanno distinte a seconda della graduatoria da cui la supplenza viene conferita:

 

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento

 

  1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
  2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
  3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

 

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

 

      1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
      2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
      3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento

 

Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:

 

    1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
    2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
    3. l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

Fonte : http://orizzontescuola.it/speciali/supplenze-sanzioni-effetti-las-201314