Uscite didatticheAccompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL, quindi si tratta di attività aggiuntive che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte.

Si rammenta che ogni anno scolastico con i primi consigli di classe di ottobre, si verifica la disponibilità dei docenti per accompagnare i propri studenti nelle visite guidate e nei viaggi d’istruzione. Senza la disponibilità di qualche docente della classe, non è possibile organizzare nessuna visita guidata di un giorno e tantomeno i viaggi d’istruzione di più giorni.

 

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É importante sottolineare che la disponibilità data ad ottobre, come accompagnatore in visite guidate o viaggi d’istruzione, non corrisponde ad un obbligo ad accompagnare la classe in tali uscite. Tuttavia chi prende un impegno così importante avrebbe l’obbligo morale e deontologico, davanti ai colleghi e ai propri alunni, di onorare la disponibilità accordata ad inizio anno scolastico, senza tirarsi indietro al momento dell’uscita programmata. Eppure accade, e non di rado, che docenti disponibili ad accompagnare gli alunni nelle uscite, con tanto di loro nominativi scritti nei verbali dei consigli di classe di autunno, si tirino indietro, per i più svariati motivi e all’ultimo momento, per accompagnare la classe durante una visita guidata o durante il viaggio d’istruzione. Proprio per imprevisti del genere è sempre meglio trovare più di un accompagnatore e magari anche qualche supplente, che nel caso di default di qualche titolare possa prenderne il suo posto.

Nel caso di alunni diversamente abili la legge 104 , il d.p.r 94/92, la L 328 , la L 517 sanciscono con chiarezza che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità non una responsabilità esclusiva del docente di sostegno. Accompagnare gli alunni in gita è un fatto educativo di cui tutti siamo corresponsabili. E' bene chiarire che l'alunno disabile non è una proprietà privata dell'insegnante di sostegno, non si può escludere che l'insegnante di sostegno partecipi come non è obbligatorio che vi partecipi. Giova ricordare che già la C.M. 291/1992, paragrafo 8, non più in vigore, chiariva che per l’accompagnamento alle gite non era più necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno: poteva essere un qualunque membro della comunità scolastica. E’ competenza degli Organi Collegiali della Scuola garantire prioritariamente la partecipazione dell’alunno disabile all'uscita o viaggio. Questo comporta anche il problema della spesa per l'eventuale accompagnatore, per il principio delle pari opportunità, dato l’obbligo che siano gli OO.CC. ad occuparsene, ci si può mettere d’accordo con il Comune per avere un assistente educativo. Per quanto riguarda la decisione di affidare il ragazzo disabile ad un accompagnatore dipende da caso a caso. Se è un ragazzo quasi del tutto autonomo, si può anche omettere la presenza dell’accompagnatore.

In conclusione oggi in regime di autonomia scolastica, i regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti. Quindi nessun obbligo esiste per i docenti ad accompagnare gli alunni nelle visite guidate o nei viaggi d’istruzione, ma questo dipende dalla libera disponibilità del docente che in nessun caso può essere indotto ad accettare tale responsabilità sotto l’intimazione di un ordine di servizio o le chiacchiere poco informate di colleghi.