E' stata finalmente pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che doveva pronunciarsi sulla presunta incompatibilità di alcuni commissari del concorso a dirigenti scolastici bandito nel 2017 rilevata dalla sentenza del Tar n. 8655/2019.
Una sentenza in cui i giudici del TAR avevano disposto l'annullamento dell'intero concorso in risposta al ricorso in cui erano state invocate ben 11 motivazioni tra cui la legittimità del SW utilizzato, la composizione delle commissioni, l’anonimato. Tra queste però il TAR, rigettandone le altre dieci, aveva ritenuto essere accoglibile soltanto una delle undici motivazioni, quella della incompatibilità di un commissario che svolge anche funzione di sindaco e di due commissarie che sono state impegnate in corsi di formazione.
Motivazioni che il Consiglio di Stato, ha definitivamente smontato con la sentenza n. 396/2021, che ha ritenuto non essere accoglibili, confermando anche le stesse motivazioni di rigetto dei 10 punti già rigettati dal Tar e rigettando, altresì, anche motivazioni aggiunte. Resta pertanto confermata la legittimità delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici già assunti ad oggi e la graduatoria da cui saranno fatte, fino ad esaurimento, tutte le immissioni dei candidati vincitori ed idonei.
Una sentenza quella del CdS che ha definitivamente stabilito la legittimità del concorso a dirigente scolastico accogliendo l'appello del Ministero e ribaltato la sentenza di primo grado del TAR, confermando la bontà delle controdeduzioni che avevamo già indicato proprio in questo articolo di PSN che sollevava notevoli perplessità su quanto era stato deciso dai giudici di primo grado in merito alla motivazione accolta e riguardante la incompatibilità di tre commissari di cui uno perché sindaco, il dott. Angelo Francesco Marcucci, e due, le dott.sse Davoli e Busceti, perché avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso”.
In particolare nel dispositivo della sentenza del CdS, in merito alla posizione del commissario sindaco, si chiarisce che
‟...l'incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l‟attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l‟attività dell‟ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l‟influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita (v., su tali principi, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 agosto 2018, n. 4963; Cons. Stato, Sez. II, pareri 19 maggio 2015, n. 1525 e n. 1526, con ulteriori richiami giurisprudenziali; Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5392; Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2012, n. 574;).
Ebbene, applicando le sopra enunciate coordinate ermeneutiche alla fattispecie sub iudice, deve escludersi la sussistenza di un‟ipotesi di incompatibilità viziante la legittimità dell‟operato della commissione in seduta plenaria in data 25 gennaio 2019, in quanto: - in difetto di elementi concreti e circostanziati di segno contrario – nella specie né allegati né tanto meno provati –, nel caso di specie non è ravvisabile alcun pericolo, neppure remoto, di incidenza sul neutrale svolgimento del concorso e, in particolare sull‟operato della commissione in seduta plenaria con la partecipazione di oltre 100 componenti, per il solo effetto della titolarità della carica di sindaco in un comune con meno di 5.000 abitanti – per giunta, eletto su una locale lista civica priva di collegamento con un partito politico nazionale (v. relazione del 18 giugno 2019, prodotta dalla difesa erariale) –, considerato che si tratta di un concorso gestito a livello nazionale, nel quale le sotto-commissioni sono state chiamate a valutare gli elaborati di candidati provenienti da tutta Italia, assegnati secondo un criterio casuale alle varie sotto-commissioni; - nella specie, non risulta che alla procedura concorsuale avessero partecipato candidati nati o residenti nel comune di Alvignano, essendo per contro emerso che gli unici tre candidati in tale situazione, che avevano presentato domanda di partecipazione, non si erano poi presentati per sostenere la prova preselettiva;...".
La stessa sentenza, molto corposa, chiarisce anche le posizioni degli altri due commissari il cui operato, contrariamente a quanto stabilito dal Tar, è stato definitivamente ritenuto legittimo dal CDS con la motivazione di seguito riportata, considerati
“...non circostanziati e privi di adeguato corredo probatorio i profili di censura per cui della commissione esaminatrice avrebbero fatto parte soggetti svolgenti attività in corsi di formazione e preparazione al concorso de quo, così come del tutto carente di prova sono rimasti l’incidenza causale sulle determinazioni dell’organo collegiale in sede di fissazione dei criteri valutativi e l’eventuale correlativo favoreggiamento di taluni candidati in danno di altri. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, deve escludersi che sia stato violato il principio di imparzialità e neutralità della commissione esaminatrice“.
Inoltre la sentenza, scaricabile da qui, entra nel merito anche di altre numerose doglianza sollevate da numerosi appellanti con cui si invocava la presunta violazione del principio di anonimato nel software utilizzato realizzato a cura del Cineca. Il CdS sul punto osservava che "...trattasi di prospettazione meramente ipotetica e priva di ogni suffragio probatorio... "e che "...la commissione, quando correggeva i compiti, non aveva accesso ad alcuna informazione riguardante i candidati, e quando caricava in piattaforma l‟associazione candidato-compito (aprendo la busta internografata), non vedeva quale compito – e quindi quale voto – stava associando al candidato, con assoluta garanzia dell‟anonimato...". e respingendo le motivazioni di inidoneità del SW "non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche".
In conclusione, il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sugli appelli, nonché sugli appelli incidentali proposti dall’originaria ricorrente, accoglie gli appelli principali, respinge i correlativi appelli incidentali e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
In allegato la sentenza del CdS dove è possibile leggere tutte le motivazioni di rigetto delle doglianze sollevate e che ha stabilito la legittimità del concorso a dirigente scolastico indetto con DDG 1259 del 2017.
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