ASPI: la prestazione sociale a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro
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Lavoratori interessati
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Possono chiedere e ricevere l’ASPI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative (non i lavoratori a progetto per i quali è prevista invece l’una tantum per i parasubordinati).
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Indennità sostituite
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L’ASPI sostituisce le indennità di:
- disoccupazione ordinaria non agricola
- mobilità
- disoccupazione speciale edile
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Decorrenza
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Il trattamento ASPI si applica a tutte le situazioni di disoccupazione createsi dal 1° gennaio 2013.
Invece, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31/12/2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità (che quindi può essere anche successiva al 1°/01/2013), si continua ad applicare la vecchia normativa sull’indennità di disoccupazione.
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Requisiti per averne diritto
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I lavoratori hanno diritto di ricevere l’ASPI se posseggono i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione, che è la dichiarazione del lavoratore, da rendere presso l’ufficio competente (che, se il servizio sarà attivato entro il 30/6/2013, potrà essere direttamente l’INPS a cui si presenta domanda per l’ASPI), di essere privo di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento di altra attività lavorativa
- involontarietà della disoccupazione, cioè non è possibile accedere all’ASPI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro, anche se ci sono delle eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede di lavoro distante più di km 50 dalla sua residenza o nell’ambito della nuova procedura di conciliazione detta del “rito Fornero”)
- versamento di un minimo di contributi nell’ultimo biennio, periodo calcolato andando indietro di 2 anni dal primo giorno di disoccupazione, durante i quali il lavoratore deve avere almeno un anno di contributi contro la disoccupazione (per una retribuzione erogata o dovuta non inferiore ai minimali) e prima dei quali deve risultare anche un solo giorno di contributi per la disoccupazione involontaria
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Importo da percepire
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L’importo mensile dell’ASPI è:
- il 75% della “Retribuzione media mensile”, se questa è pari o inferiore a 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat)
- la somma tra il 75% della “Retribuzione media mensile” fino al predetto importo di 1.180 ed il 25% della differenza, se la Retribuzione media mensile è maggiore di euro 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat)
Ove per il calcolo sopra indicato è:
Retribuzione media mensile =
[(Retribuzione da imponibile previdenziale degli ultimi 2 anni / numero totale delle settimane di contribuzione) x 4,33]
L’ASPI derivante dal suddetto calcolo è erogata:
- al 100% per i primi 6 mesi
- all’ 85% dopo i primi 6 mesi e fino ai 12 mesi (quindi con una riduzione del 15%)
- al 70% dopo i 12 mesi (quindi con una riduzione del 30%)
Nel caso di pagamento dell’ASPI per frazione di mese si riproporziona l’indennità giornaliera dividendola per 30.
Esiste un massimale al trattamento mensile che non può in nessun caso essere superato e la cui entità è comunicata annualmente mediante apposita circolare.
Se le operazioni descritte risultano troppo complicate, abbiamo creato per i nostri lettori uno specifico programma di calcolo in excel dell’ASPI che troverete in allegato in cui è sufficiente inserire la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, le relative settimane di contribuzione ed il coefficiente di rivalutazione Istat per gli anni successivi al 2013.
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Durata
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La durata della prestazione ASPI varia in base agli anni di cessazione del rapporto di lavoro ed all’età anagrafica del lavoratore interessato:
- per le disoccupazioni intervenute nel 2013 la durata è:
- 8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni
- 12 mesi se il lavoratore ha 50 anni o più
- per le disoccupazioni intervenute nel 2014 la durata è:
- 8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni
- 12 mesi se il lavoratore ha 50 anni o più e meno di 55 anni
- 14 mesi se il lavoratore ha 55 anni o più, nel limite però delle settimane di contribuzione che gli sono state accreditate dall’Inps negli ultimi 2 anni
- per le disoccupazioni intervenute nel 2015 la durata è:
- 10 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni
- 12 mesi se il lavoratore ha 50 anni o più e meno di 55 anni
- 16 mesi se il lavoratore ha 55 anni o più, nel limite però delle settimane di contribuzione accreditate dall’Inps negli ultimi 2 anni
- per le disoccupazioni intervenute dal 2016 in poi (a regime) la durata è:
- max 12 mesi se il lavoratore ha meno di 55 anni, detratto però il numero di mesi per il quale il lavoratore in passato ha già eventualmente goduto di ASPI o mini-ASPI, considerando un periodo precedente la data di cessazione del rapporto pari al massimo teorico di mesi dell’attuale ASPI
- max 18 mesi se il lavoratore ha 55 anni o più, nel limite però delle settimane di contribuzione accreditate dall’Inps negli ultimi 2 anni e detratto il numero di mesi per il quale il lavoratore in passato ha già eventualmente goduto di ASPI o mini-ASPI, considerando un periodo precedente la data di cessazione del rapporto pari al massimo teorico di mesi dell’attuale ASPI
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Modalità per richiederla
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Il lavoratore deve fare domanda all’Inps in via telematica entro 2 mesi dalla data appresso indicata (in base alle diverse situazioni):
- 8° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro
- 8° giorno successivo la fine del periodo di maternità
- 8° giorno successivo la fine del periodo di mancato preavviso
- 38° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro nell’eventualità di licenziamento per giusta causa
- giorno di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria
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Perdita del diritto
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Il lavoratore perde il diritto a percepire l’ASPI quando:
- trova un nuovo lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi
- non è comunque più nella condizione di disoccupato
- raggiunge i requisiti per la pensione
- rifiuta di partecipare o non frequenta regolarmente le attività lavorative o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti
- rifiuta un’offerta di lavoro per la quale avrebbe percepito una retribuzione superiore almeno del 20% all’importo lordo dell’ASPI
- esercita un’attività in proprio, d’impresa o di lavoro autonomo, senza averne data previa comunicazione all’Inps
- acquisisce il diritto al trattamento ordinario di invalidità (ma, in questo caso, egli può optare per l’ASPI)
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Sospensione e riduzione della prestazione (quando si trova un nuovo lavoro)
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Se il lavoratore trova un nuovo lavoro temporaneo di durata non superiore a 6 mesi, il pagamento dell’ASPI è sospeso d’ufficio fino al giorno di cessazione del nuovo contratto di lavoro. La corresponsione dell’ASPI riprenderà successivamente, per il periodo residuo ancora spettante.
Nel caso il lavoratore inizi a svolgere un’attività in proprio, d’impresa o professionale, va fornita comunicazione all’Inps entro un mese dal suo inizio, affinché l’Istituto previdenziale possa ridurre l’ASPI di un importo pari all’80% del reddito annuo previsto dall’attività.
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Contributi previdenziali figurativi, assegni per il nucleo familiare e tassazione
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Durante il periodo di pagamento dell’ASPI al lavoratore sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi utili alla pensione.
Nello stesso periodo il lavoratore ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare, qualora ne abbia i requisiti.
Il trattamento ASPI è considerato ai fini fiscali come reddito di lavoro dipendente e pertanto è assoggettato all’Irpef ordinaria, con applicazione quindi della ritenuta fiscale ad ogni pagamento mensile.
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Possibilità di percepirla in unica soluzione (quando si intraprende una nuova attività d’impresa)
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E’ prevista la possibilità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di riscuotere l’ASPI in unica soluzione (anziché mensilmente), a condizione che il lavoratore interessato utilizzi tale capitale per intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa.
Le modalità di questa importante agevolazione saranno definite in un successivo decreto ministeriale di attuazione.
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