Sono numerosi i docenti che attendono di conoscere con ansia il voto attribuito al proprio elaborato della prova scritta del concorso a dirigente scolastico in corso oltre a sapere quando e dove dovranno espletare il colloquio per la prova orale.
Una attesa che si protrae anche per i candidati non ammessi dal 27 marzo 2019, data in cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato lo scritto e sulla base del quale PSN ha elaborato in esclusiva l'ipotesi di abbinamento di ciascun candidato alle 38 commissioni del concorso.
n merito, il Miur ha appena inviato una comunicazione a tutti i candidati che hanno sostenuto la prova scritta avente ad oggetto "Prova scritta del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati."
Questo il testo della mail e qui invece i verbali della commissione e di scioglimento dell'anonimato:
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In riscontro alle numerose istanze di accesso pervenute presso questo Ministero, si si fa presente che a partire dall’ 8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all’area ‘Altri servizi’ di Polis. La presente nota di riscontro viene trasmessa anche all’indirizzo mail dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso dai candidati partecipanti alla prova scritta.
A tal proposito, si evidenzia che un gran numero di istanze di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 pervenute presso lo scrivente Ministero, sono state presentate anche ai sensi dell’art. 5, comma II, D. Lgs. n. 33/2013 nelle forme dell’accesso civico generalizzato. Esaminate le predette istanze e la documentazione allegata, per le richieste per le quali è evidente e motivato l’interesse qualificato dell’istante, lo scrivente Ministero, anche in base alla specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 1309/2016 (par.2.3) ritiene, nell’interesse dei richiedenti e al fine di porli in grado di esercitare al meglio le proprie facoltà partecipative e/o oppositive e difensive attribuitegli dall’ordinamento a tutela della posizione giuridica qualificata di cui sono titolari, che le stesse debbano essere trattate quali richieste di accesso documentale ai sensi della L. n. 241/90.
Conseguentemente, tali richieste seguiranno lo specifico iter procedurale di questa tipologia di accesso, caratterizzato da suoi propri termini, limiti, strumenti di ricorso e revisione. Qualora, invece, le istanze contengano richieste di informazioni, dati o documenti non collegabili direttamente ad un interesse qualificato del richiedente, quindi ricadenti nell’ambito dell’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma II, D. Lgs. n. 33/2013, a tali richieste verrà dato seguito nei modi e nei tempi previsti dalla normativa richiamata. A tal proposito, si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni (e per informazioni l’Anac specifica debba intendersi la rielaborazione di dati detenuti dall’amministrazione effettuata per propri fini e contenuta in distinti documenti), quanto di seguito indicato: “…resta escluso che […] l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.
Pertanto l’amministrazione non ha l’obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “…nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere…”, si chiarisce che è possibile negare l’accesso qualora l’attività di elaborazione di dati “…comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”.
Ai fini di trasparenza viene pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata al corso-concorso di dirigente scolastico, il verbale con cui la Commissione coordinatrice ha fissato i criteri di correzione delle prove scritte, nonché, previo oscuramento dei dati personali, il “verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato, attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017)”. Con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d’aula, moduli anagrafici sottoscritti dai candidati e quanto altro), tenuto conto dell’ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l’esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva.
Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
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