Colpo di scena ! Tutti col fiato sospeso per l'esito dell'udienza del 2 luglio al TAR, attesa da tutti i partecipanti al concorso per Dirigenti Scolastici e che doveva definire il destino di questo concorso. L'attesa era dovuta ad una udienza calendarizzata per oggi che riguardava un ricorso di più ricorrenti. Ebbene, è nel frattempo stata invece pubblicata una sentenza, di cui in anteprima vi mostriamo il testo, in cui i giudici del TAR hanno disposto l'annullamento dell'intero concorso in risposta al ricorso di una sola candidata che aveva invocato ben 11 motivazioni tra cui la legittimità del SW utilizzato, la composizione delle commissioni, l’anonimato. Tra queste però il TAR ha ritenuto essere accoglibile soltanto una motivazione quella della incompatibilità di un commissario che svolge anche funzione di sindaco e di due commissarie che sono state impegnate in corsi di formazione.
Una sentenza che getta nello sconforto migliaia di vincitori e idonei ma che devono comunque mantenere i nervi saldi perchè ora la sentenza sarà certamente appellata dal Miur al Consiglio di Stato come già avvenne con i precedenti ricorsi che miravano a sovvertire l'esito della preselettiva. Consiglio di stato che nel merito potrebbe completamente ribaltare l'esito della sentenza del Tar e procedere comunque in tempi brevi ad una ordinanza cautelare che annullerebbe immediatamente gli effetti di questa sentenza consentendo al Miur di procedere comunque alla immissione in ruolo dei vincitori ed idonei.
In merito il Ministero ha già comunicato che sta predisponendo, con l’Avvocatura dello Stato, appello al Consiglio di Stato. Il TAR ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del MIUR: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari, assicurando che chiederà una sospensiva d’urgenza della sentenza e di agire rapidamente al Consiglio di Stato.
Di seguito riportiamo il testo della sentenza qui allegata a partire dalle 11 doglianze lamentate dalla ricorrente e la posizione per ciascuna di esse del collegio giudicante del TAR.
Con il gravame in trattazione la ricorrente impugna gli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali (dd.n.395/2019) del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici nonché gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice, di predisposizione di quadri di riferimento (criteri) e i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte. Si è costituito il Miur a mezzo della difesa erariale.
Alla Camera di consiglio del 2 luglio 2019 il Collegio riteneva in decisione la controversia previo rituale avviso in ordine alla possibilità di una definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
1. SU LEGITTIMITÀ' DEL VOTO NUMERICO
Con il primo motivo in sintesi la ricorrente lamenta che il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente erosa mediante l’adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l’operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 1. RIGETTATO
La censura è infondata stante l’adeguatezza e l’analiticità dei criteri motivazionali a disposizione della Commissione esaminatrice. Basti invero considerare che l’organo tecnico aveva a disposizione sia i criteri che gli indicatori, quali Coerenza e pertinenza con indicatore la Valenza Strategica; Inquadramento normativo con indicatore Uso pertinente consapevole e critico; criterio Sintesi esaustività aderenza, indicatore Organicità e rigore; criterio Correttezza logico-formale, indicatori Proprietà linguistico-espressiva e Costruzione logica.
2. APPLICATIVO SOFTWARE
Con altro motivo parte ricorrente lamenta che l’applicativo software fornito per l’elaborazione delle riposte, a causa di evidenti disfunzioni lo ha danneggiato, in quanto in primo luogo era eccessivamente lunga la descrizione del quesito, il che ha determinato uno spreco di tempo e di risorse; inoltre trattavasi di applicativi obsoleti e malfunzionanti; l’esito negativo della prova sostenuta dal ricorrente è stato inevitabilmente (ed ingiustamente) condizionato da una patente disfunzione del software che, alla scadenza del termine previsto, non ha provveduto al salvataggio automatico delle risposte fornite; che in proposito le previsioni della lex specialis ed anche le precisazioni fornite nei successivi atti generali adottati dal Ministero resistente avevano chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il programma avrebbe consentito ai candidati di sfruttare tutto il tempo assegnato, ossia 150 minuti, dando così la possibilità di concentrarsi sull’espletamento della prova senza dover temere le conseguenze dell’arresto del sistema informatico.
In tal senso, infatti, l’art. 8, co. 7 del bando concorsuale statuiva espressamente che «La prova ha la durata di 150 minuti.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 2. RIGETTATO
Le censure appaiono al Collegio anzitutto destituite di principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.
La ricorrente non specifica alcun determinato difetto del sistema; né la lamentata assenza della funzione “copia incolla” può dirsi viziante, non essendo contemplata neanche nelle tradizionali prove svolte su supporto cartaceo. Durante lo svolgimento della prova risulta inoltre essere stato in ogni momento possibile accedere al riepilogo delle risposte. Non è poi documentata la lamentata inversione dei pulsanti rosso e blu.
Il Miur ha inoltre rappresentato, con la relazione depositata in atti, che il software è stato sottoposto a diverse operazioni di collaudo; che inoltre il software ha correttamente funzionato sia il 18 ottobre 2018 e il 13 dicembre 2018 e non sono stati segnalati difetti di funzionamento nei verbali di aula.
Il relativo funzionamento è stato poi illustrato attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del Miur unitamente ad un video esplicativo della procedura e riproposte a tutti i candidati nella schermata iniziale prima dell’inizio della prova.
In secondo luogo non viene parimenti offerto alcun elemento utile a consentire al Tribunale di apprezzare il delta di incisione della sua sfera giuridica dell’esponente per via delle lamentate disfunzioni. Va segnalato al riguardo che la Sezione ha molto di recente enunciato il medesimo principio relativamente all’impugnazione del concorso nazionale per l’ammissione ai corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia per l’A.A. 2013/2014 con riferimento a censure analoghe a quelle in scrutinio, formulando una valutazione di infondatezza delle stesse, “non individuando i ricorrenti il nesso causale tra le lamentate illegittimità e la lesione della loro sfera giuridica in termini di punteggio conseguito” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).
3. OGGETTIVITÀ' DELLA VALUTAZIONE
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che nelle attività di valutazione vige il principio fondamentale secondo il quale i giudizi di tipo automatico non devono influenzare i giudizi connotati invece da aspetti discrezionali, sicché è necessario tenere distinti e separati i diversi profili procedendo alla disamina dei primi solo dopo che sono stati valutati i secondi con conseguente esaurimento della discrezionalità tecnica.
In tal senso, infatti, la conoscenza dei risultati derivanti dalla mera applicazione di criteri di giudizio automatici può condizionare la Commissione esaminatrice che, a ragion veduta, sarebbe nelle condizioni di poter orientare i propri giudizi compromettendo l’oggettività della valutazione.
Il divieto di commistione tra profili vincolati e profili discrezionali, sebbene affermato nelle procedure ad evidenza pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392), costituisce indubbiamente un canone fondamentale in quanto posto a presidio dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Allega che i commissari hanno proceduto illegittimamente dapprima a valutare i quesiti soggetti a sistema computerizzato di correzione, concernenti la conoscenza delle lingue straniere e che il conoscere preventivamente il punteggio ottenuto per i quesiti di lingua, avente un valore pari ad un quinto (20 punti su 100) del giudizio complessivo, ha potuto incidere notevolmente sull’esito della prova scritta e quindi condizionare l’esito della successiva valutazione.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 3. RIGETTATO
La Sezione dissente dalla illustrata linea difensiva, considerando che nelle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di pubblici dipendenti, alcuna norma di legge impone che le prove sottoposte a sistemi automatizzati di correzione vengano corrette prima di quelle involgenti valutazioni discrezionali. Trattasi invero di un modus procedendi affidato alla valutazione della commissione, che ben può procedere dapprima a correggere le prove automatiche, senza che possa inferirsi da esso alcuna idoneità ad inquinare ed influenzare la correzione delle prove soggette invece a margini valutazionali di tipo tecnico, stante anche l’anonimato delle suddette prove.
4. PRINCIPIO DELLA UNICITÀ' DELLA PROVA
Con il quarto mezzo la deducente si duole dell’infrazione del principio dell’unicità della prova, che doveva essere celebrata nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, e che la disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall’espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e par condicio in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento. Sostiene che di contro, le deroghe a tale regula iuris sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della par condicio. Lamenta che lo slittamento della prova nella regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari; che il Ministero resistente, quindi, non aveva disposto lo slittamento dell’intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione, e che la prova suppletiva è stata svolta dopo ben due mesi da quella interessante tute le altre regioni. Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova. Assume inoltre che diversi concorrenti son stati ammessi con riserva alle prove in virtù di decisioni del Consiglio di Stato e le hanno sostenute ben due mesi dopo.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 4. RIGETTATO
Anche siffatta doglianza non coglie nel segno. Va infatti rimarcato che come la stessa deducente ammette, le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competenti autorità in Sardegna.
Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna.
Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse.
Lo stesso è a dirsi quanto all’ammissione di altri concorrenti con riserva disposta dal Consiglio di Stato con conseguente slittamento delle loro prove. Anche in tal caso, infatti, l’ammissione con riserva integra un’ipotesi eccezionale, sicuramente non prevedibile.
Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell’esito della prova da lui svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della Regione Sardegna.
Ne consegue che vanno qui ribadite le considerazioni svolte al par. 2.1 richiamandosi la giurisprudenza della Sezione sul punto (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).
Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga censura sollevata in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che “con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all’esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell’art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all’identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all’esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l’orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). ”.
Ancora, lo stesso TAR per il Lazio, con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto “la non coincidenza dell’ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante” (…) “in assenza di precise adduzioni” tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto “non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria”.
Il motivo va pertanto respinto.
5. SU VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO
Con il quinto motivo è dedotta la violazione del principio dell’anonimato insita per il ricorrente nella circostanza che il codice personale e le generalità dei competitors venivano inserite in una busta che non veniva sigillata. Sostiene al riguardo in sintesi che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell’assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l’applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l’individuazione della propria prova.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 5. RIGETTATO
La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa.
La lex specialis prevedeva infatti sì che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: “Il candidato estrae un codice personale anonimo dall’urna (…); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all’interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (…)”.
Tuttavia a garanzia dell’anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova “Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all’interno della busta internografata che gli è stata consegnata all’atto della registrazione e la sigilla;”.
Ne consegue che alcuna violazione del principio dell’anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura.
Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale 28240 del 14.6.2019, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati ai candidati venivano riposti in una busta internografata parimente consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4 parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest’ultima busta già sigillata veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali agli originali dei verbali d’aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti tali plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano poi consegnati in sicurezza ai Direttori degli USR regionali e da questi recapitati al Ministero affiché venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione.
Emerge pertanto la presenza di ben tre buste sigillate racchiuse una all’interno dell’altra.
La relazione del Miur del 14.6.2019 ha altresì contrastato la doglianza secondo cui il codice personale ancorché anonimo conseguato a ciascun candidato potesse essere rivelato a qualche membro della commissione prima della correzione delle prove.
Invero emerge dalla citata relazione come gli elaborati di ciascun candidato venissero conservati in una piattaforma informatica detenuta dal Cineca incaricato dell’organizzazione logistica del concorso. I commissari accedevano poi collegialmente agli elaborati del candidato al momento della correzione delle prove ma il file contenente le stesse non consentiva anche l’individuazione del codice anonimo, ma si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo.
Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell’anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativo della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi.
Il Miur con relazione del 25.6.2019 versata in atti ha precisato che alla fine della prova, il candidato, cui era stato consegnato il codice anonimo, lo ha inserito sull’applicativo, codice che è stato salvato nel tracciato record del file .BAC (si ricorda che il file .BAC è criptato
Il file .BAC (contenente il solo codice anonimo e NON i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d’aula, sulla piattaforma CINECA, che ne ha controllato l’integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d’aula).
Una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file .BAC in un database protetto cui può accedere il solo personale tecnico di CINECA autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui: codice anonimo, risposta alla domanda 1, risposta alla domanda 2, eccetera. Tutti i compiti sono stati quindi caricati in questo database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo).
Solo una volta effettuata la correzione e al momento dello scioglimento dell’anonimato ognuna delle 38 subcommissioni attraverso un unico pc collegato alla piattaforma del Cineca svolgeva le operazioni di associazione del codice personale anonimo identificativo della prova con il codice fiscale del candidato riportato in una bustina internografata sigillata, custodita all’interno di un’altra busta parimenti sigillata, buste tutte custodite dai carabinieri
6.SU MANCATA FORMALIZZAZIONE GRIGLIE
Con il sesto mezzo la ricorrente deduce che risulta che le Sotto-Commissioni non abbiano formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che «Il Presidente fa, inoltre, presente che (…) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell’apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritti e con indicazione del numero e della data».
Orbene, contrariamente a quanto disposto, le Sotto-Commissioni non hanno datato le schede in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 6: RIGETTATO
Anche siffatta censura si profila destituita di fondamento atteso che da un alto si risolve in una mera irregolarità priva di idoneità viziante le operazioni di valutazione avversate.
Dall’altro non si evidenzia alcun vulnus della sfera giuridica del deducente, non emergendo i profili di lesione della sua posizione e in particolare il quantum di incisione dell’esito della prova da lui sostenuta. Non si è infatti in grado di comprendere in che misura la lamentata irregolarità abbia codeterminato l’esito negativo della prova da parte del ricorrente.
7. SU MANCATA VIGILANZA DURANTE LO SCRITTO E SU TESTI AMMESSI
Con il settimo mezzo la deducente lamenta una serie di irregolarità consumate nello svolgimento della prova scritta, in particolare dolendosi che la procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l’uso dei testi ammessi.
L’art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati «Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note e commenti. Assume sul punto l’esponente che nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d’esame adottavano un parametro di “ammissibilità” dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 7: RIGETTATO
Anche a scrutinio della sintetizzata doglianza vanno ripetute le considerazioni svolte al par. 2.1. sul primo motivo di ricorso in ordine al mancato assolvimento della prova di resistenza, non essendo dato cogliere il grado di compromissione, mediante le censurate irregolarità dell’esito della prova del ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).
Quanto alla doglianza circa la limitazione della consultazione ai soli testi di legge con esclusione delle circolari, rammenta il Collegio che l’art. 13, co. 3 del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che i concorrenti “Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.”.
E’ ora evidente che le circolari non possono essere annoverate tra i testi di legge, attesa la loro natura interpretativa delle norme di legge, con inserimento quindi di apporti critici e di commento.
Non di rado infatti le circolari riportano anche richiami giurisprudenziali ai quali si rifanno.
Ragion per cui appare legittima l’opzione di escludere dalla possibilità di consultazione da parte dei candidati, delle circolari, che possono essere apparentate ai commenti delle leggi.
Oltretutto la disposizione di lex specialis è meramente riproduttiva dell’art. 13, co. 3, d.P.R. n. 487/1994 non impugnato.
Il motivo va pertanto respinto.
8. SU DIFFERENTE PERCENTUALE DI AMMESSI ALLO SCRITTO TRA SOTTO-COMMISSIONI
Per le medesime argomentazioni va disatteso anche l’ottavo motivo, con il quale la ricorrente si duole della sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali che hanno di fatto comportato che le operazioni selettive sfociassero in determinazioni assolutamente irragionevoli.
I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli ammessi e/o il voto medio attribuito alle prove.
A titolo meramente esemplificativo, si consideri che la Sotto-Commissione 4 ha avuto una quota irrisoria di bocciati e votazioni medie attestate ben oltre la soglia di ammissibilità. Allega inoltre che le differenze in questione, peraltro, sono verificabili anche a livello territoriale e si sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, quali Campania, Calabria e Sicilia, ove la percentuale di ammessi è stata di gran lunga inferiore alla media nazionale.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 8: RIGETTATO
Respinte per le medesime argomentazioni di cui al punto 7.
9. SU TIPOLOGIA E TEMPI DELLA PROVA SCRITTA
Con il nono mezzo la ricorrente in sintesi lamenta che l’esito della selezione concorsuale è poi risultato inevitabilmente compromesso a causa dell’erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall’essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei “casi”, richiedendo quindi l’individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.
Sostiene inoltre che la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz’altro irragionevole e sproporzionata qualora l’elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di “casi”, che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 9: RIGETTATO
Le censure riassunte appaiono al Collegio inammissibili e infondate.
Al riguardo non può sottacersi che la ricorrente, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione.
Con specifico riguardo alla formulazione e alla riposta a quesiti a risposta multipla si è espresso nei sensi sopra tratteggiati anche questo Tribunale che ha puntualizzato che “L'opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d'esame del concorso notarile, impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite”, puntualizzando conseguentemente che “In estrema sintesi, si può dunque affermare che nella valutazione degli elaborati dei candidati al concorso per posti di notaio (ma la conclusione non può mutare nel caso di quesiti per aspiranti specializzando in medicina, n.d.s.), la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto”(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013,n. 10349).
10. SU OMESSA VIGILANZA SU CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
Con il decimo motivo la ricorrente censura i provvedimenti istitutivi del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.
Al riguardo, evidenzia che potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell’Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso de quo. Per il deducente la prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite. Siffatte garanzie di neutralità ed imparzialità sarebbero state violate con la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.
In tal senso, infatti, ella figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (doc. 28 fascicolo digitale).
POSIZIONE DEL TAR SUL PUNTO 10: RIGETTATO
Al riguardo il Collegio sottolinea che:
a) il dottor Martano non ha mai partecipato ai lavori del Comitato essendo nominato in qualità di supplente;
b) le dottoresse Stancarone e Di Nocera avendo rassegnato tempestivamente le proprie dimissioni dal Comitato tecnico-scientifico non hanno mai assunto le relative funzioni.
Il motivo va dunque disatteso.
11. SU INCOMPATIBILITÀ' DEI COMPONENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
Con l’undicesimo motivo poi la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.
Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.
Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.
Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.
In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.
Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.
Al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell’incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.
ACCOGLIMENTO DEL COLLEGIO GIUDICANTE SUL PUNTO 11
Al riguardo, deve essere sottolineato che:
a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.
b) l’art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici” con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;
c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l’altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc’anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;
d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).
13. Inoltre il Collegio, anche se ininfluente ai fini dell’esito del presente contenzioso, sottolinea che la prospettata illegittimità della composizione di una sottocommissione che non ha corretto i compiti dei ricorrenti, non assume alcuna rilevanza atteso che:
a) è pacifico che la suddetta illegittimità verrebbe ad inficiare unicamente l’operato della sottocommissione in questione;
b) tale circoscritto annullamento non apporterebbe in alcun modo alcuna utilità ai ricorrenti avuto presente che non verrebbe ad inficiare la valutazione negativa dagli stessi riportata.
Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto Annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere