Mini-ASPI con Programma di calcolo
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Mini-ASPI: la prestazione sociale a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro |
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Lavoratori interessati |
Possono chiedere e ricevere la mini-ASPI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative (non i lavoratori a progetto per i quali è prevista invece l’una tantum per i parasubordinati). |
Indennità sostituite |
La mini-ASPI sostituisce l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. |
Decorrenza |
Il trattamento mini-ASPI si applica a tutte le situazioni di disoccupazione createsi dal 1° gennaio 2013. |
Requisiti per averne diritto |
I lavoratori hanno diritto di ricevere la mini-ASPI se posseggono i seguenti requisiti:
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Importo da percepire |
L’importo mensile della mini-ASPI è:
Ove per il calcolo sopra indicato è: Retribuzione media mensile = [(Retribuzione da imponibile previdenziale degli ultimi 2 anni / numero totale delle settimane di contribuzione) x 4,33] La mini-ASPI derivante dal suddetto calcolo è erogata al 100%. Nel caso di pagamento della mini-ASPI per frazione di mese si riproporziona l’indennità giornaliera dividendola per 30. Esiste un massimale al trattamento mensile che non può in nessun caso essere superato e la cui entità è comunicata annualmente mediante apposita circolare. Se le operazioni descritte risultano troppo complicate, abbiamo creato per i nostri lettori uno specifico programma di calcolo inexcel della mini-ASPI, che troverete in allegato in cui è sufficiente inserire la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, le relative settimane di contribuzione ed il coefficiente di rivalutazione Istat per gli anni successivi al 2013. |
Durata |
La durata della prestazione mini-ASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel lasso di tempo considerato. |
Modalità per richiederla |
Il lavoratore deve fare domanda all’Inps in via telematica entro 2 mesi dalla data appresso indicata (in base alle diverse situazioni):
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Perdita del diritto |
Il lavoratore perde il diritto a percepire la mini-ASPI quando:
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Sospensione e riduzione della prestazione (quando si trova un nuovo lavoro) |
Se il lavoratore trova un nuovo lavoro temporaneo di durata non superiore a 5 giorni, il pagamento della mini-ASPI è sospeso d’ufficio. Nel caso il lavoratore inizi a svolgere un’attività in proprio, d’impresa o professionale, va fornita comunicazione all’Inps entro un mese dal suo inizio, affinché l’Istituto previdenziale possa ridurre la mini-ASPI di un importo pari all’80% del reddito annuo previsto dall’attività. |
Contributi previdenziali figurativi, assegni per il nucleo familiare e tassazione |
Durante il periodo di pagamento della mini-ASPI al lavoratore sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi utili alla pensione. Nello stesso periodo il lavoratore ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare, qualora ne abbia i requisiti. Il trattamento mini-ASPI è considerato ai fini fiscali come reddito di lavoro dipendente e pertanto è assoggettato all’Irpef ordinaria, con applicazione quindi della ritenuta fiscale ad ogni pagamento mensile. |
Possibilità di percepirla in unica soluzione (quando si intraprende una nuova attività d’impresa) |
E’ prevista la possibilità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di riscuotere la mini-ASPI in unica soluzione (anziché mensilmente), a condizione che il lavoratore interessato utilizzi tale capitale per intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Le modalità di questa importante agevolazione saranno definite in un successivo decreto ministeriale di attuazione. |
N:B.Il Programma per il calcolo Aspi è visibile solo per i registrati