La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita dal 1° maggio 2015, è una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l'occupazione.
I requisiti per poterne beneficiare sono:
- stato di disoccupazione involontario
- requisito contributivo
- requisito lavorativo.
Lo stato di disoccupazione involontario è quello dei lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva al lavoro. Per certificarlo la circolare 194 del 27/11/2015 dell'INPS stabilisce delle novità rispetto al D. Lgs 150 del 14/09/2015.
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Difatti il D. Lgs 150/2015 prevedeva una doppia modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID): una prevista dall'art. 19, secondo cui "si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al Portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego"; e un'altra prevista dall'art. 21 in cui si legge "la domanda di NASpI equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive".
La circolare 194/2015, invece, ha stabilito l'eliminazione del rilascio della DID a seguito di iscrizione al Portale nazionale e che la domanda NASpI stessa equivarrà a presentazione della DID. Si tratta, tuttavia, di una semplificazione solo apparente. L'art. 21 del già citato D. Lgs 150 prevede, infatti, che il beneficiario della domanda NASpI debba contattare il centro per l'mpiego entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda ai fini della stipula del Patto di servizio personalizzato (di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo); in mancanza l'assicurato sarà convocato dal centro per l'impiego entro 2 mesi.
Ricapitolando il richiedente deve presentare telematicamente domanda NASpI e recarsi necessariamente (novità di quest'anno) entro 15 gg al centro per l'impiego, oppure aspettare convocazione, per la stipula del Patto di servizio personalizzato.
Il requisito contributivo coincide con almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti. Sono valide tutte le settimane retribuite con una somma non inferiore ai minimali settimanali stabiliti dalle leggi 638/193 e 389/1989.
Il requisito lavorativo prevede almeno 30 giornate lavorative (ovvero di effettiva presenza al lavoro), a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio della disoccupazione.
La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 gg dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; può essere presentata:
- direttamente dal cittadino provvisto di PIN attraverso il seguente percorso: www.inps.it - accedi ai servizi - servizi per il cittadino - domande per prestazioni a sostegno del reddito - login - indennità di NASpI
- attraverso il Contact Center integrato INPS INAIL al numero 803164
- attraverso Enti di Patronato
L'indennità spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro 7 gg lavorativi, oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda se l'indennità viene richiesta dopo il settimo giorno.
L'indennità di disoccupazione potrà essere riscossa:
- mediante accredito su c/c bancario o postale o su libretto postale
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Si fa presente che non possono essere riscosse in contanti somme superiori ai 1000,00 euro.
In riferimento alla modalità di riscossione con accredito su c/c o libretto postale quest'anno è stata introdotta un'ulteriore incombenza che riguarda la modalità di comunicazione dell'IBAN; l'INPS con messaggio 1652 del 14/04/2016 ha stabilito la compilazione di un nuovo modello, SR163 (scaricabile in allegato), che dovrà contenere i dati di riferimento dell'Istituto di credito, il codice IBAN e timbro e firma del funzionario del competente ufficio postale o bancario. Il modello andrà trasmesso in allegato alla domanda di richiesta NASpI utilizzando la funzione allegati.
Nella domanda è possibile indicare anche i diritto agli assegni per il nucleo familiare, in questo caso al termine della domanda il sistema automatico consentirà l'acquisizione contestuale delle informazioni utili, ed eventualmente richiedere le detrazioni d'imposta.
La durata della NASpI, corrisposta mensilmente, è pari alla metà del numero di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, pertanto la durata massima potrà essere di 24 mesi. I periodi contributivi che hanno dato luogo a precedenti erogazioni sono escluse dal computo della contribuzione utile.
In caso rioccupazione con contratto di lavoro inferiore a sei mesi la NASpI viene sospesa d'ufficio, fino a un massimo di sei mesi, e al termine del contratto di lavoro l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della sospensione dell'erogazione.
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