Come è noto ormai la Didattica a Distanza (DAD), in questo nuovo anno scolastico, sarà Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, e sarà rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola.
A tal proposito il ministero ha emanato alcune indicazioni in materia di protezione dei dati. Spetta alla singola istituzione scolastica la scelta e la regolamentazione degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali di personale scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della DDI. Tale scelta è effettuata del Dirigente scolastico, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti.
- IL Dirigente scolastico incaricherà il RPD, di fornire consulenza rispetto alle principali decisioni da assumere, ad esempio, in merito alla definizione del rapporto con il fornitore della piattaforma prescelta e alle istruzioni da impartire allo stesso, all’adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi a tale tipologia di trattamenti e alle misure necessarie affinché i dati siano utilizzati solo in relazione alla finalità della DDI e alle modalità per assicurare la trasparenza del trattamento mediante l’informativa a tutte le categorie di interessati. Ciò, in particolare, suggerendo il ricorso a piattaforme che eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, ovvero, nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e generaliste, raccomandando di attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI.
- Il consenso dei genitori non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica.
- Le Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito dell’erogazione dell’offerta formativa. Poiché attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della DDI sono trattati sia dati degli studenti che dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori, è opportuno che le scuole forniscano a tutte queste categorie di interessati, di regola all’inizio dell’anno scolastico, anche nell’ambito di una specifica sezione dell’informativa generale o in un documento autonomo, tutte le informazioni relative a tali trattamenti.
- Inoltre, le istituzioni scolastiche che facciano ricorso a nuove piattaforme per l'erogazione della DDI, laddove non abbiano già provveduto, dovranno provvedere ad aggiornare l'informativa rilasciata agli interessati al momento dell’iscrizione o, nel caso del personale scolastico, al momento della stipula del contratto di lavoro, indicando gli eventuali nuovi fornitori del servizio che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell'istituzione stessa.
- Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal RPD, dovrà assicurarsi che il sistema scelto per l’erogazione della DDI preveda il rispetto del termine per la conservazione e la successiva cancellazione dei dati.