Prof.ssa Elisabetta - Cari, sono una docente assunta in ruolo giuridicamente a settembre 2012 ed economicamente a settembre 2013 in una provincia diversa da quella in cui risiedo con mio marito e i miei figli. Desideravo sapere se il blocco quinquennale, parte da settembre 2012 (per cui ho già superato un anno di permanenza nella provincia di immissione in ruolo) o da settembre 2013 per cui ancora ho davanti 5 anni scolastici in una provincia diversa da quella di residenza. Grazie per la risposta
Andrè Manca - Gentilissima Elisabetta,
La legge 106/2011 art. 9 comma 21 stabilisce quanto segue:
L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi’ come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”
La dicitura “effettivo servizio” non deve trarre in inganno, in quanto la nomina giuridica vale a tutti gli effetti come anno di servizio (infatti hai potuto richiedere la sede di titolarità e partecipare ai movimenti come se la tua nomina fosse effettiva).
Pertanto i 5 anni decorrono dall’anno scolastico 2012 – 2013.
Buon lavoro.
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/10/nomina-giuridica-e-blocco-quinquennale/