Sulla sentenza del TAR che ha annullato il concorso a dirigente scolastico si sollevano notevoli perplessità su quanto deciso dai giudici in merito alla motivazione accolta e riguardante la incompatibilità di tre commissari. Va detto che le contestazioni addotte nel ricorso erano ben 11 e soltanto una, come abbiamo documentato in questo nostro articolo, è stata accolta dal TAR Lazio riconoscendo la illegittimità della posizione di tre commissari di cui uno perché sindaco, il dott. Angelo Francesco Marcucci, e due, le dott.sse Davoli e Busceti, perché avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso”.
Il tribunale regionale ha spiegato che tali presenze erano incompatibili con il ruolo obbligatoriamente super partes di commissari in un raggruppamento “madre”, quale è quello della validazione dei quesiti e della scelta delle griglie di valutazione da adottare a seguito dello svolgimento delle prove d’esame: “la Commissione esaminatrice – scrive il Tar – opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati”, e dunque “la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte”.
Le motivazioni addotte dai giudici lasciano davvero perplessi per una serie di motivi che la nostra redazione ha raccolto e indicato in questo articolo.
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Secondo il TAR in particolare un sindaco non può fare il commissario visto che scrive: “Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell’incarico e tuttora – continua il Tar -, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487″.
Va detto subito che sull'incompatibilità del commissario sindaco, con la sentenza che annulla il concorso, il TAR è entrato in contraddizione con l'ampia giurisprudenza che va contro la pronuncia di ieri, tra cui la recente sentenza n. 14506 del 23-12-2015 dello stesso Tar del Lazio qui commentata in cui i giudici, riprendendo anche quanto il Consiglio di Stato ha più volte precisato,scrivono che la suddetta norma deve essere interpretata nel senso che “la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso”. Ciò perché “una diversa interpretazione generalizzerebbe in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, seppure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione”.
E ancora scrivevano i giudici, discostandosi in maniera inspiegabile da quanto deciso per il concorso a dirigenti scolastici, tale interpretazione, a parere del TAR, deve essere condivisa in quanto garantisce la necessaria “ponderazione dei due principi dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso” (Cons. Stato sez. VI, sentenza n. 5947/ 2013) e ribadita anche in una recente sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28-11-2018 la n. 6747/2018 riferita proprio ad una presunta incompatibilità di commissari per il precedente concorso a Dirigenti Scolastici del 2011.
Nella fattispecie, i giudici del TAR hanno ritenuto insussistenti i presupposti di incompatibilità dato che il prof. Ferrara “ricopre una carica politica in un ente (Giunta provinciale di Napoli) diverso da quello che ha indetto la procedura concorsuale”, il CNR, e che dagli atti “non emerge un ambito di significativa interferenza tra la carica ricoperta dal prof. Ferrara […] e l’attività del CNR”.
E' in sostanza la stessa posizione in cui si trova il commissario Marcucci che ricopre una carica politica in un ente (comune di Alvignano) che non ha per bandito il concorso. L'incompatibilità, insomma, poteva essere sollevata nel caso fosse il commissario di un concorso per vigili urbani indetto appunto dal suo comune.
Dunque la posizione del Miur è assolutamente coerente con quanto consolidato dalla giurisprudenza fino ad oggi nota.
Sulla illegittimità della nomina delle due funzionarie che hanno svolto corsi di formazione bisogna verificare se abbiano svolto attività di formazione per partecipanti al concorso o semplicemente relativa alla loro funzione ministeriale; la stessa sentenza non lo specifica chiaramente. Va inoltre detto, che a quanto ci segnalano in redazione diversi candidati, i corsi che avrebbero effettuato sarebbero stati erogati in modalità e learning con video lezioni registrate e disponibili solo on line senza possibilità di interagire e venire in contatto con i fruitori e dunque con possibili concorrenti.
Ma c'è molto di più e che lascia davvero perplessi tanti giuristi che ritengono la posizione delle due commissarie non possa incidere sulla legittimità dell’operato della intera commissione. A spiegare ciò un giurista, l'avv. Gianmario Sposito, che così si è espresso sul punto:
"La sequela argomentativa sviluppata in sentenza si appalesa strumentalizzante il principio del “collegio perfetto” poiché i Giudicanti lo correlano, del tutto impropriamente, e nel caso che occupa, alla presenza di due componenti (Dott.sse Davoli e Busceti) che verserebbero in situazioni di incompatibilità per aver, nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, svolto attività o corsi di preparazione. Ma così non è! Intanto v’è da dire che le richiamate sentenze (T.A.R. Lazio, sez. III bis 14/11/2018, n. 10964 e Cons. Stato, sez. VI 18/09/2017, n. 4362) allorquando statuiscono che le commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono “collegium perfectum” (principio totalmente condiviso da chi scrive), esplicitano che le stesse devono operare nella totalità dei propri componenti specificando anche le attività che devono registrare la presenza della intera commissione e non già di una parte di essa. E’ dunque lapalissiana la specifica in termini numerici, e non già altro! Quanto alla presenza di membri incompatibili, in nessun modo tale evenienza può incidere sulla legittimità dell’operato della intera commissione, in quanto tale circostanza, ove sussistente, ricadrebbe in capo ai soggetti, anche in termini di responsabilità penale, che, allorquando l’incarico, avrebbero infedelmente dichiarato di non versare in situazioni di incompatibilità.
E come può giuridicamente incidere tale aspetto sulla legittimità dell’operato di una intera commissione sul presupposto che la incompatibilità va dichiarata? Ma tanto non basta ai Giudici amministrativi! L’aberrante assunto individuabile al punto c) della sentenza de qua che recita “poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l’altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc’anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione” risulta davvero non collocabile.
Costoro (i Giudici) incredibilmente presumono e, dunque, assumono che l’intera commissione conoscesse della incompatibilità, per poi ometterne la contestazione e, dunque, la estromissione dei soggetti incompatibili ed ancora, si fosse, comunque, determinata alla validazione dei quesiti ed alla definizione della griglia di valutazione! Tale costrutto è giuridicamente abnorme oltre che completamente destituito di fondamento. Non si comprende, poi, come tale rilievo possa ingenerare la invalidazione di un intero e complesso percorso legittimamente e scrupolosamente ossequiato, in ogni sua fase, dai candidati.
Nel rendermi disponibile ad un tavolo di lavoro che sviluppi in maniera più articolata ed adeguata tutto quanto sinteticamente rappresentato, auspico, attraverso la diffusione della presente, la condivisione ed il confronto con altri operatori di diritto."
Dunque una sentenza che lascia davvero molto perplessi e con la quale il TAR oltre a contraddire gli orientamenti del Consiglio di Stato ha smentito sue precedenti e recenti sentenze e che costringe il Miur a ricorrere d'urgenza al CdS.
Una contraddizione che anche il dott. Giannelli, presidente di ANP, ha evidenziato in uno specifico intervento video
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