Il ministro Bussetti ha anticipato, in una intervista a Repubblica,la volontà di indire entro l'estate (presumibilmente entro luglio) nuovi concorsi per la scuola secondaria (di I e II grado) per consentire l'avvio della procedura concorsuale da settembre 2019. Il Ministro ha annunciato di aver chiesto al Ministero dell’Economia l’autorizzazione a bandire un nuovo concorso per la scuola secondaria, per un totale di 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno.
Tuttavia bisognerà attendere l'estate prima dell'emanazione del bando per la evidente necessità di avere il numero certo dei posti effettivamente disponibili che si renderanno vacanti immediatamente in seguito all'accertamento dei docenti aventi diritto al pensionamento e per tenere conto degli esiti della procedura di mobilità, attesi per il 20 giugno, salvo proroghe. Solo dopo gli esiti della mobilità professionale e territoriale dei docenti di ruolo sarà possibile effettuare una ricognizione dei posti effettivamente disponibili e la distribuzione per ciascuna regione. Il concorso ordinario sarà infatti bandito esclusivamente per le classi di concorso e per le regioni con graduatorie esaurite o per le quali si prevede si esauriranno in occasione delle prossime immissioni in ruolo.
IMMISSIONI IN RUOLO DA SETTEMBRE 2020
Le prove si svolgeranno quindi a partire dal prossimo settembre e durante l'autunno per concludere l'intera procedura concorsuale in tempo per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2020/2021, con validità biennale delle relative graduatorie di merito con immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivo a quello di espletamento delle prove.
REQUISITI DI ACCESSO PER POSTO COMUNE
I requisiti di accesso per posto comune sono alternativamente i seguenti:
- Titolo di acceso alla classe di concorso (laurea + eventuali CFU\esami integrativi mancanti) + 24 CFU.
- Abilitazione specifica all'insegnamento nella classe di concorso.
- Titolo di accesso alla classe di concorso + abilitazione in altra classe di concorso o grado di istruzione.
- Titolo di accesso + 3 anni di insegnamento di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso (in prima applicazione).
Questo significa che sono esonerati dal possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, i docenti in possesso di abilitazione specifica nella stessa classe di concorso e i docenti abilitati in altre classi di concorso ordini di scuola. Infine, sono esonerati anche i docenti con 3 anni di servizio prestati negli ultimi 8 anni indipendentemente che siano stati svolti su posto di sostegno o su posto comune o su altri ordini\gradi di scuola.
Quest'ultimo esonero però è previsto esclusivamente in prima applicazione vale a dire solamente con riferimento al prossimo concorso e non per i successivi.
REQUISITI DI ACCESSO PER INSEGNANTE TECNICO PRATICO (ITP)
Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) potranno partecipare al concorso con il semplice possesso del diploma ottenuto al termine dell'esame di Stato. Tali docenti, inoltre, sono esonerati dal possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
A partire dall'anno scolastico 2024\2025 anche per le classi di concorso di insegnante tecnico pratico sarà previsto come titolo di accesso il diploma di laurea di primo livello e sarà obbligatorio conseguire altresì i 24 CFU.
REQUISITI DI ACCESSO PER POSTI DI SOSTEGNO
Per quanto riguarda la procedura per posti di sostegno, potranno accedere al concorso esclusivamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
PARTECIPAZIONE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO
Sarà possibile partecipare al concorso per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno.
Pertanto, non sarà possibile partecipare per due distinte classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado o per due del primo grado mentre sarà consentito partecipare per una classe di concorso della scuola di secondaria di primo grado e per un'altra del secondo grado. Resta salva la possibilità di partecipare comunque per posti di sostegno, anche per più ordini\gradi di scuola qualora il candidato ne possegga i requisiti. Ciascun candidato potrà concorrere in una sola regione.
PROVE CONCORSUALI PER POSTO COMUNE E PER POSTO DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
Sono previste due prove scritte e una orale. Diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente, non sono previsti esoneri dallo svolgimento delle prove per cui tutti i candidati dovranno sostenere tutte le prove concorsuali. Il superamento di ogni prova è condizione necessaria per poter accedere alla prova successiva.
La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su tutte le discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle medologie e tecnologie didattiche. e la prova orale che consisterà in un colloquio sulle discipline facenti parte della classe di concorso. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonchè il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi.
PROVE CONCORSUALI PER POSTO DI SOSTEGNO
Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale. La prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica dell'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno sette decimi o equivalente. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
CONCORSO ABILITANTE
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, permettera di conseguire l'abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
Questa novità comporta delle importanti conseguenze:
- In primo luogo, i docenti che pur superando tutte le prove, non si collocheranno nei posti messi a bando, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso e, di conseguenza, potranno eventualmente iscriversi nella II fascia delle graduatorie d'istituto. In altri termini, pur non avendo diritto all'immissione in ruolo avranno comunque il vantaggio di conseguire l'abilitazione all'insegnamento e quindi l'inserimento in II fascia delle graduatorie d'istituto.
- In secondo luogo, i docenti che parteciperanno al concorso per più classi di concorso (es: A-12, A-22 e\o sostegno), qualora dovessero superare le prove concorsuali per entrambe le classi di concorso, conseguiranno l'abilitazione per entrambe le classi. Nel caso in cui si troveranno in posizione utile per l'immissione in ruolo per entrambe le classi di concorso, dovranno poi optare per una di esse ma risulteranno comunque abilitati in entrambe con la conseguenza che successivamente potranno eventualmente richiedere il passaggio di ruolo o il trasferimento, nell'ambito delle procedure di mobilità.
GRADUATORIE DI MERITO
La graduatoria di merito è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. Non sono quindi previsti idonei in quanto le graduatorie saranno composte esclusivamente dai docenti vincitori.
Viene specificato che rimane fermo il diritto all'assunzione dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi. Questo significa che i vincitori devono essere assunti anche negli anni successivi qualora nel biennio di validità delle graduatorie non sia ancora avvenuta la loro assunzione.
I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.
IMMISSIONE IN RUOLO
I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I docenti stipuleranno un contratto a tempo indeterminato già all'atto dell'immissione in ruolo e il percorso di formazione e prova sarà ripetibile in caso di esito negativo.
Il percorso di formazione e prova sarà disciplinato con apposito Decreto Ministeriale il quale definirà le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Dovrebbe trattarsi di un periodo di formazione e prova strutturato sulla falsariga del tradizionale anno di prova di cui al DM 850/2015.
VINCOLO QUINQUENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Quindi il docente vincitore di concorso e immesso in ruolo, dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo ilcaso del docente che si trovi in situazione in sovrannumero o esubero nell'istituzione scolastica in questione.
POSTI RISERVATI PER CHI HA 3 ANNI DI SERVIZIO
In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive per almeno 180 giorni anche non continuativi o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti.
In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.
In pratica, il nuovo sistema non prevede più una procedura ad hoc per i docenti con 3 anni di servizio. Questi però potranno partecipare al concorso ordinario godendo di due vantaggi:
1) Esonero dal possesso del requisito dei 24 CFU;
2) Quota riservata dei posti pari al 10%, fermo restando che potranno concorrere anche per la restante parte dei posti.
TITOLI ACCADEMICI NELL'AMBITO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL'INCLUSIONE
L'art. 3 comma 6 del D.lgs 59/2017 prevede la valutazione come "titoli valutabili" dei titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione quali, ad esempio, master\corsi di perfezionamento\diplomi di specializzazione biennali o altri titoli accademici.
TITOLI VALUTABILI
Con successivo decreto sarà individuata la tabella di valutazione dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, che peseranno comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione.
Da notare come è stato già approvato al Senato, l'emendamento che mira a innalzare tale limite a 40 punti su 100. Inoltre, nell'ambito dei 40 punti sarà particolarmente valutato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale limitatamente ai corsi per l'assolvimento dell'obbligoscolastico) fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli. Dopo l'approvazione del Senato, il testo dovrà essere esaminato dalla Camera dei deputati.