Siamo arrivati quasi alla fine della prima fase dell’anno scolastico, le vacanze natalizie sono alle porte e gli alunni della scuola secondaria di secondo grado dedicano solitamente questo periodo all’assemblea di Istituto e ad eventuale autogestione. Situazioni molto frequenti in questo periodo con i dirigenti scolastici che richiedono ai docenti di prestare vigilanza agli studenti spesso andando anche oltre gli obblighi previsti. Ma quali sono realmente gli obblighi degli insegnanti in questi casi e come devono comportarsi ? Vediamo cosa dice la normativa in ciascuna circostanza:
Assemblea d’Istituto
L’art.12 del D.lgs. n.297 del 1994 riconosce agli studenti della scuola secondaria superiore il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola; il successivo articolo 13 detta le modalità di organizzazione delle assemblee studentesche, indicandone le finalità, il luogo di svolgimento e la durata temporale entro cui è possibile dilatare tale riunione degli studenti. Per quanto riguarda le finalità dell’assemblea il comma 1 dell’art.13 così recita “le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”; il comma 6 chiarisce che le assemblee di istituto si svolgono durante l’orario delle lezioni, ma possono svolgersi anche fuori dall’orario di lezione a patto che ci sia la disponibilità dei locali. E’ possibile fare un’assemblea d’istituto al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, vi possono prendere parte oltre al Preside o un suo delegato , i docenti che lo desiderino ( comma 8 dell’art. 13 del Testo Unico ) Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto. L’art.14 disciplina il “Funzionamento delle assemblee studentesche” le quali devono stilare un programma che deve essere inviata per presa visione al Consiglio di istituto. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
Vigilanza dei docenti
L'articolo 13 del D.lgs. 297/94 afferma che alle assemblee di classe o di istituto i docenti se vogliono possono assistere ma non hanno nessun obbligo e dato che l’assemblea interrompe l’attività curriculare, il docente può anche andare via.
Autogestione scolastica
Non esistono fonti normative che regolano l’autogestione scolastica anche se la Corte di Cassazione con la sentenza n.2723 del 1997 ha sottolineato che l’attività didattica inerente la realtà scolastica non suppone “necessariamente modalità predeterminate e rigide concatenazioni di puntualità temporale”, potendo gli scopi che essa si prefigge essere raggiunti anche attraverso “modalità” e “tempi più liberi ed elastici”, anche se è bene che tale forma di riunione o associazione sia consona ai principi della legalità e della corretta convivenza civile. Inoltre un altro riferimento è il D.P.R. n°235 del 21 Novembre 2007 che regolamenta lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art 2 Diritti comma 9 e 10 dove si fa appunto riferimento al diritto che hanno gli studenti di riunirsi e svolgere iniziative all’interno degli edifici scolastici.
L’autogestione degli studenti, deve avere un programma o un progetto preciso che abbia attinenza con la comunità civile e sociale, dimostrando anche, che in virtù delle attività che andranno a svolgere, saranno in grado di sapersi autoregolare e gestire autonomamente.
L’autogestione però dal momento che esplicitamente non ha nessun riferimento normativo, in termini di codice penale rappresenta interruzione di pubblico servizio perciò, è penalmente perseguibile e pertanto non può nemmeno essere autorizzata in quanto tale (poi si trovano diverse forme meno esplicite, come quella di inserirla nel PTOF, organizzando “la settimana dello studente” diversamente risulterebbe illegale).
È il Dirigente Scolastico ad autorizzare l’autogestione dopo che gli studenti gli abbiano presentato una richiesta scritta con tutto il piano delle attività previste. Nel caso di un diniego, il Preside deve giustificarlo attraverso una motivazione per iscritto e non verbalmente.
Che funzione hanno i docenti durante l’autogestione?
La responsabilità dei docenti verso i minori sussiste anche se il docente dovesse allontanarsi dall’aula. La vigilanza continua e gli insegnanti espleteranno il loro orario di servizio, registreranno le presenze degli alunni ed eventuali spostamenti in altre classi.