Aggiornato 09/06/2015 con Circolare INPS n.94 Naspi
Dopo l’approvazione del Jobs Act sono stati varati i primi decreti che interessano il mondo del lavoro in particolare l’Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego ) e la Mini Aspi introdotta dalla Riforma Fornero (art.2 della legge n. 92/2012) ora diventano Naspi, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale dell’Impiego, che avrà decorrenza dal 1 maggio 2015, ma in buona sostanza ne riprende le norme già operanti, in quanto compatibili. Per fare un po’ di chiarezza riportiamo in allegato il decreto dal quale sono stati estrapolati alcuni punti salienti per fare un utile riepilogo in merito alla nuova prestazione.
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Destinatari e requisiti Naspi
I lavoratori (esclusi gli operai agricoli) che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, o nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e quelli che abbiano perduto involontariamente il proprio lavoro e che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Calcolo della Naspi
La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:
- se nel 2015 la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la Naspi è pari al 75% della retribuzione;
- se la retribuzione è superiore a 1.195 euro mensili, la Naspi sarà pari al 75% + il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
La Naspi non può superare l’importo massimo di 1.300 euro mensili nel 2015 (importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente), come già avveniva con la vecchia prestazione ASPI
Durata Naspi
Naspi viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L’indennità viene ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione:
- per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, questa riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
- per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017, la durata di Naspi è limitata a un massimo di 78 settimane.
Domanda
Coloro che sono in possesso dei requisiti possono inviare la domanda all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Naspi sarà erogata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Decadenza Naspi
A pena di decadenza, la Naspi è condizionata:
- alla permanenza dello stato di disoccupazione;
- alla partecipazione costante e regolare alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva verranno decise con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo che disciplina Naspi.
La Naspi inoltre decade nei casi seguenti:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
- inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi.
Compatibilità con lavoro subordinato e/o autonomo
Nel caso il lavoratore in corso di fruizione della Naspi instauri un rapporto di lavoro:
- di tipo subordinato: nel caso il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione la prestazione decade, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, caso in cui la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. Se il reddito è inferiore, la prestazione resta in vigore, a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;
- di tipo autonomo: nel caso il reddito che ne deriva è inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La Naspi sarà ridotta all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.